Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente
In base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757 ha introdotto l’obbligo per i soggetti titolari di P. IVA della comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Rientrano in tale obbligo anche i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
In particolare il provvedimento in commento al punto 9.1 stabilisce che con “riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento:
- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l’operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento,
- la base imponibile,
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.”
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con prot. 89757/2018 introduce una deroga all’obbligo di cui al precedente punto. Infatti al punto 9.2 dispone che la “comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.”
Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente
L’Amministrazione finanziaria con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018 ha stabilito che l’invio della comunicazione dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica con una cadenza mensile e va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla:
- data di emissione, per le fatture emesse (attive);
- data di ricezione (data di registrazione della fattura d’acquisto), per le fatture ricevute (passive) entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Il file contenente i dati delle fatture relative ad operazioni con soggetti residenti devono essere in formato XML. Il contribuente una volta formato il file da trasmettere deve apporvi la firma elettronica (qualificata o basata su certificati emessi dall’Agenzia delle entrate), ovvero nel caso di invio del file XML tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, tramite il sigillo dell’Agenzia delle entrate.
Categorie contribuenti:
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
- Enti che non svolgono attività commerciali
- Organi e amministrazioni dello Stato
- Altri soggetti
Per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.
L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro). La fattura elettronica predisposta deve riportare:
- nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”
- nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
- nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità);
- se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.
Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.
Soggetti esonerati
Da tale obbligo sono esonerati:
- i contribuenti in regime di vantaggio,
- i contribuenti in regime forfettario,
- i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972)
- le Asd in regime della Legge 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori ad 65.000 euro nell’ambito dell’attività commerciale e
- i contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).
- le operazioni per le quali “è stata emessa una bolletta doganale o fatture elettroniche
Sanzioni
La normativa in tema di omesso oppure errato invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere prevede una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura (con un limite massimo di euro 1.000 per trimestre).
Qualora si proceda a regolarizzare la violazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione la sanzione sarà pari alla metà, 1 euro per ogni fattura (con un limite massimo di euro 500).
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