MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 20 ottobre 2022
Esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (in attuazione dell’art. 5, comma 2, legge n. 162/2021, e dell’art. 1, comma 138, legge n. 234/2021).
Articolo 1
(Oggetto)
1. In attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, il presente decreto definisce:
a) i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e dall’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni per il periodo di validità della medesima certificazione;
b) gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 2
(Esonero contributivo in favore delle aziende private in possesso della certificazione di genere)
1. In attuazione dell’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e dell’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall’anno 2022 le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, beneficiano, per il periodo di validità della predetta certificazione, di un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4.
2. Sono escluse dall’applicazione del beneficio le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Articolo 3
(Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio)
1. Ai fini dell’ammissione all’esonero di cui all’articolo 2, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi dell’azienda;
2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
6) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
3. Le domande sono verificate dall’INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2 e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo di cui all’articolo 2, qualora le risorse di cui all’articolo 6, comma 1, risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.
4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all’INPS i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
5. L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l’eventuale riduzione di cui al comma 3.
6. Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
7. La fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nonché all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
8. L’INPS provvede al monitoraggio della spesa ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, comunicando le risultanze della procedura di cui al presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 4
(Controlli e sanzioni)
1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo di cui all’articolo 2 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
2. A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per gli aspetti di rispettiva competenza.
3. Le risorse recuperate a titolo di contributi non dovuti ai sensi del comma 1 sono rese disponibili per l’annualità successiva.
Articolo 5
(Interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro)
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in coerenza con gli interventi previsti dal PNRR in favore della parità di genere nel mondo del lavoro, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2 milioni di euro annui, è destinata alla copertura di interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
2. Per l’anno 2022, per le attività di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) mediante l’accordo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, tenuto conto dell’Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al decreto n. 169 del 6 agosto 2021, con cui si forniscono gli orientamenti strategici per le attività del predetto Istituto.
3. Le attività di cui al comma 2 sono definite in accordo con il Dipartimento per le pari opportunità, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale per la parità di genere.
4. Per gli anni successivi al 2022, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, a valere sul Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti mediante successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 6
(Copertura finanziaria)
1. Per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante 50 milioni di euro annui, che costituiscono il limite di spesa ai fini dell’applicazione delle procedure di cui all’articolo 3. La relativa spesa graverà, per l’anno 2022, sul capitolo di spesa 4363 (Sgravi contributivi), e, a decorrere dall’anno 2023, sul capitolo di spesa 2820 (Fondo per il sostegno della parità salariale di genere) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sempre nel limite di 50 milioni di euro annui.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 5, a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante 2 milioni di euro a valere sul capitolo di spesa 2820 (Fondo per il sostegno della parità salariale di genere) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 7
(Clausola di invarianza finanziaria)
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.
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