Agenzia delle Entrate – Risposta n. 242 del 3 maggio 2022
Esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi – compensi percepiti esenti da IVA ex articolo 10, nn. 6) e 7) del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], di seguito istante, pone un quesito qui sinteticamente riportato in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
L’istante opera come bookmaker nel settore delle scommesse sportive (a quota fissa, virtuali e live) e dei giochi di abilità e di sorte (giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza, giochi di abilità a distanza, c.d. “skill games”, e giochi simulati, c.d. “virtual sports”), offrendo, sia online sia attraverso la sua rete terrestre, una vasta gamma di prodotti conosciuti dal pubblico con il marchio […].
A tal fine, afferma:
- di essere «titolare della concessione italiana per la raccolta su rete fisica […], ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, della concessione italiana per la raccolta su rete fisica […], ai sensi dell’articolo 10, comma 9-octies, del Decreto Legge 2 Marzo 2012, 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, e della concessione italiana per la raccolta a distanza dei giochi pubblici […], rilasciata dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 […]»;
- che la sua […] «opera nel territorio italiano, a seguito all’adesione alla procedura di cui 1, co. 643, della L. 190/2014, sottoscritta all’inizio del […], quale sede deputata alle attività di commercializzazione di servizi di scommesse sportive mediante la rete di raccolta fisica […] attraverso i c.d. Punti di Raccolta, occupandosi altresì della supervisione delle concessioni, della gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dell’organizzazione della rete di Punti di Raccolta sul territorio italiano»;
- «che per il servizio di raccolta delle giocate la Società riconosce ai Punti di Raccolta un corrispettivo (c.d. aggio) determinato su specifici profili commissionali»;
- «che il corrispettivo percepito dai Punti di Raccolta per il servizio di raccolta delle giocate di cui al Punto 5 è da considerarsi esente da IVA ex articolo 10, primo comma, 6) e 7) del decreto IVA».
In particolare, i Punti di Raccolta versano all’istante le somme raccolte al netto delle vincite corrisposte ai giocatori vincenti e del corrispettivo loro spettante, mentre la […] invia ad essi mensilmente, tramite PEC, un estratto conto riepilogativo dei corrispettivi derivanti dalle operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse. Tanto premesso, l’istante chiede di «individuare il regime IVA applicabile ai corrispettivi corrisposti ai Punti di Raccolta e in particolare definire se detti corrispettivi rientrano nei casi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura e dall’obbligo di certificazione previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696 e, quindi, tra le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante ritiene che le somme percepite dai Punti di Raccolta a titolo di compenso per i servizi resi, esenti da IVA ex articolo 10, primo comma, nn. 6 e 7) del decreto IVA, non siano soggetti agli obblighi di fatturazione o di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente va detto che si prende atto di quanto affermato dall’istante in merito alle autorizzazioni ad operare nel settore del gioco, la cui veridicità non può essere riscontrata in sede di interpello, restando integro il potere degli organi di controllo di verificarne la correttezza. Ugualmente, stante l’approssimata descrizione dei servizi resi dai Punti di Raccolta, si assume – senza possibilità di un concreto riscontro – che le operazioni svolte siano riconducibili tra quelle di cui ai nn. 6) e 7) del primo comma dell’articolo 10 del decreto IVA. In questa sede sarà oggetto di riscontro il quesito concernente gli obblighi di certificazione dei compensi percepiti dai Punti di Raccolta.
Ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 6), del decreto IVA, sono esenti dall’IVA, tra le altre, «le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (…) nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (…), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate».
Secondo il successivo n. 7), sono parimenti esenti «le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate».
Il n. 9) del citato articolo 10, prevede, infine, il regime di esenzione anche per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) dell’articolo 10.
Con riferimento agli obblighi di certificazione delle operazioni appena elencate, l’articolo 22 del decreto IVA consente di non emettere fattura nel caso di «[…] operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7),8), 9), 16) e 22) dell’art. 10», con esclusione, quindi, delle operazioni ex articolo 10, primo comma, n. 6), sicché detti compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Inoltre, l’articolo 21, comma 6, del decreto IVA – nel disporre l’obbligo di fatturazione per alcune specifiche operazioni per le quali l’IVA non è comunque dovuta (perché non soggette, esenti, non imponibili,…) – alla lettera c) lo esclude per i corrispettivi relativi alle operazioni di cui al numero 6) del citato articolo 10. Detti compensi, dunque, possono semplicemente essere annotati nel registro dei corrispettivi. [cfr al riguardo, la risposta ad interpello n. 9 pubblicata il 21 gennaio 2020 nell’apposita sezione del sito della scrivente ( www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli.)].
Le operazioni di cui al n. 7) dell’articolo 10, invece, già escluse dall’obbligo di fatturazione in forza di quanto disposto dal citato punto 6) dell’articolo 22 del decreto IVA, sono, altresì, esonerate da qualunque obbligo documentale, dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, secondo cui «1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 le seguenti operazioni:
[…]
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate».
Anche detti compensi possono solamente essere annotati nel registro dei corrispettivi.
Tanto premesso, si conferma l’efficacia degli esoneri dall’obbligo di documentazione sopra richiamati, nel presupposto che «l’obbligo di emettere una fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto ad esistenza per effetto della legge n. 205 del 2017 e dei successivi provvedimenti che sono variamente intervenuti sulla stessa o sul d.lgs. n. 127 del 2015» (così, per tutti, la circolare n. 14/E del 19 giugno 2019), mentre, nonostante l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi disposto dall’articolo 2 del citato d.lgs. n. 127, con decreto ministeriale del 10 maggio 2019, nel fissare « Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi», è stato stabilito che:
«1. In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015 […]».
In conclusione, salva una specifica richiesta del cliente, le operazioni di cui ai n. 6) e 7) dell’articolo 10 del decreto IVA, sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, disposti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, fermo restando l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.
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