CNCE – Comunicato 03 maggio 2022, n. 812
FAQ Congruità della manodopera in edilizia – D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 – Decreto Direttoriale n. 17/2022
Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni CNCE (in particolare Com. nn. 779 – 798 – 803 – 805) e, ad integrazione delle FAQ ivi allegate, si allegano alla presente ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.
Si coglie l’occasione per informare che, con Decreto Direttoriale n. 17/2022 del 15 aprile scorso, che si allega alla presente, è stato istituito il “Comitato di monitoraggio del sistema di verifica della congruità della manodopera in edilizia”, in attuazione dell’art. 6 del medesimo DM n. 143/2021, Comitato composto dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Infrastrutture oltre che INPS, INAIL, INL, parti sociali dell’edilizia e della stessa CNCE.
Gli uffici della Commissione rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.
Allegato
FAQ CNCE_EDILCONNECT IV
1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette?
Nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull’ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).
La richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.
2. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?
Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera.
Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.
3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021?
No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva.
4. L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?
No, la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.
5. Laddove l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?
No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi.
La competenza al rilascio dell’attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17 COM. CNCE n. 803/2021) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- FAQ Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 - CNCE - Comunicato 10 novembre 2021
- FAQ Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 - CNCE - Comunicato 17 dicembre 2021
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- Verifica congruità della manodopera - procedura di segnalazione in BNI - art. 5, co. 3 del DM n. 143/2021 - CNCE - Comunicato 21 febbraio 2022 -
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 - Sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili
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