Abstract 

La disciplina fiscale dei rapporti familiari è stata profondamente ridefinita dagli interventi normativi del 2024-2026. La legge di bilancio 2025, il D.Lgs. n. 192/2025, il D.Lgs. n. 117/2026 e, soprattutto, il D.Lgs. n. 148/2026 hanno progressivamente distinto la nozione di familiare fiscalmente a carico da quella di familiare rilevante ai fini delle singole agevolazioni tributarie. Il nuovo comma 4-ter dell’art. 12 TUIR chiarisce infatti che il semplice rinvio alle persone indicate nell’art. 12 non coincide necessariamente con il possesso dei requisiti reddituali previsti per i familiari fiscalmente a carico. La distinzione assume particolare rilievo nel welfare aziendale, nelle agevolazioni per familiari anziani o non autosufficienti e nelle disposizioni che richiamano l’art. 12 TUIR. L’analisi ricostruisce l’evoluzione normativa e chiarisce il ruolo della convivenza, degli assegni alimentari, dei limiti reddituali e dell’art. 433 c.c., evidenziando come la rilevanza fiscale del rapporto familiare sia oggi determinata dalla specifica disposizione tributaria applicabile.

Parole chiave: familiari fiscalmente a carico, familiare ai fini fiscali, art. 12 TUIR, comma 4-ter art. 12 TUIR, detrazioni per carichi di famiglia, welfare aziendale, familiari indicati nell’art. 12, D.Lgs. 192/2025, D.Lgs. 148/2026, D.Lgs. 117/2026, legge di bilancio 2025, familiari art. 433 c.c., condizione reddituale familiare a carico, requisito della convivenza, assegni alimentari, agevolazioni fiscali familiari, detrazioni figli, familiari anziani non autosufficienti, Assegno unico e universale, nuovo Testo unico imposte sui redditi.

1. Premessa: dalla nozione unitaria di familiare alla pluralizzazione della rilevanza fiscale

La disciplina tributaria dei rapporti familiari sta attraversando una fase di significativa trasformazione. L’evoluzione normativa intervenuta tra il 2024 e il 2026 mostra, infatti, un progressivo superamento di una lettura nella quale la nozione di «familiare» e quella di «familiare fiscalmente a carico» tendevano a sovrapporsi, per approdare a una costruzione più articolata, nella quale la rilevanza fiscale del rapporto familiare deve essere verificata in funzione della specifica disposizione applicabile.

Il fenomeno non coincide con la semplice riduzione delle detrazioni per carichi di famiglia. Quest’ultima costituisce certamente uno degli elementi che hanno reso necessario un intervento di coordinamento: a seguito delle modifiche introdotte negli ultimi anni, infatti, alcune categorie di persone che continuano a essere individuate dall’art. 12 TUIR non sono più necessariamente destinatarie di una detrazione per carichi di famiglia.

Il problema che si è posto al legislatore è stato, pertanto, quello di stabilire se la perdita della detrazione dovesse comportare anche la perdita della rilevanza del soggetto ai fini delle altre disposizioni tributarie che rinviano all’art. 12.

La risposta normativa è stata progressivamente costruita attraverso una tecnica di rinvio che merita particolare attenzione. Il legislatore ha infatti distinto due situazioni: da un lato, il caso in cui una disposizione fiscale faccia semplicemente riferimento alle «persone indicate» nell’art. 12; dall’altro, il caso in cui la disposizione richiami anche le condizioni previste dal comma 2 del medesimo art. 12 ovvero utilizzi espressamente la nozione di «familiare fiscalmente a carico».

È proprio questa distinzione, oggi resa più netta dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, a costituire il vero elemento innovativo della disciplina.

La vicenda normativa deve essere ricostruita attraverso una sequenza composta dalla legge di bilancio 2025, dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, dal D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 e, soprattutto, dal successivo D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

L’ultimo intervento assume una funzione particolarmente significativa perché modifica nuovamente il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR, eliminando dal primo periodo il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari e ricollocandolo, con portata più circoscritta, nel secondo periodo, ossia nell’ambito delle ipotesi nelle quali assumono rilievo le condizioni del comma 2 o la qualifica di familiare fiscalmente a carico. La medesima operazione viene compiuta, per il futuro testo unico, sull’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2026.

La trasformazione non conduce, dunque, alla creazione di un nuovo generale «status» tributario di familiare. Più propriamente, essa rende esplicita la pluralità delle modalità attraverso le quali il rapporto familiare può assumere rilevanza fiscale.

Ne deriva una proposizione che può essere assunta quale chiave di lettura dell’intera evoluzione normativa: la nozione di familiare fiscalmente a carico non esaurisce più la nozione di familiare rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni tributarie che rinviano all’art. 12 TUIR.

