La Corte di Cassazione sez. civile con la sentenza n. 18138 del 26 luglio 2013 intervenendo in tema di fallimento ha affermato che la società di capitali estinta può fallire purché i creditori presentino, entro un anno dalla sua estinzione, l’istanza per dare avvio alla procedura di fallimento, decorrente dalla cancellazione della debitrice dal registro delle imprese. Il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti del liquidatore.
La vicenda ha visto protagonista Equitalia che otteneva dal Tribunale la dichiarazione di fallimento di una S.r.l., che l’anno precedente era stata cancellata dal registro delle imprese. Di qui la proposizione del reclamo da parte del legale rappresentante e di una socia della fallita, per lamentare che il contradditorio non era stato instaurato nei confronti dei soci, bensì del liquidatore. Aderendo alla tesi dei reclamanti, la Corte d’appello revocava la sentenza di fallimento.
La società Equitalia avverso tale decisione propone ricorso alla Corte suprema per la sua cassazione basandola su due motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente e confermano l’indirizzo secondo cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. (novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tal evento è ancora possibile, ai sensi dell’art. 10 L.fall., che la società sia dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento tenuto conto che, in generale, tale mezzo d’impugnazione ex art. 18 L.fall. è esperibile da parte di chiunque vi abbia interesse (da ultimo anche Cass. Sez. I civ. sentenza 13659/13).Tale orientamento ha trovato l’avallo delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 6071 del 2013), che hanno evidenziato l’eccezionalità della disposizione contenuta nell’articolo 10 della L.fall., che sancisce la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Ciò comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società, impersonata da chi legalmente la rappresenta. Si tratta di una finzione giuridica che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto oramai estinto, come del resto accade per l’imprenditore persona fisica che sia dichiarato fallito entro l’anno dalla morte.
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