impugnabilità dell'estratto ruolo Gli Ermellini, con la sentenza n. 6906 del 2013,  hanno esaminato alla luce dell’ordinamento giuridico sull’autonoma impugnabilità del RUOLO e quindi sulla sua natura. Infatti, i giudici, hanno stabilito che il RUOLO ( e quindi l’estratto ruolo) è un atto meramente interno all’amministrazione finanziaria e pertanto non può essere oggetto di autonoma impugnazione.

Sul punto della impugnabilità o meno degli estratti ruoli la Corte Suprema afferma che “secondo il costante insegnamento di questa Corte, è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo. E questo per la ragione che, diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare una imposizione che mai è venuta ad esistenza e dappoiché il ruolo è un semplice atto interno all’Amministrazione.”

 Poichè senza notifica dell’atto impositivo non vi è alcun interesse, da parte del contribuente,  ex art. 100 c.p.c.  ad iniziare una lite tributaria. Pertanto l’estratto ruolo potrà essere impugnato solo se vi è stata la notifica della cartella di pagamento. Inoltre secondo i giudici della Suprema Corte che il processo tributario ha solo struttura meramente oppositiva e non possa farsi luogo a preventive azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. n. 1630 del 2008; Cass. n. 23619 del 2006).

Gli Ermellini enunciano il seguente principio: “L’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c’è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria. L’estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo”.