2. L’art. 12 TUIR e la tradizionale centralità delle detrazioni per carichi di famiglia

L’art. 12 TUIR ha storicamente costituito il principale punto di riferimento della disciplina tributaria dei rapporti familiari.

La disposizione, nella sua struttura tradizionale, svolgeva una funzione prevalentemente diretta alla determinazione dell’imposta personale, attraverso il riconoscimento di detrazioni correlate alla presenza di determinati familiari e alla loro situazione reddituale.

Il comma 2 stabilisce, infatti, la condizione reddituale necessaria affinché le detrazioni previste dal comma 1 possano essere riconosciute. Il limite ordinario è fissato in euro 2.840,51, mentre per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite è elevato a euro 4.000.

Da questa struttura derivava una naturale tendenza a leggere l’art. 12 secondo una relazione lineare:

rapporto familiare → familiare fiscalmente a carico → detrazione per carichi di famiglia.

La relazione, tuttavia, non è mai stata perfettamente sovrapponibile in termini sistematici.

Già nella disciplina precedente, infatti, altre disposizioni fiscali utilizzavano l’art. 12 quale parametro per individuare i destinatari di determinate agevolazioni senza necessariamente attribuire loro una detrazione ai sensi del comma 1.

Il problema è divenuto particolarmente evidente quando la legislazione ha progressivamente ridotto la platea dei familiari per i quali è riconosciuta la detrazione.

La riduzione della detrazione, infatti, non comporta necessariamente l’irrilevanza del rapporto familiare in ogni altro settore dell’ordinamento tributario.

Questa distinzione è divenuta particolarmente importante dopo l’introduzione dell’Assegno unico e universale e, successivamente, con la legge di bilancio 2025.

Il sistema si è così trovato davanti a un problema di coordinamento: come trattare, ai fini delle disposizioni fiscali che rinviano all’art. 12, soggetti che continuano a essere compresi nella struttura della norma ma per i quali non è più riconosciuta la detrazione?

È proprio a questa domanda che risponde il nuovo comma 4-ter.

3. La legge di bilancio 2025: la restrizione della detrazione e l’emersione del problema sistematico

Un passaggio decisivo è rappresentato dall’art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La disposizione ha ristretto la detrazione prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), per i figli, prevedendola, in via generale, per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni e, senza limite anagrafico, per i figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata secondo la legge n. 104/1992.

Contestualmente, è stata modificata la disciplina relativa agli ascendenti, prevedendo la condizione della convivenza con il contribuente.

Le istruzioni fiscali relative al periodo d’imposta 2025 confermano questa struttura: sono individuati come destinatari della detrazione i figli nella fascia anagrafica prevista dalla norma e gli ascendenti conviventi.

La riforma produceva però un effetto che andava oltre la mera riduzione quantitativa delle detrazioni.

La circostanza che una persona non potesse più generare una detrazione ai sensi dell’art. 12 non consentiva infatti di concludere automaticamente che essa fosse divenuta estranea a ogni disposizione fiscale che utilizzasse il medesimo articolo quale parametro di individuazione dei beneficiari.

È questo il punto nel quale si manifesta la differenza tra:

  • diritto alla detrazione per carichi di famiglia;
  • qualifica di familiare fiscalmente a carico;
  • appartenenza alla platea delle persone indicate dall’art. 12;
  • rilevanza del rapporto familiare ai fini di una specifica agevolazione tributaria.

La stessa Agenzia delle entrate, nelle istruzioni e nei materiali relativi ai familiari, evidenzia la possibilità che determinate informazioni relative ai figli debbano continuare a essere indicate anche quando non spetta la specifica detrazione, proprio perché tali dati possono rilevare ai fini di altre agevolazioni.

La legge di bilancio 2025 ha quindi contribuito a rendere evidente una distinzione già potenzialmente presente nel sistema: la perdita di una specifica agevolazione non equivale necessariamente alla perdita della rilevanza tributaria del rapporto familiare.

4. Il D.Lgs. n. 192/2025: l’introduzione del comma 4-ter

Il passaggio normativo più esplicito si realizza con il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.

L’art. 1 del decreto sostituisce il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR e introduce una disposizione generale di coordinamento destinata a operare ogniqualvolta una disposizione fiscale faccia riferimento alle persone indicate nell’art. 12.

Il nuovo comma stabilisce, nella sua formulazione originaria, che quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 devono essere considerati, anche quando non spetta una detrazione per carichi di famiglia:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, nelle diverse categorie individuate dalla norma;
  • le altre persone elencate nell’art. 433 c.c., purché conviventi con il contribuente o percipienti assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il secondo periodo introduce poi una diversa regola: quando siano richiamate anche le condizioni del comma 2, ovvero quando si faccia riferimento ai «familiari fiscalmente a carico», assumono rilievo i soggetti individuati nel primo periodo che rispettino i relativi limiti reddituali.

