AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 14471 del 23 gennaio 2024
Estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ad atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico per l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le informazioni per il pagamento dei tributi, ove previsti, dovuti in base all’autoliquidazione, relativamente agli atti per i quali è utilizzato il servizio telematico;
c) «enti»: le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, legittimate ad emanare l’atto o il provvedimento amministrativo cui sono correlati gli adempimenti, in materia di atti immobiliari, eseguibili col servizio telematico;
d) «responsabili del servizio»: le persone fisiche, individuate dall’ente al proprio interno, abilitate dall’Agenzia ad utilizzare il servizio telematico per gli atti emanati dall’ente e ad amministrare i profili di accreditamento degli utenti per l’utilizzo del servizio medesimo;
e) «utenti»: le persone fisiche, all’interno dell’ente, individuate dal responsabile del servizio e da questo abilitate ad utilizzare il servizio telematico per gli atti emanati dall’ente.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano agli enti che intendono avvalersi, in via facoltativa, del servizio telematico per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura relativi agli atti e provvedimenti amministrativi da essi emanati.
Art. 3
Abilitazione al servizio telematico
1. Ai fini di cui all’art. 2, gli enti, tramite il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di idonei poteri, richiedono all’Agenzia delle entrate, con le modalità riportate sul sito internet della stessa, l’abilitazione ad avvalersi del servizio telematico indicando, tra i propri dipendenti, uno o più responsabili del servizio. Con le medesime modalità è richiesta la modifica o la revoca.
2. L’Agenzia delle entrate, verificata l’ammissibilità e la regolarità della richiesta, registra l’ente, con il corrispondente codice fiscale, tra i soggetti accreditati al servizio telematico e abilita i relativi responsabili del servizio all’utilizzo del servizio telematico e all’amministrazione dei profili di accreditamento per gli utenti dell’ente, dandogliene comunicazione per via telematica.
3. I responsabili del servizio e gli utenti sono abilitati all’utilizzo del servizio telematico nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Art. 4
Utilizzo delle procedure telematiche
1. Gli enti hanno facoltà di trasmettere per via telematica, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le richieste per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura relativi ai loro atti e provvedimenti, ivi compreso il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, in quanto compatibili.
2. La trasmissione telematica del titolo riguarda le copie autentiche e i duplicati informatici degli atti e provvedimenti amministrativi emanati dall’ente, integralmente predisposti con strumenti informatici e con l’impiego della firma digitale, nel rispetto delle norme sull’autenticazione degli atti informatici e, sotto il profilo formale, delle disposizioni inerenti la conservazione sostitutiva.
Art. 5
Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità
1. Per tutte le formalità trasmesse per via telematica nell’ambito delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.
Art. 6
Modalità di pagamento telematico
1. Il pagamento dei tributi, ove previsti dalla normativa vigente, è effettuato in forma telematica, secondo le modalità, di cui all’art. 4 del provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, in quanto applicabili, ed è registrato a nome dell’ente individuato dal corrispondente codice fiscale.
2. Le somme eventualmente versate in eccesso in sede di autoliquidazione possono essere esclusivamente richieste a rimborso.
3. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308.
Art. 7
Specifiche tecniche
1. Per la trasmissione telematica delle formalità e dei titoli di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento UE, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di interesse pubblico e di esercitare i pubblici poteri di cui agli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Per le finalità di cui al presente provvedimento, sin dalla trasmissione dei dati da parte degli enti, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE.
3. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dal Modello unico telematico e dagli atti ad esso allegati trasmessi telematicamente dagli enti, riguardano le parti che intervengono nell’atto immobiliare o nel provvedimento, e possono comprendere anche categorie particolari di dati personali (art. 9 del regolamento UE) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del regolamento UE). I dati personali dei responsabili del servizio e degli utenti verranno trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio telematico e degli obblighi legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
4. I dati trattati e conservati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione degli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.
5. Nel rispetto del principio di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento UE, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione, nonchè di tenuta dei registri di pubblicità immobiliare.
6. Nel rispetto del principio di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera t) del regolamento UE, la trasmissione del Modello unico telematico e degli atti ad esso allegati viene effettuata direttamente a cura degli enti che operano avvalendosi di responsabili preventivamente abilitati, mediante il servizio predisposto da Agenzia delle entrate.
7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’art. 35 del regolamento UE.
Art. 9
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.