La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 1513 depositata il 24 gennaio 2014 intervenendo in materia di prededucibilità nelle procedure concorsuali ha stabilito nel concordato con cessione dei beni, la prededucibilità dei crediti sorti “in occasione” della procedura, prevista dall’art. 111, secondo comma, legge fall., va riconosciuta al credito del proprietario di locali occupati senza titolo da beni ceduti dal debitore ai creditori nella procedura.
La vicenda ha riguardata una società di capitale, crditrice nei confronti di società fallità, che aveva presentata richiesta al giudice delegato di ammissione dei propri crediti in prededuzione il giudice respingeva tale richiesta ed ammetteva il credito in via chirografaria, escludendo la richiesta prededuzione. La società impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale fallimentare i cui giudici rigettavano l’opposizione.
La s.r.l. G. propone ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati anche con memoria. Il fallimento della s.r.l. N.M. resiste con controricorso illustrato anche con memoria.
Gli Ermellini accolgono il ricorso della società e cassano il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione il credito della s.r.l. I giudici di legittimità hanno eveidenziato che l’articolo 111, comma 2, L. fall., nel testo successivo alla riforma ed applicabile nella fattispecie ratione temporis, considera crediti prededucibili quelli sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo che ha preceduto il fallimento. L’attuale formulazione della norma segna il superamento della precedente disciplina nella parte in cui, secondo il diritto vivente elaborato dall’interpretazione di questa Corte (e plurimis Cass. nn. 3581/2001; 6352/1997; 11216/1995) , prevedeva che i crediti nascenti da obbligazioni contratte nel corso della procedura di concordato preventivo, in caso di successivo fallimento, non potevano essere soddisfatti in prededuzione stante la funzione meramente liquidatoria del concordato, rispetto alla quale era estranea la continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del debitore, salvo che tale continuazione non avesse costituito elemento essenziale della proposta di concordato (Cass. nn. 2192/1999; 7140/1996).
Per cui alla luce dei principi richiamati dai giudici della Corte Suprema affermano che ai fini dell’individuazione dei crediti prededucibili in quanto sorti “in occasione” di una procedura concorsuale, di cui all’art. 111 co. 2 l.f., il criterio cronologico deve essere integrato con quello, soggettivo, della riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura, non potendosi considerare prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa.
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