La disposizione nasceva, dunque, con una funzione evidente: evitare che la progressiva riduzione delle detrazioni determinasse automaticamente la scomparsa dei familiari dal campo di applicazione delle altre disposizioni tributarie.

Tuttavia, la formulazione adottata dal decreto del 2025 presentava un problema.

Il requisito della convivenza, collocato nel primo periodo con riferimento alle «altre persone» dell’art. 433 c.c., finiva infatti per operare anche quando la disposizione fiscale di volta in volta applicabile si limitava a richiamare i familiari indicati nell’art. 12 senza richiedere espressamente né la condizione reddituale del comma 2 né la qualifica di familiare fiscalmente a carico.

La questione risultava particolarmente evidente nel settore del welfare aziendale.

5. Il welfare aziendale come banco di prova della nuova distinzione

L’art. 51, comma 2, TUIR costituisce uno dei principali ambiti nei quali la diversa funzione del rinvio all’art. 12 assume rilevanza concreta.

Le lettere f), f-bis) e f-ter) fanno riferimento, rispettivamente, ai familiari indicati nell’art. 12 in relazione alle opere e ai servizi di welfare, ai servizi di educazione e istruzione e ai servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

La lettera f-quater) presenta invece una formulazione diversa: essa riguarda i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore dei dipendenti e dei loro familiari indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni previste dal medesimo art. 12, comma 2.

La differenza testuale è tutt’altro che marginale.

Nel primo gruppo di disposizioni il legislatore utilizza il rinvio all’art. 12 come criterio di individuazione soggettiva, senza aggiungere il requisito della condizione reddituale prevista dal comma 2.

Nella lettera f-quater), invece, il rinvio è accompagnato da un espresso riferimento alle condizioni del comma 2.

Il dato letterale consente pertanto di distinguere due differenti tecniche normative:

rinvio all’art. 12 come criterio di individuazione della categoria familiare

e

rinvio all’art. 12 accompagnato dal requisito della condizione reddituale prevista dal comma 2.

La differenza è stata ulteriormente accentuata dalla successione degli interventi normativi del 2025 e del 2026.

Il D.Lgs. n. 192/2025 aveva infatti introdotto nel primo periodo del comma 4-ter anche la convivenza o la percezione di assegni alimentari quale condizione per le «altre persone» di cui all’art. 433 c.c.

Ne derivava il rischio che una condizione propria della tradizionale nozione di «altro familiare» fiscalmente a carico venisse estesa anche a disposizioni, come quelle di welfare, che non la richiedevano testualmente.

La relazione tecnica relativa al successivo intervento correttivo ha individuato espressamente tale criticità, evidenziando come la precedente formulazione potesse introdurre una condizione più restrittiva rispetto al testo dell’art. 51 TUIR.

6. Il D.Lgs. n. 117/2026: la codificazione, non la vera cesura sostanziale

In questa ricostruzione deve essere collocato correttamente anche il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il decreto costituisce un intervento di riordino e codificazione di notevole rilievo sistematico. Non rappresenta, tuttavia, il momento nel quale si colloca la principale innovazione sostanziale oggetto della presente analisi.

Il nuovo Testo unico è entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma la sua applicazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2027.

La distinzione tra le persone «indicate» nell’art. 12 e i «familiari fiscalmente a carico» non nasce quindi propriamente con il nuovo TUIR.

Essa era già stata introdotta, nel vecchio TUIR, dal D.Lgs. n. 192/2025 attraverso il comma 4-ter dell’art. 12.

Il D.Lgs. n. 117/2026 svolge piuttosto una funzione di trasposizione e sistemazione della disciplina nel nuovo testo unico.

La disposizione corrispondente viene collocata nell’art. 12, comma 7, del nuovo TUIR, secondo una struttura che riproduce la medesima logica: quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell’articolo, sono ricompresi determinati soggetti anche quando non spetta la detrazione; quando, invece, siano richiamate le condizioni del comma 2 ovvero la qualifica di familiare fiscalmente a carico, assumono rilievo anche le condizioni reddituali e, per le altre persone dell’art. 433 c.c., le condizioni specificamente previste.

Il nuovo testo unico deve dunque essere considerato il contenitore sistematico della nuova disciplina, non la sua origine sostanziale.

Questa precisazione è importante anche sul piano metodologico: attribuire al D.Lgs. n. 117/2026 la creazione della distinzione rischierebbe di invertire la successione causale degli interventi normativi.

