La Corte di cassazione con la sentenza n. 12065 del 17 maggio 2013 ha affermato che c’è più tempo al curatore fallimentare per proporre azione di responsabilità verso gli amministratori che hanno depauperato il patrimonio della società. La prescrizione decorre infatti dalla pubblicazione del bilancio e non dall’effettivo verificarsi delle perdite verificatosi nell’esercizio. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso del fallimento presentato contro l’amministratore che aveva costituito un fondo patrimoniale con immobili dell’azienda in barba alle rilevanti perdite.
La vicenda tra origine dalla richiesta, del Curatore del fallimento della società X, di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società fallita che ha avuto alterne vicende.
La curatela propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in epigrafe indicata, che ha accolto l’appello proposto da G.P. (amministratore unico della società dal marzo 1990 al marzo 1993, e ritenuto amministratore di fatto nel periodo successivo) e di sua moglie A.R. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la responsabilità del P. per violazione dei doveri inerenti alla carica, condannato il medesimo al risarcimento del danno e revocato l’atto in data 2 dicembre 1993 con il quale egli aveva costituito con la R. in fondo patrimoniale le quote di sua pertinenza di un immobile e di alcuni beni mobili.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato un solo motivi delle tre doglianze. La Corte Suprema ha ritenuto che il “Curatore che esercita a norma dell’art.146 L.Fall. l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita, nella quale confluiscono entrambe le azioni previste dal codice civile a favore della società e dei creditori sociali, può avvalersi sia del regime della sospensione della prescrizione di cui all’art.2941 n.7 cod.civ. (che, come precisato dall’art.2393 nel testo modificato dalla riforma del 2003, successiva peraltro ai fatti qui in discussione, comporta la decorrenza della prescrizione dell’azione sociale dalla cessazione dell’esercizio delle funzioni amministrative) sia del regime della prescrizione dell’azione dei creditori sociali, la cui decorrenza è stabilita dall’art.2394 comma 2 cod.civ. nel momento in cui “il patrimonio sociale risulta insufficiente al pagamento dei loro crediti”. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la presunzione relativa che tale momento coincida con la data di dichiarazione dello stato di insolvenza della società (nella specie emessa circa un anno prima dell’esercizio dell’azione in esame) può essere vinta dal convenuto il quale eccepisca la prescrizione deducendo una (per lui più favorevole) decorrenza anteriore, assumendo quindi su di sé l’onere della prova relativa (cfr.ex multis: n.5287/98; n.15074/00; n.9815/02; n.941/05; n.20476/08; n. 17121/10). Egli ha dunque, in tal caso, l’onere di dimostrare il momento in cui l’eccedenza delle passività sulle attività si sia manifestata, cioè resa oggettivamente conoscibile all’esterno della società stessa da parte di tutti i suoi creditori: in tal senso viene diffusamente interpretata, non solo dalla giurisprudenza richiamata ma anche da autorevole dottrina, l’espressione “risulta” contenuta nell’art.2394 comma 2 cod.civ., della quale non sfugge il chiaro riferimento ad un dato di fatto ulteriore rispetto alla sola verificazione della insufficienza patrimoniale, che è appunto la sua oggettiva conoscibilità da parte dei terzi.”
Articoli correlati da consultare
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1898 depositata il 27 gennaio 2025 – In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1898 depositata il 27 gennaio 2025 azione revocatoria - procedure concorsuali...
Leggi l’articolo →Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 29008 depositata il 11 novembre 2024 – Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’art. 1, 2° comma l. fall., pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l’altro, nell’acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini della decisione
Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 29008 depositata l' 11 novembre 2024 superamento della soglia dimensionale concernente...
Leggi l’articolo →Le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo
La Corte di Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n. 29798 depositata l' 8 novembre 2024, intervenendo in sede...
Leggi l’articolo →Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza n. 13783 depositata l’ 8 aprile 2025 – In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali
Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza n. 13783 depositata l' 8 aprile 2025 La confisca di somme...
Leggi l’articolo →Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, sentenza n. 24214 depositata il 18 novembre 2011 – L’art. 142, comma 2, legge fall. va interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione non è necessario che siano parzialmente soddisfatti tutti i creditori chirografari, essendo rimesso al Giudice valutare se, in concreto, i riparti effettuati consentano, in rapporto a quanto effettivamente dovuto, la concessione del beneficio stesso.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, sentenza n. 24214 depositata il 18 novembre 2011 requisiti oggettivi dell'istituto dell'esdebitazione...
Leggi l’articolo →