INPS – Messaggio 24 novembre 2021, n. 4131
Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
1. Premessa
L’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha stabilito che: “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”.
Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene, quindi, prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
2. Avvisi di addebito ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Esclusione dall’applicabilità del termine di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
In merito alla citata previsione, l’Istituto ha ritenuto di interessare il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere sulla portata applicativa della norma.
Nella richiesta è stata evidenziata l’assenza nella formulazione della norma di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all’Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, conseguentemente, è stato rappresentato che, a parere dell’Istituto, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata del succitato articolo 2.
Nel riscontrare la richiesta come sopra esposta, entrambi i Ministeri hanno confermato la lettura della norma proposta dall’Istituto osservando che “la riscossione delle somme di cui all’articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto” e specificando, sulla base di questa premessa e stante il tenore letterale dell’articolo 2 del decretolegge n. 146/2021, che “la disposizione in questione debba essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall’agente della riscossione”.
Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21178 depositata il 5 luglio 2022 - In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina transitoria dettata dall'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. dalla legge n. 156 del 2005, in tema di…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- INPS - Messaggio 21 luglio 2020, n. 2902 - Congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18397 - Esclusione dell'applicabilità l'applicabilità dell'accertamento con adesione alle cartelle di pagamento notificate a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle…
- INPS - Messaggio n. 4131 del 21 novembre 2023 - Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Marche per l’erogazione degli importi di cui al Programma Regionale del Fondo sociale europeo Plus (PR FSE+) 2021 – 2027…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2424 sez. V depositata il 17 aprile 2019 - Illegittimità il provvedimento di preavviso di fermo qualora per il quale sottende cartelle di pagamento nulle in quanto notificate senza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…
- Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5115 deposi…
- In tema di sequestro preventivo a seguito degli il
In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231…