7. Il D.Lgs. n. 148/2026: la correzione decisiva

La vera svolta del 2026 è rappresentata dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

L’art. 1 interviene nuovamente sul comma 4-ter dell’art. 12 TUIR e, contestualmente, sul comma 7 dell’art. 12 del nuovo TUIR.

La modifica è chirurgica ma sistematicamente rilevante.

Il legislatore sopprime dal primo periodo le parole che subordinavano la rilevanza delle altre persone dell’art. 433 c.c. alla circostanza che esse convivessero con il contribuente oppure percepissero assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Nel secondo periodo, invece, tale requisito viene espressamente mantenuto, ma soltanto con riferimento alle altre persone elencate nell’art. 433 c.c. e nel contesto in cui siano richiamate le condizioni del comma 2 o la qualifica di familiare fiscalmente a carico.

La disposizione, pertanto, opera una precisa redistribuzione dei requisiti.

Il primo periodo stabilisce la platea soggettiva generale dei soggetti che devono essere considerati quando una disposizione fiscale rinvia semplicemente alle persone indicate nell’art. 12.

Il secondo periodo individua invece la platea qualificata dei familiari fiscalmente a carico, subordinandola sia al requisito reddituale sia, per le altre persone dell’art. 433 c.c., alla convivenza o alla percezione degli assegni alimentari nelle forme previste dalla norma.

Ne deriva uno schema concettuale più chiaro:

Tecnica di rinvio della disposizione fiscaleRequisito rilevante
Rinvio alle «persone indicate nell’art. 12»appartenenza alla categoria individuata dall’art. 12
Rinvio accompagnato alle condizioni del comma 2limite reddituale del comma 2
Rinvio ai «familiari fiscalmente a carico»limite reddituale + condizioni previste per le altre persone dell’art. 433 c.c.
Altre persone dell’art. 433 c.c. nel primo periodonessun requisito generale di convivenza imposto dal comma 4-ter
Altre persone dell’art. 433 c.c. nel secondo periodoconvivenza o assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari

La modifica è applicabile retroattivamente dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2025, cioè dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.

Il correttivo assume così anche una funzione di ripristino della coerenza sistematica tra il comma 4-ter dell’art. 12 e le disposizioni agevolative che vi fanno rinvio.

8. «Familiare fiscalmente a carico» non è uno status civilistico

Un chiarimento terminologico è necessario.

Non è corretto parlare di «familiare a carico ai fini civilistici».

La nozione di «familiare fiscalmente a carico» appartiene all’ordinamento tributario. Essa esprime una qualificazione rilevante ai fini fiscali, essenzialmente collegata alla situazione reddituale del soggetto e, per determinate categorie, a ulteriori condizioni stabilite dalla legge tributaria.

L’art. 433 c.c., invece, svolge una funzione differente: individua le persone tenute agli alimenti secondo la disciplina civilistica.

Il legislatore tributario utilizza tale elenco come parametro normativo di individuazione di una parte della categoria dei familiari rilevanti ai fini fiscali.

Il rinvio all’art. 433 c.c. non trasforma, tuttavia, la qualifica fiscale in una qualifica civilistica.

La distinzione è importante soprattutto alla luce del D.Lgs. n. 148/2026, perché il legislatore utilizza proprio l’elenco civilistico dell’art. 433 c.c. per delimitare la categoria delle «altre persone» cui applicare, in presenza del richiamo alla condizione di familiare fiscalmente a carico, il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari.

Il fenomeno è quindi quello tipico del rinvio normativo: il diritto tributario assume una categoria elaborata da un altro settore dell’ordinamento e la utilizza per una finalità propria, sottoponendola alle condizioni stabilite dalla disciplina fiscale.

9. La nuova distinzione non coincide con la nascita di un «nuovo familiare fiscale»

La portata della riforma deve essere pertanto descritta con cautela.

Non sembra corretto affermare che il legislatore abbia creato una nuova e generale categoria di «familiare rilevante fiscalmente» contrapposta al familiare fiscalmente a carico.

Più precisamente, la legislazione recente ha reso esplicita e sistematizzato una pluralità di funzioni fiscali del rapporto familiare.

È possibile distinguere almeno quattro piani:

  1. il soggetto che può dare diritto a una detrazione ai sensi dell’art. 12;
  2. il soggetto che possiede i requisiti reddituali per essere fiscalmente a carico;
  3. il soggetto che rientra tra le persone indicate dall’art. 12 ai fini di una disposizione che utilizzi tale rinvio;
  4. il soggetto che assume rilevanza ai fini di una specifica agevolazione fiscale secondo la tecnica di rinvio adottata dalla disposizione.

Queste categorie possono coincidere, ma non necessariamente coincidono.

Il punto centrale è quindi una progressiva dissociazione funzionale, non la sostituzione di una nozione con un’altra.

