La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15863 del 25 giugno 2013 interviene in materia procedure concorsuali affermando che nel procedimento diretto alla dichiarazione del fallimento non può dirsi violato il principio della immutabilità del giudice, sancito dall’art. 276 cod. proc. civ., anche se il giudice delegato che ha proceduto all’audizione del debitore è rimasto estraneo al collegio che ha deliberato la dichiarazione di fallimento, atteso che il predetto principio è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione.
In particolare i giudici di legittimità hanno anche specificato che “la discussione” non può essere identificata con l’ascolto del debitore e nemmeno con le fasi interlocutorie, come quelle destinate, nel procedimento prefallimentare, alla raccolta di informazioni e all’ascolto dei creditori e del debitore” (Cass. n. 5060/2007, v. anche n. 19216/2005).
La vicenda ha riguardato la richiesta di nullità della sentenza di fallimento da parte del debitore che riteneva che si fosse verifaìcata la variazione dei componenti dell’organo giudicante. Il Tribunale adito respinse tale doglianze e la sentenza fu confermata anche dalla Corte di Appello che disponendo il rigetto osservava, per quel che ancora rileva, che non è causa di nullità della sentenza di fallimento il mutamento della composizione del collegio giudicante che l’abbia pronunciata rispetto a quello innanzi al quale si è svolta la fase prefallimentare.