INPS – Messaggio 20 aprile 2018, n. 1704
Esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) – Istituzione codice per i lavoratori agricoli
Con la circolare n. 40/2018 è stata illustrata la disciplina dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e sono state fornite le indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Con il presente messaggio, ad integrazione del paragrafo 12 della suddetta circolare e con specifico riferimento all’esonero previsto dall’articolo 1, comma 108, si comunica che è istituito il codice “E9” per dichiarare l’esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Pertanto, per poter usufruire dell’esonero, nel caso di specie, i datori di lavoro agricolo devono compilare il flusso DMAG inserendo, oltre ai dati occupazionali e retributivi utili ai fini tariffari, le seguenti informazioni:
– nel campo Tipo Retribuzione il valore “Y”
– nel campo “CODAGIO” il valore “E9” che assume il significato di “esonero contributivo art. 1 comma 108 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.
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