In altri termini, il sistema non dice più semplicemente:

«è familiare ai fini fiscali colui per il quale spetta la detrazione».

Dice piuttosto:

«occorre verificare quale disposizione fiscale utilizzi il rapporto familiare e quale tecnica di rinvio essa adotti».

La qualificazione del soggetto diviene quindi funzionale alla norma tributaria applicata.

10. Le ricadute sul welfare aziendale

Il welfare aziendale rappresenta il terreno nel quale la distinzione produce gli effetti più immediatamente percepibili.

Come si è visto, l’art. 51, comma 2, lett. f), f-bis) e f-ter), utilizza la formula «familiari indicati nell’articolo 12». La lettera f-ter), in particolare, riguarda le somme e le prestazioni erogate per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12.

La lettera f-quater), invece, collega espressamente la non imponibilità ai familiari indicati nell’art. 12 che «si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2».

La distinzione testuale è ora perfettamente coerente con la struttura del comma 4-ter.

Per le disposizioni che si limitano a richiamare i familiari indicati nell’art. 12, l’assenza della detrazione per carichi di famiglia non impedisce, di per sé, la rilevanza del familiare.

In particolare, per le altre persone dell’art. 433 c.c., la convivenza non costituisce più un requisito generale imposto dal comma 4-ter.

Se, invece, la disposizione richiama espressamente le condizioni del comma 2 o la qualifica di familiare fiscalmente a carico, il requisito reddituale torna a essere centrale e, per le altre persone dell’art. 433 c.c., si applicano anche le condizioni di convivenza o di percezione degli assegni alimentari previste dal secondo periodo.

La conseguenza è di grande rilievo operativo.

Un genitore anziano non convivente, ad esempio, può assumere rilevanza ai fini di una disposizione di welfare che si limiti a rinviare ai familiari indicati nell’art. 12, mentre la medesima persona potrebbe non soddisfare i requisiti per una disposizione che richieda espressamente la condizione di familiare fiscalmente a carico.

La questione è stata concretamente esaminata anche nella prassi interpretativa sviluppatasi dopo il correttivo del 2026, con riferimento ai servizi di assistenza e alle spese per familiari anziani o non autosufficienti non conviventi.

Il risultato non è quindi un generico «sganciamento» del welfare dalla nozione di familiare fiscalmente a carico.

La proposizione corretta è più precisa:

alcune disposizioni di welfare rinviano alla categoria dei familiari indicati nell’art. 12 senza richiedere che essi siano fiscalmente a carico; altre, invece, richiedono espressamente le condizioni del comma 2.

È la tecnica legislativa del rinvio, dunque, a determinare l’ampiezza della platea dei beneficiari.

11. La condizione reddituale e la differenza tra appartenenza alla categoria e «carico fiscale»

La distinzione assume particolare rilevanza anche sotto il profilo reddituale.

Il limite di euro 2.840,51, elevato a euro 4.000 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, continua a svolgere una funzione essenziale quando la norma fiscale richiede che il familiare si trovi nelle condizioni dell’art. 12, comma 2.

Tale limite, tuttavia, non può essere trasformato in un requisito generale di appartenenza alla categoria dei soggetti indicati nell’art. 12.

La struttura del comma 4-ter, soprattutto dopo il D.Lgs. n. 148/2026, lo impedisce.

Il primo periodo opera infatti anche quando «non spetti una detrazione per carichi di famiglia».

La disposizione presuppone quindi logicamente che possa esistere una persona:

  • rientrante nella categoria individuata dall’art. 12;
  • non fiscalmente a carico;
  • non destinataria di una detrazione;
  • ma comunque rilevante ai fini di una specifica disposizione fiscale che utilizzi il rinvio all’art. 12.

Questa è probabilmente la principale innovazione concettuale della disciplina recente.

Il requisito reddituale non scompare dal sistema: viene semplicemente ricondotto alla sua funzione propria, ossia quella di delimitare le fattispecie nelle quali la norma fiscale richiede che il familiare sia effettivamente «a carico».

12. La posizione dei figli: il limite anagrafico della detrazione non esaurisce la rilevanza fiscale

Una particolare attenzione merita la posizione dei figli.

La riforma del 2025 ha circoscritto la detrazione prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché ai figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

Non è corretto qualificare questa disciplina come una generale «franchigia anagrafica».

Si tratta, più precisamente, di una delimitazione anagrafica della specifica detrazione per figli.

La differenza terminologica non è meramente formale.

Il fatto che un figlio non generi la detrazione prevista dalla lett. c) non significa che esso cessi di essere un soggetto individuato dall’art. 12 o che perda automaticamente ogni rilevanza ai fini delle altre disposizioni fiscali che utilizzano tale riferimento.

