CNCE – Comunicato 17 dicembre 2021
FAQ Congruità della manodopera in edilizia – D.M. n. 143 del 25 giugno 2021
Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 798 del 10 novembre u.s, ad integrazione delle FAQ ivi allegate, si allegano alla presente ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021 avviata, come noto, lo scorso 1° novembre.
Gli uffici della CNCE rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.
Allegato
FAQ CNCE_EDILCONNECT II
1. Ai fini del corretto inserimento dei dati cosa deve intendersi per valore complessivo dell’opera e per costo dei lavori edili?
Per valore complessivo dell’opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al lordo del ribasso.
Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di iva.
Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.
2. Nel calcolo dell’importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri sulla sicurezza?
Si, stante quanto previsto dalla lettera d) dell’accordo sulla congruità del 10 settembre 2020, ne deriva che nell’importo dei lavori edili dovranno essere inclusi gli oneri della sicurezza.
3. Nel calcolo dell’importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato, ovvero gli oneri di discarica per rifiuti in genere?
Si, in quanto rientrano nelle lavorazioni edili.
4. Ai fini del calcolo della congruità della manodopera dei lavori edili rilevano anche le ore di lavoro degli impiegati tecnici?
Nella fase di avvio, ai fini del calcolo della congruità rilevano solo le ore relative alla manodopera degli operai edili.
5. Con riguardo ai lavoratori autonomi/subappaltatori da dichiarare ai fini della congruità deve trattarsi di persone incaricate/pagate dall’azienda appaltatrice? Se sono persone inviate/pagate dal committente (es. montatori/fornitori) non vanno indicati?
Per ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto, concorrerà al conteggio della manodopera esclusivamente la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricati e indicati nel sistema CNCE_Edilconnect.
6. I lavori in proprio sono soggetti a congruità?
Sono soggetti a congruità, secondo i criteri applicati dal decreto ai lavori privati, i lavori in proprio svolti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa pur coincidendo le figure del committente e dell’appaltatore.
Restano esclusi dalla verifica della congruità i lavori in economia svolti direttamente dai privati senza ricorso a imprese.
In fase di avvio, al fine distinguere le due fattispecie, nella fase operativa di inserimento del cantiere in CNCE_Edilconnect, nel primo caso andrà indicata nella casella tipo lavoro il valore “A – lavori in appalto”, indicando come committente l’impresa stessa.
7. Anche le imprese affidatarie non edili verranno iscritte in BNI laddove si verifichino le condizioni di cui al DM?
Si, sulla base dell’art. 5, co. 3 del DM anche le imprese affidatarie non edili, laddove si verifichino le condizioni di irregolarità ivi previste, saranno soggette alla segnalazione presso la BNI da parte della Cassa Edile/Edilcassa competente.
8. Qualora il dichiarante per errore inserisca dati inesatti o si verificasse una errata imputazione di processo è possibile effettuare la correzione al fine di non incorrere nell’irregolarità?
Si, durante l’esecuzione dell’appalto/cantiere il dichiarante può procedere alle modifiche di eventuali errori materiali riscontrati. Successivamente all’emissione del certificato di congruità non sarà possibile alcuna modifica.
9. Nel caso di committente privato che fa un capitolato di appalto nell’aprile 2021 per un valore di 100,000 euro e affidi il 10 dicembre dei lavori edili per l’ammontare di 30000 euro, saranno questi ultimi soggetti a congruità?
Fermo restando che ai fini della congruità rileva il valore complessivo dell’opera, riferibile nel caso prospettato al capitolato (superiore ai 70000 euro), tutte i lavori riferibili a denunce di nuovo lavoro effettuate a partire dal 1° novembre ricadranno, sulla base del decreto, nell’alveo della congruità.
10. Quando si parla di DNL (Denuncia Nuova Lavoro) si intende solo quella alla Cassa Edile/Edilcassa o anche quella all’INAIL?
Si, si intende la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile/Edilcassa che rimane distinta dalla previsione normativa relativa agli adempimenti nei confronti dell’INAIL.
11. Come bisogna comportarsi nei casi di stipula di accordi quadro?
E nei casi di accordo quadro stipulato anteriormente al 1 novembre 2021 che viene però eseguito attraverso affidamenti successivi a quella data?
