INAIL – Circolare n. 7 del 17 febbraio 2023
Eventi alluvionali e franosi verificatisi il giorno 26 novembre 2022 nell’isola di Ischia nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno – Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure
Quadro normativo
– Delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell’isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022.”;
– Decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”. Articolo 1, commi 1, 2 e 5; articolo 2, commi 4 e 5.
Premessa
Con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nell’isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
Con il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 sono stati disposti interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 inclusa la sospensione di una serie di termini, tra cui quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno (NOTA 1).
Acquisito il preventivo nulla-osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 2) si forniscono le indicazioni operative per la sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi, della notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, riguardanti i citati Comuni nonché le indicazioni relative al DURC on line.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria
L’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 dispone che per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia sono sospesi (…) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti (…) dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
a) Soggetti destinatari
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.93, operanti alla data del 26 novembre 2022 nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia.
Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento come di consueto alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante.
In tal senso va inteso, in analogia a quanto operato per altre agevolazioni, il richiamo dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 ai soggetti che hanno la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
Ciò in quanto la ratio legis è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, escludendo dall’agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nel Comune di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.
Si precisa che le aziende plurilocalizzate con Sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti.
b) Versamenti sospesi
Nel periodo di sospensione sono ricompresi i versamenti relativi al premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 febbraio 2023.
Nel caso in cui i soggetti assicuranti comunichino di voler pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate ai sensi dell’articolo 44, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 (NOTA 3), i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata con scadenza rispettivamente 16 febbraio e 16 maggio 2023.
È sospeso altresì il pagamento del premio speciale unitario annuale per i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con scadenza 16 febbraio 2023.
Infine, tra i versamenti oggetto di sospensione dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano, anche le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie (NOTA 4) concesse dall’Istituto, in corso alla data del 26 novembre 2022.
Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato (NOTA 5).
c) Adempimenti sospesi
Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 28 febbraio 2023.
Le aziende plurilocalizzate devono comunque inviare la denuncia annuale delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2022 entro il 28 febbraio 2023 indicando le retribuzioni per tutte le PAT, quindi sia per quelle con Sedi operative nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia per quelle al di fuori di detti territori.
La sospensione degli adempimenti si applica altresì al termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022, in scadenza al 28 febbraio 2023.
Anche in caso di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione le aziende plurilocalizzate che effettuano un intervento migliorativo valido su tutte le PAT devono presentare la domanda di riduzione del tasso medio entro il 28 febbraio 2023, sia per le PAT con sedi operative nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, sia per quelle al di fuori di detti Comuni.
d) Modalità di sospensione
Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 in www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione:
– codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno che optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
– codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei suddetti Comuni che scelgono di pagare i premi sospesi in forma rateale.
e) Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi
L’articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 dispone che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.
Pertanto, entro il 16 settembre 2023:
1. deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
2. deve essere pagata la prima rata, in caso di rateizzazione ex articolo 1, comma 5, primo periodo, dei premi sospesi fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo;
3. devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie (NOTA 6) e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.
4. devono essere presentate, utilizzando i servizi online, le denunce retributive per l’autoliquidazione 2022/2023 non presentate per effetto della sospensione;
5. devono essere presentate, tramite i servizi online, le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022.
In caso di pagamento rateale ex articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Fermo restando che la prima rata deve essere versata entro il 16 settembre 2023, i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno sedici di ogni mese.
È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.
Per quanto concerne la ripresa degli adempimenti di cui ai numeri 4 e 5, a partire dal 1° settembre 2023 fino al 16 settembre 2023 saranno disponibili i servizi online Alpi online e Riduzione per prevenzione.
f) Modalità di versamento dei premi sospesi
Alla ripresa dei versamenti nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, deve essere indicato, in base alla modalità di versamento comunicata, il corrispondente numero di riferimento.
Per i versamenti in unica soluzione da effettuarsi entro il 16 settembre 2023 il numero di riferimento è “999260”, per i versamenti rateali in massimo sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023 il numero di riferimento è “999261”.
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
Il già richiamato articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, nel disporre la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, include in tale sospensione quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
La disposizione normativa in discorso è illustrata sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che provvede autonomamente all’applicazione della sospensione (NOTA 7).
Sospensione di altri termini
L’articolo 2, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 stabilisce che per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Sono altresì sospesi, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, “i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.”
Per quanto sopra rientrano nell’ambito applicativo della norma e sono pertanto sospesi dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 la notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonché il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Pertanto, per i verbali che contengono illeciti amministrativi e per i provvedimenti sanzionatori notificati durante il periodo di sospensione o in data antecedente detto periodo, sono parimenti sospesi dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 i termini per il pagamento della sanzione amministrativa in misura minima di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nel medesimo periodo sono altresì sospesi i termini per la presentazione di scritti difensivi e ricorsi amministrativi.
Istruzioni in merito al rilascio del DURC online
Con riferimento al DURC online i versamenti sospesi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica alle rate delle rateazioni disposte ex lege a seguito di altre calamità naturali in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, né a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 26 novembre 2022.
In tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del medesimo decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
—
Note:
(1) Allegato 1, estratto del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, articoli 1 e 2.
(2) Nota protocollo n. 0001378 del 16 febbraio 2023.
(3) Articolo 44, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, come inserito dall’articolo 59, comma 19, secondo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e articolo 55, comma 5,,secondo periodo della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(4) Articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni della legge 7 dicembre 1989, n.389.
(5) Articolo 1, comma 2 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186.
(6) Articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni della legge 7 dicembre 1989, n.389.
(7) https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Decreto-Ischia-DL-n.-186-2022/
Allegato
(Art. 1 e 2 del DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022, n. 186)
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