È precisamente questa la ragione per la quale il comma 4-ter precisa che i figli devono essere considerati anche quando non spetta una detrazione per carichi di famiglia.

Il legislatore ha quindi separato la platea dei figli individuati dalla norma dalla platea dei figli che danno diritto alla specifica detrazione.

La distinzione è coerente con la progressiva trasformazione del sistema delle agevolazioni familiari, nel quale la funzione di sostegno economico alla presenza di figli è stata in parte trasferita verso strumenti diversi dalla detrazione IRPEF, a partire dall’Assegno unico e universale.

Ne consegue che l’età del figlio deve essere considerata in relazione alla singola disposizione applicata e non come criterio generale per stabilire se il figlio sia o meno «familiare» ai fini fiscali.

13. Il rapporto con l’Assegno unico e universale

La riforma non può essere isolata dal più ampio processo di trasformazione delle politiche fiscali e parafiscali a sostegno della famiglia.

L’introduzione dell’Assegno unico e universale ha ridotto il ruolo delle detrazioni IRPEF per i figli minori e ha progressivamente modificato la funzione dell’art. 12.

Ciò ha prodotto una situazione nella quale il rapporto familiare continua a essere fiscalmente rilevante anche quando la detrazione originariamente associata a quel rapporto non è più riconosciuta.

La successiva introduzione del comma 4-ter può essere letta, sotto questo profilo, come una risposta di coordinamento a una crescente frammentazione del sistema.

Quanto più le agevolazioni familiari vengono distribuite tra strumenti diversi, tanto meno è possibile utilizzare la spettanza della detrazione IRPEF come criterio generale per identificare il familiare fiscalmente rilevante.

La nozione di «familiare» deve pertanto essere ricostruita in maniera funzionale alla singola agevolazione.

14. Convivenza, assegni alimentari e altre persone dell’art. 433 c.c.

La vicenda normativa del 2025-2026 mostra inoltre come il requisito della convivenza abbia assunto una funzione diversa a seconda del contesto.

Il D.Lgs. n. 192/2025 aveva inserito la convivenza, o in alternativa la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, direttamente nel primo periodo del comma 4-ter per le altre persone dell’art. 433 c.c.

Il D.Lgs. n. 148/2026 ha corretto tale impostazione.

Oggi il requisito non costituisce più una condizione generale per ogni rinvio all’art. 12.

Esso opera invece quando la disposizione fiscale richiede le condizioni del comma 2 o la qualifica di familiare fiscalmente a carico e, in tale ambito, limita la sua applicazione alle altre persone elencate nell’art. 433 c.c.

La scelta legislativa è significativa perché ristabilisce una corrispondenza tra il requisito e la funzione che esso svolge.

La convivenza non è infatti una condizione generale del rapporto familiare nel sistema civilistico, né può essere trasformata automaticamente in requisito di ogni agevolazione fiscale collegata all’art. 12.

Essa opera, piuttosto, come elemento ulteriore di delimitazione della categoria degli «altri familiari» quando la norma tributaria richiede che il soggetto sia fiscalmente a carico.

15. Familiari residenti all’estero e limite soggettivo previsto dall’art. 12

Un ulteriore profilo richiede una ricostruzione particolarmente precisa, perché non è corretto formulare la questione come una generale esclusione dei familiari residenti in Stati terzi.

L’art. 12, comma 2-bis, stabilisce che le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non siano cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

La disposizione combina quindi due elementi:

  • la cittadinanza del contribuente;
  • la residenza all’estero del familiare.

Non si tratta, pertanto, di una regola generale secondo la quale la residenza del familiare in un Paese extra-UE o extra-SEE escluderebbe automaticamente la detrazione.

Il presupposto normativo è più specifico: il limite riguarda i contribuenti che non possiedono la cittadinanza italiana, UE o SEE e che intendono fruire delle detrazioni per familiari residenti all’estero.

Anche questo elemento conferma che la disciplina dell’art. 12 non può essere ricostruita mediante formule generiche riferite alla sola residenza del familiare.

Occorre verificare, caso per caso, il combinarsi dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disposizione.

16. Una nuova geometria della rilevanza fiscale del rapporto familiare

L’evoluzione normativa può essere quindi rappresentata attraverso una struttura non più lineare, ma stratificata.

Al centro rimane l’art. 12 TUIR, che continua a individuare le principali categorie familiari.

Intorno a esso, tuttavia, si sviluppano differenti cerchi di rilevanza:

primo livello: soggetti che appartengono alle categorie indicate dall’art. 12;

secondo livello: soggetti che soddisfano le condizioni reddituali del comma 2;

terzo livello: soggetti che, oltre al requisito reddituale, soddisfano le ulteriori condizioni previste per le altre persone dell’art. 433 c.c.;

quarto livello: soggetti che, in ragione della specifica agevolazione, assumono rilevanza indipendentemente dalla spettanza della detrazione per carichi di famiglia.

