esternalizzazione con conseguente licenziamenti, cassazione sentenza n. 6343 del 2013,La Corte di Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2013, n. 6343, ha puntualizzato che l’esternalizzazione di mansioni (outsourcing) giustifica il licenziamento qualora venga dimostrato l’impossibilità di reimpiego del lavoratore.
Nella fattispecie, una società di ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci decide di esternalizzare il servizio di infermeria relativo alle visite che precedono l’assunzione e di controllo dei dipendenti. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 15 giugno 2004 che, in accoglimento della domanda di M. A., e valutata la sussistenza di un appalto vietato di mera manodopera tra R. s.p.a. e la C.. a r.l. ha dichiarato che tra il lavoratore e detta R. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1° maggio 1998.
In particolare, i giudici di prime cure confermano il licenziamento, sostenendo la legittimità dell’affidamento del servizio a una società esterna: secondo la Corte d’Appello, la soppressione del posto di lavoro e il licenziamento sono giustificati da valide ragioni che attengono l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro, così come previsto dall’articolo 3 della legge n. 604/1966.
Con riguardo all’obbligo di repechage (ripescaggio), i giudici di secondo grado rilevano che la ricorrente non aveva indicato concretamente la posizione di lavoro in cui poteva essere reimpiegata.
A fronte di ciò, la lavoratrice ricorre anche in Cassazione.
Gli Ermellini hanno affermat, rigettando il ricorso, la legittimità dell’appalto del servizio, dal momento che l’attività infermieristica esternalizzata è estranea a quella propria della società farmaceutica.
Pertanto la relativa la legittima soppressione del posto di lavoro consente, dunque, al datore di lavoro di licenziare la dipendente per giustificato motivo oggettivo, provata l’impossibilità della sua ricollocazione interna.
La società ha dimostrato, in merito al predetto aspetto di incollocabilità,  di non aver assunto  nei dodici mesi successivi al licenziamento e con riferimento all’intero territorio nazionale alcun addetto con le mansioni del lavoratore licenziato ma solo un addetto al controllo qualità e un manutentore elettrico: figure professionali e ruoli completamente diversi da quello ricoperto dall’infermiera licenziata.
La predetta dimostrazione consente alla Corte di di affermare che l’onere di indicare in maniera concreta e non generica, come aveva fatto, le posizioni di lavoro in cui poter essere reimpiegata era a carico della lavoratrice.
La sentenza segue la pronuncia n. 7512 del 2012, con cui la Suprema Corte aveva trattato il caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro a seguito di una grave crisi e del relativo crollo del fatturato.
In quest’occasione, la Cassazione aveva chiarito che, sebbene gravi sul datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore in mansioni diverse da quelle svolte in precedenza, il dipendente deve in ogni caso collaborare al fine di accertare la possibilità di essere reimpiegato in modo diverso e proficuo, indicando gli altri posti di lavoro nei quali poteva essere ricollocato.
Con la sentenza n. 11356 del 2011, la Suprema Corte ha precisato che la mancata assunzione di nuovi lavoratori nel reparto indicato per l’eventuale ricollocazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo di per sé non basta a ritenere assolto l’obbligo di ripescaggio.

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