La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34356 depositata il 13 luglio 21017 intervenendo in tema di carcerazione preventiva per reati fiscali ha affermato che in tema di reati tributari trova giustificazione il mantenimento della custodia cautelare in carcere quando dalle intercettazioni emerge l’intenzione del presunto evasore di compiere “condotte di distruzione di documentazione”.

La vicenda ha riguardato un contribuente sottoposto ad indagine per associazione a delinquere finalizzata anche per i reati tributari di cui agli articoli 2 e 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 e nei cui confronti il GIP aveva emesso l’ordinanza di custodia cautelare. L’indagato avverso l’ordinanza aveva proposto ricorso al Tribunale del Riesame. I giudici aditi respingono la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Il soggetto indagato propone ricorso in cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame, ritenendo che i giudici del riesame hanno erroneamente ritenuto il permanere dei presupposti delle esigenze cautelari senza aver valutato adeguatamente la concretezza e attualità degli stessi. Per cui veniva contestata anche la motivazione apparente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e senza considerare la mancata fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere. Infine per l’indagato  il Tribunale con motivazione insufficiente la permanenza del pericolo di fuga congetturandolo esclusivamente dalla gravità del titolo di reato.

Gli Ermellini rigettano le doglianze del ricorrente dichiarandolo inammissibile.

I giudici di legittimità sulla valutazione della  concretezza ed attualità dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), c.p.p.,  hanno ribadito l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “ai fini dell’applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio deve essere valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già acquisite; e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo d’inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato oppure siano già concluse, in quanto l’esigenza di salvaguardare da inquinamento l’acquisizione e la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari” (tra le altre, Cass., Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015).

Pertanto per i giudici del palazzaccio nella decisione impugnata è stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto ed inoltre la indicata possibilità di “scongiurare eventuali condotte di distruzione di documentazione”, evincibile da specifici episodi emersi attraverso l’attività di intercettazione, è ragione sufficiente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

In merito al termine della misura coercitiva personale cautelare in relazione alle indagini da compiere di cui all’art. 292, co. 2 lett. d), C.P.P., il principio di diritto consolidato statuisce che esso sia rilevante solo quando la misura coercitiva personale cautelare sia disposta esclusivamente al fine di garantire l’esigenza di acquisizione e di genuinità della prova, non quando concorrono, come nella fattispecie, esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l’apposizione di esso si rivela del tutto superflua (Sez.6, n.44809 del 06/11/2003, Rv.227657;Sez.6, n 10785 deI21/12/2010, dep.16/03/2011, Rv.249586;Sez.6, n.1094 del 18/12/2015,dep.13/01/2016, Rv.265892).