INPS – Messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025

Esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 8-bis, del Decreto-Legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160, nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale – Cessazione del regime di esonero – Chiarimenti sul dies ad quem

La disciplina generale delle procedure concorsuali è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerosi e importanti interventi legislativi che, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, hanno condotto alla riforma di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito, anche Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza o CCII).

Con le riforme succedutesi nel tempo, il legislatore ha perseguito l’obiettivo del recupero e della conservazione del patrimonio aziendale al fine di rendere più agevoli le possibilità di soddisfare le ragioni dei creditori e le tutele dei lavoratori, preservando i livelli occupazionali delle aziende in crisi.

In particolare, con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che ha sostituito la legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) (NOTA 1), si è inteso promuovere le procedure di regolamentazione delle crisi che favoriscano la continuità aziendale e il risanamento dell’impresa, ove possibile, assegnando un ruolo residuale alla liquidazione giudiziale.

La crisi dell’impresa e, conseguentemente, l’avvio della procedura concorsuale, oggi procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ha inevitabili risvolti anche sul rapporto contributivo e, in particolare, sugli obblighi contributivi delle imprese sottoposte a procedure caratterizzate dalla continuazione dell’esercizio di impresa.

Per quanto riguarda, nello specifico, il versamento del contributo addizionale in caso di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (NOTA 2), l’articolo 8, comma 8-bis, del decreto- legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, prevede che tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa.

Sul punto si rammenta che, con riferimento all’esatta individuazione della decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale, con la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 16 febbraio 2018 è stato chiarito che l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere:

– nel caso del fallimento con esercizio provvisorio, dalla data di deposito della sentenza dichiarativa di cui all’articolo 16 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, l’art. 49 del CCII);

– nel caso del concordato preventivo con continuità aziendale (inclusa l’ipotesi del c.d. concordato in bianco di cui all’articolo 161, comma 6, della legge Fallimentare), dalla data del decreto di ammissione alla procedura di cui all’articolo 163 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, gli artt. 44 e 47 del CCII);

– nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito, dalla data di pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 182-bis della legge Fallimentare (cfr. attualmente, l’art. 57 del CCII);

– nel caso di liquidazione coatta amministrativa, a partire dal giorno di ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 195 della legge Fallimentare, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa (cfr., attualmente, gli artt. 293 e seguenti del CCII);

– nel caso di amministrazione straordinaria, dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (cfr. l’art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e l’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni).

I chiarimenti forniti in ordine alla data di decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale necessitano di essere integrati con l’indicazione del termine finale di fruizione dello stesso, tenuto conto anche della novella introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Pertanto, l’Istituto ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un parere in merito all’individuazione del dies ad quem dell’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui al citato articolo 8, comma 8-bis. Ciò, in particolare, al fine di evitare che l’apertura di una procedura, con uno spettro temporale anche molto ampio, possa determinare l’effetto di una fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore può e deve ritenersi rientrato in bonis.

Questo potrebbe comportare la violazione del principio di parità di trattamento tra aziende che, pur trovandosi in situazione di difficoltà, non accedano a una procedura concorsuale e si attivino per il superamento della crisi attraverso il ricorso agli strumenti degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, venendo gravate quindi del versamento del contributo addizionale, e quelle che, ricorrendo a una procedura concorsuale, potrebbero fruire delle integrazioni salariali straordinarie senza corrispondere la relativa contribuzione.

Sul punto, il citato Dicastero, confermando la posizione espressa dall’Istituto sulla necessità di individuare il termine finale di fruizione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale, ha precisato, in via generale, che il suddetto dies ad quem non potrà che coincidere con il momento in cui l’impresa può risolvere la propria situazione debitoria e ritornare in bonis.

Conseguentemente, alla luce del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti indicazioni:

– in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso;

– in caso di concordato preventivo con continuazione dell’attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell’omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda;

– in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo;

– in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura (cfr. l’art. 313 del CCII);

– in caso di amministrazione straordinaria, l’esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dall’articolo 27, commi 2 e 2-bis (NOTA 3), del decreto legislativo n. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, del “programma di cessione dei complessi aziendali” o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” (non superiore a un anno) o del “programma di ristrutturazione” (non superiore a due anni), fatte salve le previsioni dell’articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 347/2003 (NOTA 4) e di eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.

Note:

(1) La nuova disciplina è in vigore dal 15 luglio 2022; quella previgente contenuta nella legge Fallimentare continua ad applicarsi ai fallimenti e alle altre procedure di risanamento e concorsuali pendenti al 15 luglio 2022.

(2) L’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stabilisce l’obbligo del versamento del contributo addizionale da parte di tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

(3) Articolo 27 del decreto legislativo n. 270/1999 – Condizioni per l’ammissione alla procedura:

“1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell’articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”);

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”);

b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”).

2-bis. Per le imprese di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni”.

(4) Articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 347/2003 – Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario:

“4-bis. Il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell’esercizio d’impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell’autorizzazione.

4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi”.