Questa struttura rende possibile spiegare fenomeni che, nella precedente configurazione normativa, apparivano difficilmente conciliabili.

Un soggetto può essere:

  • familiare indicato dall’art. 12;
  • non destinatario della detrazione;
  • non fiscalmente a carico;
  • e tuttavia destinatario di una specifica agevolazione che rinvia ai familiari indicati nell’art. 12.

Al contrario, può essere necessario che lo stesso soggetto:

  • possieda un reddito entro il limite del comma 2;
  • soddisfi la condizione della convivenza o degli assegni alimentari, quando richiesta;
  • e dunque assuma la qualifica di familiare fiscalmente a carico ai fini della specifica disposizione.

La qualificazione non è più, quindi, assoluta, ma relazionale: dipende dal contenuto della norma tributaria che utilizza il rapporto familiare come presupposto o criterio di delimitazione della fattispecie.

17. Considerazioni sistematiche e profili costituzionali

La nuova disciplina pone anche questioni di carattere sistematico e costituzionale.

La progressiva differenziazione delle nozioni di familiare può essere letta, da un lato, come una conseguenza fisiologica della moltiplicazione delle finalità perseguite dal legislatore tributario.

Una detrazione per carichi di famiglia, un beneficio per spese di assistenza, un regime di welfare aziendale e una misura assicurativa possono perseguire finalità differenti e, conseguentemente, richiedere una diversa delimitazione dei beneficiari.

Dall’altro lato, la pluralizzazione delle categorie impone particolare attenzione ai principi di uguaglianza e ragionevolezza.

La diversità di trattamento tra soggetti appartenenti alla medesima categoria familiare deve infatti trovare giustificazione nella funzione specifica della disposizione agevolativa.

La tecnica del rinvio all’art. 12 può svolgere, sotto questo profilo, una funzione di semplificazione normativa, ma non deve essere interpretata nel senso di imporre una coincidenza assoluta tra fattispecie che il legislatore ha invece consapevolmente distinto.

Il punto non è quindi stabilire se esista una nozione «vera» o «unica» di familiare fiscalmente rilevante.

Il problema è individuare, per ciascuna agevolazione, quale sia il criterio di selezione dei beneficiari adottato dal legislatore e verificare che tale criterio sia coerente con la finalità della disciplina.

18. Dalla coincidenza presunta alla funzionalizzazione della nozione di familiare

La trasformazione intervenuta tra il 2024 e il 2026 può essere sintetizzata come il passaggio da una coincidenza presunta a una funzionalizzazione della nozione di familiare.

In passato, la centralità dell’art. 12 quale sede delle detrazioni per carichi di famiglia rendeva naturale considerare il familiare fiscalmente a carico come il principale paradigma della rilevanza fiscale del rapporto familiare.

La progressiva riduzione delle detrazioni ha reso però questa impostazione non più sufficiente.

Il legislatore ha quindi introdotto una clausola di coordinamento che consente di mantenere la rilevanza delle categorie familiari anche quando la detrazione non spetta.

Il D.Lgs. n. 192/2025 ha compiuto il primo passo.

Il D.Lgs. n. 148/2026 ha poi corretto l’assetto, chiarendo che la convivenza e la percezione degli assegni alimentari non devono essere considerate condizioni generali per ogni disposizione che rinvii all’art. 12, ma requisiti destinati a operare nel diverso contesto del familiare fiscalmente a carico e delle disposizioni che richiamino le condizioni del comma 2.

Il D.Lgs. n. 117/2026, infine, trasferisce tale architettura nel nuovo Testo unico con decorrenza dal 2027.

La sequenza normativa deve quindi essere letta non come la creazione improvvisa di una nuova categoria, ma come un progressivo affinamento della tecnica legislativa di individuazione della rilevanza fiscale del rapporto familiare.

19. Considerazioni conclusive

La disciplina dei familiari nel sistema tributario italiano è oggi caratterizzata da una struttura significativamente più articolata rispetto al modello tradizionale fondato sulla detrazione per carichi di famiglia.

La legge di bilancio 2025 ha ristretto la platea dei figli destinatari della detrazione e ha modificato la disciplina degli ascendenti. Tale intervento ha reso più evidente la necessità di distinguere la spettanza della detrazione dalla rilevanza del rapporto familiare ai fini delle altre disposizioni fiscali.

Il D.Lgs. n. 192/2025 ha introdotto il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR, formalizzando per la prima volta in termini generali la distinzione tra le disposizioni che fanno riferimento alle persone indicate dall’art. 12 e quelle che richiedono le condizioni del comma 2 o la qualifica di familiare fiscalmente a carico.

