La notifica della dichiarazione di fallimento va effettuata alla residenza effettiva del destinatario

La Cassazione con la sentenza n. 14338 del 06 giugno 2013 interviene in materia di notificazione ed in particolare nella notifica del ricorso di fallimento, concentrandosi in particolare sul tema della nullità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione ai sensi art. 139 c.p.c.

Le risultanze anagrafiche rivestono, infatti, mero valore presuntivo. Inoltre, solo se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell’una o nell’altro; se invece i luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.

Nel caso di specie  il creditore istante, dopo la notifica presso la sede della F. Club in liquidazione, che era risultata chiusa, aveva proceduto alla notificazione presso la residenza del liquidatore, come risultante dalla visura camerale; l’atto era stato notificato presso detto indirizzo “a mani della madre Ruggiero Anna autorizzata al ritiro da De S. G., nella qualità indicata in atti.” Il reclamante aveva negato che la madre, non convivente, fosse autorizzata al ritiro, ma di ciò non aveva fornito prova.

I giudici di appello respingo il reclamo presentato dal liquidatore della società dichiarata fallita. Il liquidatore propone ricorso alla Corte di appello.

Igiudici di appello evidenziano che “l’accettazione della copia da parte della madre deve far presumere la sollecita consegna dell’atto al figlio, in base al rapporto dì solidarietà connesso al vincolo familiare ed al dovere giuridico conseguente all’accettazione della notifica; a nulla rileva che il Di S. abbia fissato dal 1997 la propria residenza in luogo diverso da quanto dichiarato alla Camera dì Commercio all’ atto della iscrizione della nomina a liquidatore, essendo la pubblicità prevista a tutela del terzo, che quindi non è tenuto a verificare la veridicità di tale dichiarazione.”

Il reclamo è stato ritenuto infondato dalla Corte di appelo, per non avere il reclamante eccepito e provato il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità ed anzi, dall’ultimo bilancio depositato nel 2008, risultavano superate le soglie dì legge.

Il liquidatore propone ricorso in cassazione con un unica motivazione.

Gli Ermellini rilevano il vizio di fondo delle motivazioni della sentenza dell Corte di Appello consistente nell’avere attribuito la valenza dì “residenza” all’ indicazione risultante dalla visura camerale. L’art. 145, 1° comma, secondo periodo, c.p.c.(aggiunto dall’art.1, 1. 263/2005 a decorrere dal 1° marzo 2006) dispone che la notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c, “alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.”

Inoltre, gli Ermellini, precisano che l’orientamento ormai consolidato della Corte Suprema nel determinare il luogo di residenza effettiva del destinatario dell’atto, assumono semplice valore presuntivo i dati anagrafiche  potendo essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte dì convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio (così tra le più recenti, la pronuncia 24422/2006, nonché le pronunce 3982/1998, 2230/1998, 2143/1995).