La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25846 depositata il 18 novembre 2013 intervenendo in tema di procedure concorsuali ha statuito che nell’ipotesi di trasformazione, soltanto la nuova società risponde delle nuove obbligazioni sociali. Per cui, decorso un anno dall’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile.
La vicenda ha riguardato il socio di una società a responsabilità limitata che veniva dichiarato fallito in estensione, dal Tribunale, della s.r.l. E., già E. s.a.s. della quale il reclamante era stato socio accomandatario. Avverso tale decisione del giudice di prime cure il socio dichiarato fallito impugnava la sentenza inanzi alla Corte di Appello i cui giudici rigettavano il reclamo del socio. I giudici di appello osservavano che il socio non era stato liberato dalla sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione in quanto era mancato il consenso, espresso o presunto dei creditori, ai sensi dell’art. 2500 quinquies c.c.; inoltre la sola pubblicità della trasformazione non era idonea a far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento in estensione previsto dall’art. 147;
Il socio impugna la decisione dei giudici territoriali con ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso e puntualizzano che la “liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone in società di capitali, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 147, secondo comma, L. fall., decorso un anno dalla iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile.”
Per quanto sopra, ex art. 147, comma secondo, legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), decorso un anno dall’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile.
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