Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 26 ottobre 2019 sono entrate in vigore una serie di norme volte al contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali. In particolare l’articolo 3 del sopra citato decreto legge ha statuito per tutti i contribuenti (sia titolare che non titolari di P. IVA per effetto dell’eliminazione dell’inciso «di cui al comma 49» dall’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 ) l’obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL o Fisconline dell’Agenzia per effettuare le compensazioni, anche parziali.
L’obbligo riguarda:
- IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP
- Ritenute (da mod. 770)
- Imposte sostitutive (cedolare secca; IVIE/IVAFE; contributi forfettari; ecc.)
- IVA annuale
- per i sostituti d’imposta, e per i crediti relativi a bonus Renzi e rimborsi 730
Il nuovo comma 49-bis dell’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 dispone che: «I soggetti (…), che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (…)».
Il comma 3 dell’articolo 3 del D.L. n. 124/2019 prevede che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Inoltre l’ultima parte del comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 124/2019 ha previsto che per le compensazioni di importo superiore a 5.000 euro sarà necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge ed il loro utilizzo potrà essere effettuato solo decimo giorno successivo a quello di presentazione.
F24 compensazioni: decorrenza del nuovo obbligo per le compensazioni anche parziali
Il Decreto Legge in commento non ha esplicitato una data precisa di decorrenza dei nuovi obblighi per cui l’obbligo ai sensi dell’rticolo 10 delle preleggi per l’invio del modello F24 tramite Entratel o Fisconline si dovrebbe ritenere entrato in vigore il 28 ottobre 2019 (giorno successivo alla pubblicazione in GU del DL n. 124/2019).
La legge 212 del 2000 (Statuto dei contribuenti) al comma 3 dell’articolo 2 statuisce che “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”
Poiché il D.L. n. 124/2019 non avendo espressamente derogato alla norma dello Statuto dei contribuente si dovrebbe ritenere che l’obbligo di compensazione con modello F24 telematico decorre dal 27 dicembre 2019.
Pertanto per tutti i contribuenti i modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti anche parziali non sarà più possibile l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.
L’Agenzia delle Entrate sarà autorizzata a sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
F24 compensazioni: sanzioni in caso di scarto
Il comma 6 dell’articolo 3 del D.L. n. 124/2019 prevede che “All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis e’ aggiunto il seguente: “2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attivita’ di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
Per cui il legislatore ha stabilito che in caso in cui il modello F24 che contenga le compensazioni di imposta venga scartato verrà erogata una sanzione di 1.000,00 euro.
La sanzione fissa di 1.000 euro, in base al comma 8 del citato articolo, si applicherà per le deleghe presentate a partire da marzo 2020.
Qualora in esito all’attività di controllo i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine dei trenta giorni dedicati al monitoraggio.
Recupero delle somme da parte dell’Agenzia delle Entrate
Nei casi in cui il modello F24 con compensazioni non superi i controlli dell’Agenzia delle Entrate poiché i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, la stessa invierà telematicamente al contribuente la comunicazione della mancata esecuzione della delega di pagamento entro il termine dei trenta giorni dedicati al monitoraggio
Il contribuente ricevuta la comunicazione di mancata esecuzione avrà trenta giorni, a partire dalla data di ricevimento della stessa, al fine di evidenziare eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente e che invierà all’Agenzia delle Entrate.
Qualora il contribuente provvede al pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione della mancata esecuzione della compensazione, delle somme dovute non verrà eseguita l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione.
L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
Compensazione modello F24 2019 contribuenti titolari di partita IVA:
Saldo modello F24 | Modalità di compensazione utilizzabile |
---|---|
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Modello F24 con saldo zero | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Compensazione modello F24 2019 cittadini contribuenti non titolari di partita IVA:
Saldo modello F24 | Modalità di compensazione utilizzabile |
---|---|
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Modello F24 con saldo zero | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
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