Con il decreto del 23 febbraio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 sono state definito i requisiti e le modalità di prestazione della garanzia e le modalità di attestazione che gli operatori economici devono osservare a decorrere dal 1° aprile 2017 per l’estrazione dai depositi IVA dei beni non comunitari introdotti, ai fini dell’immissione in libera pratica, senza pagamento dell’IVA.
Per procedere alla estrazione, la garanzia dovrà essere prodotta con differenti modalità in relazione alla presenza o meno di specifici requisiti soggettivi di affidabilità del contribuente che procede all’estrazione.
In particolare:
– in presenza degli specifici requisiti di affidabilità, la garanzia viene attestata dallo stesso soggetto che procede all’estrazione con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti, redatta in conformità ad apposito modello (che sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). Il modello deve quindi essere consegnato dal soggetto estrattore al gestore del deposito all’atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l’intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate che procede, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente (le modalità e i termini di trasmissione della dichiarazione sostitutiva da parte del gestore del deposito IVA, saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate);
– in assenza dei requisiti di affidabilità, la garanzia deve essere prestata a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che secondo l’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
I requisiti soggettivi di affidabilità del contribuente sono costituiti da:
a) presentazione della dichiarazione ai fini IVA nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione (ovvero, nelle ipotesi di nuova costituzione con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione);
b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione (ovvero, nelle ipotesi di nuova costituzione con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione);
c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione (ovvero, nelle ipotesi di nuova costituzione con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione);
d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per reati tributari o bancarotta fraudolenta.
Con riferimento all’esecuzione dei versamenti, ai fini dell’estrazione la posizione si considera regolare anche nell’ipotesi di effettuazione del versamento (anche in forma rateale) delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione di irregolarità conseguente al controllo della dichiarazione, ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte a ruolo.
La prestazione di garanzia, in base al decreto in commento, viene esclusa quando:
– il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;
– il soggetto in possesso dello status di operatore economico autorizzato che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA secondo il Codice doganale dell’Unione, oppure rientra tra i soggetti esonerati ai sensi del Testo unico in materia doganale (amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, ditte di notoria solvibilità).
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