La Corte di Cassazione, sezione penale, con nla sentenza n. 48145 depositata il 3 dicembre 2013 intervenendo in tema di truffa ha affermato la responsabilità penalmente rilevante per truffa e falso ai danni della P.A. del pubblico impiegato che il quale per ottenere la retribuzione nei giorni di assenza ha falsificato le firme apposte sui certificati medici presentati, e la cui malattia non è di tale gravità da giustificare di per sé l’assenza dal lavoro.
La vicenda ha riguardato un impiegato pubblico che aveva presentato certificati medici alterati veniva accusato di accusato di truffa e falso ai danni della p.a. perché in qualità di pubblico impiegato, mediante artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente di essere malato, non prestava la propria attività lavorativa pur facendosi corrispondere la retribuzione. Il Tribunale condannava per i reati ascritti il dipendente pubblico. L’imputato avverso la pronuncia del giudice di prime cure presentava ricorso alla Corte di Appello che dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato con riguardo a talune fattispecie di truffa e di falso ormai prescritte, confermando per il resto la penale responsabilità per altri e più recenti episodi e conseguentemente rideterminando la pena.
L’imputato per il tramite del suo difensore propone ricorso, basato su tre motivi di censura, per la cassazione della sentenza impugnata inanzi alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’imputato in quanto infondato. Confermando in tal modo la condanna dell’imputato e il corretto. In particolare i giudici di legittimità evidenziano l’infondatezza della doglianza relativa al carattere lieve del danno subito dalla p.a, avendo la Corte di appello correttamente argomentato l’insussistenza dei presupposti di fattispecie considerato l’ammontare del danno concretamente subito dall’amministrazione, pari ad oltre euro 200,00 in ragione dell’indirizzo di legittimità per cui la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante (Cass. sez. II, 20.12.2012, n. 15576).
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