La vicenda ha riguardato un contribuente sottoposto ad indagine per associazione a delinquere finalizzata anche per i reati tributari di cui agli articoli 2 e 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 e nei cui confronti il GIP aveva emesso l’ordinanza di custodia cautelare. L’indagato avverso l’ordinanza aveva proposto ricorso al Tribunale del Riesame. I giudici aditi respingono la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Gli Ermellini rigettano le doglianze del ricorrente dichiarandolo inammissibile.
I giudici di legittimità sulla valutazione della concretezza ed attualità dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), c.p.p., hanno ribadito l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “ai fini dell’applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio deve essere valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già acquisite; e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo d’inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato oppure siano già concluse, in quanto l’esigenza di salvaguardare da inquinamento l’acquisizione e la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari” (tra le altre, Cass., Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015).
Pertanto per i giudici del palazzaccio nella decisione impugnata è stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto ed inoltre la indicata possibilità di “scongiurare eventuali condotte di distruzione di documentazione”, evincibile da specifici episodi emersi attraverso l’attività di intercettazione, è ragione sufficiente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
In merito al termine della misura coercitiva personale cautelare in relazione alle indagini da compiere di cui all’art. 292, co. 2 lett. d), C.P.P., il principio di diritto consolidato statuisce che esso sia rilevante solo quando la misura coercitiva personale cautelare sia disposta esclusivamente al fine di garantire l’esigenza di acquisizione e di genuinità della prova, non quando concorrono, come nella fattispecie, esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l’apposizione di esso si rivela del tutto superflua (Sez.6, n.44809 del 06/11/2003, Rv.227657;Sez.6, n 10785 deI21/12/2010, dep.16/03/2011, Rv.249586;Sez.6, n.1094 del 18/12/2015,dep.13/01/2016, Rv.265892).