L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di ravvedimento operoso degli F24 con saldo a zero con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 con cui ha fornito chiarimenti sulle sanzioni applicabili in caso di ritardi nella presentazione del modello F24 a saldo zero e sulle modalità del ravvedimento operoso.
L’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 statuisce che il contribuente può essere utilizzare il modello F24 per saldare le imposte utilizzando i crediti maturati nella misura massima di 700.000 euro per anno solare con obbligo di inviare il relativo modello F24 anche con saldo a zero.
Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 ha introdotto le sanzioni in caso di ritardo nella presentazione del modello F24 a saldo zero. La predetta normativa dispone che in caso di ritardo non superiore a 5 giorni si applica sanzione di 50 euro, per ritardi superiori ai 5 giorni la sanzione è di 100,00 euro.
Sanzioni
Coloro che utilizzano i crediti tributari maturati in compensazione di imposte da versare devono obbligatoriamente utilizzare ed inviare, telematicamente, il modello F24 anche se presenta saldo pari a zero. La precisazione fornita dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E puntualizza le sanzioni applicabili e le modalità del ravvedimento operoso nel caso di ritardo nella presentazione del modello F24 a saldo zero.
L’articolo 17 del decreto legislativo n. 241, 9 luglio 1997 disciplina l’istituto della compensazione orizzontale ed esterna delle imposte con i crediti maturati dispone che “i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva […]”.
Il modello F24 con cui si esegue la compensazioni può essere inviato in modalità telematica oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, per un importo massimo non superiore a 700.000 euro.
Come sopra indicato il D.Lgs 158/2015 con effetto dal 1 gennaio 2016 ha introdotto in caso di omessa presentazione del modello F24 a saldo zero le sanzioni applicabili ai contribuenti per un importo pari a 100,00 euro, importo che è ridotto a 50,00 euro nel caso in cui il ritardo non sia superiore ai 5 giorni.
Modello F24 a saldo zero | Sanzione |
---|---|
ritardo < 5 giorni | 50 € |
ritardo > 5 giorni | 100 € |
Ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E puntualizza che l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 modificato con l’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Istituto del Ravvedimento operoso ) trova applicazione anche nei casi di ritardo nella presentazione del modello F24 a saldo zero. Nella predetta risoluzione vengono illustrate in modo puntuale le regole del ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, che di seguito si riportano:
- 1/9 della sanzione minima in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza;
- 1/8 della sanzione minima in caso di regolarizzazione entro l’anno;
- 1/7 della sanzione minima in caso di regolarizzazione entro i 2 anni;
- 1/6 della sanzione minima in caso di regolarizzazione oltre 2 anni;
- 1/5 della sanzione minima in caso di regolarizzazione dopo la constatazione della violazione.
Altra precisazione fornita riguarda la sanzione minima sulla quale calcolare la somma da corrispondere in caso di ravvedimento operoso per omessa presentazione del modello F24 a saldo zero. In tale circostanza, come precisato dall’Agenzia, la sanzione minima per il ravvedimento operoso che rientri nei 5 giorni lavorativi sarà calcolato sull’importo di 50,00 euro; per ritardi superiori invece si applica il ravvedimento operoso sulla sanzione ordinaria di 100,00 euro.
Si riporta di seguito la tabella con le sanzioni da pagare con il ravvedimento operoso per omessa presentazione del modello F24 a saldo zero:
Periodo di ritardo | Ravvedimento | Sanzione |
---|---|---|
inferiore 5 gg | 1/9 di 50 € | 5,56 € |
superiore 5 gg ma meno 90 gg | 1/9 di 100 € | 11,11 € |
superiore 90 gg ed entro 1 anno | 1/8 di 100 € | 12,50€ |
entro 2 anni | 1/7 di 100 € | 14,29 € |
oltre 2 anni | 1/6 di 100€ | 16,67€ |
dopo constatazione violazione | 1/5 di 100€ | 20 € |
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