AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 agosto 2021, n. 526
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Esonero dall’obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione dei beni d’impresa ex articolo 15, comma 2, legge n. 342 del 2000
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società interpellante, di seguito istante, evidenzia quanto qui di seguito sinteticamente rappresentato.
L’istante dichiara di avvalersi del regime di contabilità semplificata previsto per le imprese minori e di essere interessata alla rivalutazione dei beni d’impresa prevista dall’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Al riguardo osserva che, l’articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, cui rinvia il comma 7 del citato articolo 110, dispone, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, che «La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta».
A tal riguardo, a seguito della soppressione dell’obbligo di bollatura e vidimazione dei libri contabili disposta dall’articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con la risoluzione 3 marzo 2010 n. 14/E è stato chiarito che «[…] si ritiene che l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall’articolo 15 della legge n. 342 del 2000 per i soggetti in contabilità semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo. In altri termini, coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione, si ritiene che anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione».
Nella circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, tuttavia, si legge che «Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta».
Tanto premesso l’istante chiede se l’Agenzia, attraverso la circolare n. 14/E del 2017, abbia voluto superare quanto precisato nella citata risoluzione del 2010.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che per usufruire della rivalutazione introdotta dall’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104 sia sufficiente predisporre il prospetto di rivalutazione dei beni di impresa di cui all’articolo 15, comma 2, della legge n. 342 del 2000, senza procedere alla bollatura e alla vidimazione dello stesso, dovendosi confermare le specifiche indicazioni fornite con la risoluzione n. 14/E del 2010.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, modificando rispettivamente l’articolo 2215 del codice civile, l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, ha eliminato l’obbligo di bollare e vidimare i libri contabili, a meno di espressa previsione di norme speciali, nonché l’obbligo di bollare i libri tenuti ai fini fiscali (cfr, circ. 92 del 22 ottobre 2001).
Come già chiarito con la risoluzione n. 14/E del 2010, l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, introdotto dall’articolo 15, comma 2, della legge n. 342 del 2000, «trovava la sua ratio nell’ottica di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria».
Pertanto, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, volta a garantire ai contribuenti interessati la medesima uniformità di trattamento, è stato chiarito che con «la soppressione dell’obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, stabilita dal predetto articolo 8 della legge n. 383 del 2001» è venuto meno anche «l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall’articolo 15 della legge n. 342 del 2000 per i soggetti in contabilità semplificata», non essendo più compatibile con il vigente sistema normativo.
In seguito, con circolare n. 14/E del 2017, esaminando la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dall’articolo 1, commi da 556 a 562, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel chiarire che «per effetto del rinvio contenuto nel successivo comma 562 all’articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata», è stato, altresì, ricordato che «per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta».
Si è dell’avviso, tuttavia, che il richiamo contenuto nella circolare n. 14/E del 2017 al dato testuale della norma, mai formalmente abrogata, non sia indicativo della volontà di superare le indicazioni fornite con la più volte richiamata risoluzione n. 14/E del 2010, con cui si è data evidenza del mancato coordinamento del secondo periodo dell’articolo 15, laddove dispone l’obbligo che il prospetto sia bollato e vidimato, con il novellato articolo 2215 del codice civile, che non contempla più tale obbligo per il libro inventari.
Diversamente, la circolare avrebbe dato espressa evidenza della volontà di superare la precedente interpretazione.
Tutto ciò premesso, si conferma l’attualità dei chiarimenti forniti con la risoluzione n. 14/E del 2010, fermo l’obbligo per i soggetti in contabilità semplificata di predisporre un prospetto – da presentare, a richiesta, all’amministrazione finanziaria – dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
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