Nella fase di avvio e nelle more di eventuali diverse indicazione da parte degli organi istituzionali competenti, si dovrà procedere all’inserimento dei singoli contratti applicativi sorti a valle dell’accordo quadro.
Nei casi di accordi quadro stipulati anteriormente al 1° novembre, saranno comunque oggetto di congruità i singoli contratti applicativi la cui denuncia di nuovo lavoro sia effettuata a partire dal 1° novembre 2021.
12. Nel caso in cui il Committente è un’azienda privata a partecipazione pubblica e che esegue lavori di pubblica utilità dovrà seguire, ai fini della congruità, la disciplina dei contratti privati o di quelli pubblici?
Si dovrà seguire la disciplina dei contratti pubblici.
13. L’attività di sgombero neve è soggetti alla verifica di congruità?
Si, in quanto attività di manutenzione rientrante nell’ambito di applicazione del Ccnl edile.
14. Gli importi definiti dal decreto come costo del lavoro versato ai fini della regolarizzazione come verranno utilizzati?
Nelle more di ulteriori indicazioni da parte delle parti sociali nazionali e delle determinazioni degli altri organi istituzionali competenti (cfr. art. 4, co. 4 e 5 del DM e art. 6, co. 3 del DM) tali somme saranno imputate ad un apposito fondo, in attesa delle statuizioni di cui sopra.
La presente FAQ sostituisce e cassa il secondo capoverso della FAQ n. 37 della Com. CNCE n. 789/2021)
15. Come deve gestirsi la manodopera dei lavoratori somministrati e distaccati?
Ai fini della congruità nulla cambia per la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante) nelle cui rispettive denunce comparirà, non appena creato, il relativo codice identificativo dell’appalto/cantiere (CUC).
16. Nel caso di committente italiano che affidi un appalto il cui cantiere ha sede all’estero, quest’ultimo sarà soggetto a congruità?
No, la normativa in vigore si applica ai lavori che si svolgono sul territorio nazionale, ricadenti nell’ambito di applicazione della legislazione nazionale.
17. Qual è la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a rilasciare al congruità?
Nel caso di presenza di più Casse nello stesso territorio ove insiste il cantiere a quale Cassa l’impresa dovrà effettuare la DNL?
Nel caso di lavoro che insiste su più province come viene individuata la Cassa Edili/Edilcassa competente?
Fatti salvi eventuali accordi regionali sulla trasferta, la Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella del territorio ove è ubicato il cantiere.
Nel caso in cui risultassero più Casse competenti al rilascio del certificato è rimessa all’impresa la facoltà di scegliere la Cassa ove eseguire la DNL e che di conseguenza rilascerà l’attestazione di congruità, salvo il caso in cui risulti già iscritta ad una delle Casse competenti territorialmente.
Nel caso di lavorazioni che insistano su più province la Cassa competente sarà individuata quale quella ove insiste la percentuale maggiore di lavori.
La presente Faq sostituisce e cassa le Faq nn. 16 e 17 della Com. CNCE n. 789/2021
18. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce la verifica dell’ultimo versamento non scaduto?
Ai fini del rilascio della congruità , in deroga alle ordinarie procedure riferite alla regolarizzazione in materia di DOL, anche l’importo delle denunce non scadute, necessario al raggiungimento delle percentuali fissate, dovrà essere correttamente versato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- FAQ Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 - CNCE - Comunicato 10 novembre 2021
- FAQ Congruità della manodopera in edi - lizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 - Decreto Direttoriale n. 17/2022 - CNCE - Comunicato 03 maggio 2022, n. 812
- Avvio Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 - CNCE - Comunicato 29 ottobre 2021
- Verifica congruità della manodopera - procedura di segnalazione in BNI - art. 5, co. 3 del DM n. 143/2021 - CNCE - Comunicato 21 febbraio 2022
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- Congruità della manodopera in edilizia - approvate dalle parti sociali le percentuali del costo del lavoro per le categorie specialistiche OS. Introdotta la sottocategoria dell’ OG3 per i lavori di bitumatura - CNCE - Comunicato 28 giugno 2022
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