La notifica della dichiarazione di fallimento va effettuata alla residenza effettiva del destinatario
La Cassazione con la sentenza n. 14338 del 06 giugno 2013 interviene in materia di notificazione ed in particolare nella notifica del ricorso di fallimento, concentrandosi in particolare sul tema della nullità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione ai sensi art. 139 c.p.c.
Le risultanze anagrafiche rivestono, infatti, mero valore presuntivo. Inoltre, solo se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell’una o nell’altro; se invece i luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.
Nel caso di specie il creditore istante, dopo la notifica presso la sede della F. Club in liquidazione, che era risultata chiusa, aveva proceduto alla notificazione presso la residenza del liquidatore, come risultante dalla visura camerale; l’atto era stato notificato presso detto indirizzo “a mani della madre Ruggiero Anna autorizzata al ritiro da De S. G., nella qualità indicata in atti.” Il reclamante aveva negato che la madre, non convivente, fosse autorizzata al ritiro, ma di ciò non aveva fornito prova.
I giudici di appello respingo il reclamo presentato dal liquidatore della società dichiarata fallita. Il liquidatore propone ricorso alla Corte di appello.
Igiudici di appello evidenziano che “l’accettazione della copia da parte della madre deve far presumere la sollecita consegna dell’atto al figlio, in base al rapporto dì solidarietà connesso al vincolo familiare ed al dovere giuridico conseguente all’accettazione della notifica; a nulla rileva che il Di S. abbia fissato dal 1997 la propria residenza in luogo diverso da quanto dichiarato alla Camera dì Commercio all’ atto della iscrizione della nomina a liquidatore, essendo la pubblicità prevista a tutela del terzo, che quindi non è tenuto a verificare la veridicità di tale dichiarazione.”
Il reclamo è stato ritenuto infondato dalla Corte di appelo, per non avere il reclamante eccepito e provato il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità ed anzi, dall’ultimo bilancio depositato nel 2008, risultavano superate le soglie dì legge.
Il liquidatore propone ricorso in cassazione con un unica motivazione.
Gli Ermellini rilevano il vizio di fondo delle motivazioni della sentenza dell Corte di Appello consistente nell’avere attribuito la valenza dì “residenza” all’ indicazione risultante dalla visura camerale. L’art. 145, 1° comma, secondo periodo, c.p.c.(aggiunto dall’art.1, 1. 263/2005 a decorrere dal 1° marzo 2006) dispone che la notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c, “alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.”
Inoltre, gli Ermellini, precisano che l’orientamento ormai consolidato della Corte Suprema nel determinare il luogo di residenza effettiva del destinatario dell’atto, assumono semplice valore presuntivo i dati anagrafiche potendo essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte dì convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio (così tra le più recenti, la pronuncia 24422/2006, nonché le pronunce 3982/1998, 2230/1998, 2143/1995).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7258 - L’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18433 depositata l' 8 giugno 2022 - Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art.…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10777 depositata il 21 aprile 2023 - La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal d.p.r. 29 settembre 1973, n.…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 3 sentenza n. 2 del 3 gennaio 2022 - La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido o esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18142 - Illegittimità del credito compensato dall’Agenzia delle Entrate con debiti erariali ante fallimento in quanto la compensazione nelle procedure concorsuali presuppone l'anteriorità del credito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2217 - In caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…