La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 26206 depositata il 22 novembre 2013 intervenendo in tema di procedure concorsuali ha affermato che in caso in cui il fallimento dell’impresa si estenda anche all’attività professionale, spetta al giudice stabilire quanto il professionista possa trattenere – entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia – dai propri guadagni professionali, tenendo conto che il fallito deve destinare parte degli introiti a soddisfare i creditori. Inoltre per la Corte è possibile dichiarare fallito per estensione il professionista che, anche senza assumere la veste di socio, abbia partecipato ad iniziative imprenditoriali diverse dalla propria professione.
Il predetto principio trova applicazione nei confronti di tutti i professionisti coinvolti in un attività imprenditoriale loro preclusa e che si si intromettono nella gestione di un’impresa.
La vicenda ha riguardato un architetto, dichiarato fallito in estensione del fallimento della società, e che ha impugnato il provvedimento del giudice delegato che gli aveva assegnato un importo di 900 euro sui redditi percepiti a titolo di pensione e di attività professionale, obbligandolo alla presentazione del rendiconto trimestrale in luogo di quello annuale stabilito in precedenza, rispetto al quale si era reso inadempiente.
Il professionista aveva presentato, avverso la decisione del giudice delegato reclamo al Tribunale che con pronuncia aumentava lievemente l’importo della somma mensile che il fallito poteva trattenere per sé, confermando nel resto il provvedimento del primo giudice.
Avverso la pronuncia dei giudici di merito il professionista, per il tramite del suo difensore, ricorre, affidandosi a cinque motivi di censura, alla Corte Suprema. In particolare lamentava la violazione o falsa applicazione dell’articolo 46 L.fall. in quanto tale norma, sebbene non permetta al fallito un arricchimento, gli dovrebbe comunque consentire una soddisfazione economica che realizzi i principi costituzionali previsti dagli articoli 2, 3 e 4. Il reddito di lavoro, insomma, dovrebbe servire non solo a soddisfare le esigenze alimentari, ma anche a gratificare la persona del fallito che lavora, costituendo un effettivo incentivo all’esercizio dell’attività professionale e consentendogli un tenore di vita adeguato.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del professionista ed affermano che il diritto del lavoratore alla retribuzione attiene al rapporto tra datore e prestatore, mentre il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio del debitore è stabilito dall’articolo 2740 c.c. L’articolo 46 “limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, con riguardo alle loro condizioni personali, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili e non si espone a censure di legittimità costituzionale”. Il conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice del merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di…
- INPS - Circolare 25 gennaio 2019, n. 5 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito…
- INPS - Circolare 10 febbraio 2020, n. 20 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito…
- INPS - Circolare 21 gennaio 2021, n. 7 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito…
- INPS - Circolare 16 febbraio 2022, n. 26 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 21338 depositata il 19 luglio 2023 - In tema di IRAP, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…