La formulazione originaria presentava però una criticità, poiché collocava la convivenza o la percezione di assegni alimentari già nel primo periodo della disposizione.

Il D.Lgs. n. 148/2026 interviene precisamente su questo punto, eliminando il requisito dal primo periodo e conservandolo, con portata più circoscritta, nel secondo periodo per le altre persone dell’art. 433 c.c. quando venga in rilievo la condizione di familiare fiscalmente a carico.

È questo il passaggio normativo che consente di ricostruire con maggiore chiarezza la nuova architettura.

Il D.Lgs. n. 117/2026, invece, assume principalmente la funzione di codificazione e riordino della disciplina nel nuovo Testo unico, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2027.

Il risultato complessivo è una progressiva dissociazione tra la nozione di familiare fiscalmente a carico e quella di familiare indicato dall’art. 12 ai fini di una specifica disposizione tributaria.

Tale dissociazione non deve essere intesa come perdita di centralità dell’art. 12. Al contrario, l’art. 12 continua a svolgere una funzione ordinatrice, ma la sua funzione non è più esclusivamente quella di determinare chi abbia diritto alla detrazione.

Esso diviene anche una norma di riferimento soggettivo, alla quale altre disposizioni possono rinviare per individuare i destinatari di specifici benefici.

La conseguenza più importante riguarda proprio il metodo interpretativo.

Di fronte a una disposizione fiscale che richiami i familiari dell’art. 12, non sarà più sufficiente domandarsi se al soggetto spetti una detrazione per carichi di famiglia.

Occorrerà invece verificare:

  1. quale sia la formula di rinvio utilizzata dalla disposizione;
  2. se essa richiami semplicemente le persone indicate dall’art. 12;
  3. se richiami anche le condizioni del comma 2;
  4. se utilizzi espressamente la formula «familiare fiscalmente a carico»;
  5. se il soggetto appartenga alle categorie dell’art. 433 c.c. per le quali operano ulteriori condizioni;
  6. quale sia la specifica finalità dell’agevolazione applicata.

Il welfare aziendale costituisce l’esempio più significativo di questa nuova logica. Le lettere f), f-bis) e f-ter) dell’art. 51, comma 2, TUIR utilizzano il riferimento ai familiari indicati nell’art. 12, mentre la lett. f-quater) richiama espressamente le condizioni del comma 2.

La diversa formulazione non è casuale e, alla luce del nuovo comma 4-ter, produce conseguenze concrete sulla platea dei beneficiari.

La riforma del 2026 consente quindi di evitare tanto una lettura eccessivamente ampia della nozione di familiare fiscalmente a carico quanto, all’opposto, una sua indebita estensione a tutte le disposizioni che rinviano all’art. 12.

La categoria del familiare fiscalmente a carico resta una categoria tributaria autonoma, caratterizzata da presupposti reddituali e, per le altre persone dell’art. 433 c.c., dalle ulteriori condizioni previste dalla legge.

Accanto ad essa opera, però, una diversa categoria funzionale: quella dei soggetti che una disposizione fiscale considera in quanto persone indicate nell’art. 12, anche quando non spetta la detrazione per carichi di famiglia.

È proprio questa distinzione che consente oggi di comprendere la nuova geometria del sistema.

Non si tratta, in definitiva, di scegliere tra due nozioni concorrenti di familiare, né di affermare che la qualifica di familiare fiscalmente a carico sia stata superata.

Si tratta piuttosto di riconoscere che la rilevanza fiscale del rapporto familiare non è più necessariamente mediata dalla spettanza della detrazione per carichi di famiglia.

La disciplina più recente rende esplicita una pluralità di funzioni del rapporto familiare e affida alla singola disposizione agevolativa il compito di determinare quale livello di collegamento familiare, quale condizione reddituale e quali ulteriori requisiti siano necessari.

In questa prospettiva, il D.Lgs. n. 148/2026 rappresenta il passaggio decisivo: non perché abbia introdotto ex novo la distinzione, ma perché ne ha precisato i confini, correggendo l’eccessiva estensione della convivenza determinata dal D.Lgs. n. 192/2025 e ristabilendo una più coerente relazione tra il semplice rinvio all’art. 12 e il più qualificato riferimento al familiare fiscalmente a carico.

La prospettiva che emerge è, dunque, quella di una progressiva funzionalizzazione della nozione tributaria di familiare: una nozione non più rigidamente identificabile con la detrazione IRPEF, ma articolata secondo la funzione che il rapporto familiare è chiamato a svolgere nella specifica fattispecie impositiva o agevolativa.

Ed è proprio questa, più che la mera successione delle modifiche legislative, la trasformazione sistematica di maggiore rilievo intervenuta nella disciplina dei familiari tra il 2024 e il 2026.