AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 marzo 2019, n. 85
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – “Esterometro”
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La [ALFA] (di seguito anche “società istante”), nell’esporre il quesito qui di seguito sinteticamente riportato, fa presente di essere un operatore economico di diritto inglese che, in quanto sottoposto al regime dettato per le “piccole imprese” di cui agli articoli 281 e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE:
1. non è un soggetto passivo ai fini IVA;
2. è sprovvisto del c.d. “VAT number”.
Poiché presta servizi di consulenza anche a soggetti passivi d’imposta italiani, chiede di conoscere se quest’ultimi siano tenuti a comunicare i dati relativi a dette operazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (“esterometro”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, la società istante ritiene che i soggetti passivi d’imposta italiani non siano tenuti ad adempiere al suddetto obbligo comunicativo, in analogia con quanto chiarito dalla circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 in merito alla presentazione dell’elenco riepilogativo INTRASTAT.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che tutti i soggetti passivi indicati nel precedente comma 3 (e, dunque, quelli “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”) trasmettano “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.
A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 – previsto, tra l’altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri – l’invio in esame (“esterometro”) riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
– è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
– non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Pertanto, non risultando applicabili i chiarimenti forniti con la circolare n. 36/E del 2010, si è dell’avviso che, nel caso prospettato, i soggetti passivi d’imposta italiani siano tenuti alla comunicazione prevista dal citato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015 (cfr., per le relative modalità, l’”Allegato A – Specifiche Tecniche” al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, punto 3 e ss., disponibile anche all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/?page=schedecomunicazioni). Peraltro, si fa presente che, presumibilmente, il medesimo obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. Infatti, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra UE – che devono essere documentati con autofattura (cfr. articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) – non è richiesta la forma elettronica di trasmissione via SdI e, pertanto, ricadono nel campo di applicazione del più volte citato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 07 giugno 2019, n. 184656 - Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, e delle relative istruzioni, nonché delle istruzioni del modello Redditi…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Prestazioni sanitarie verso soggetti non residenti - Divieto di invio dei dati all’esterometro - Risposta 01 agosto 2019, n. 327 dell'Agenzia delle Entrate
- Commissioni pos addebitate da società britannica - esterometro - Risposta 11 marzo 2020, n. 91 dell'Agenzia delle Entrate
- Buoni corrispettivo multiuso – Irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. ''esterometro'' – Articolo 1, comma 3–bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Risposta n. 579 del 30 novembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Esterometro - ambito applicativo - articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Risposta n. 379 del 14 luglio 2022 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…