CNCE – Comunicato 23 ottobre 2020
FAQ – Fondo Incentivo occupazione (FIO)
Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 739 del 30 settembre scorso, alla luce di quesiti pervenuti dal territorio, si allegano alla presente alcune FAQ relative al Fondo Incentivo Occupazione.
Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.
Allegato
FAQ_Fondo Incentivo Occupazione_FIO
1) D. L’incentivo FIO lo si può richiedere anche per gli impiegati?
R. NO. L’incentivo FIO dell’importo di € 600,00 è riconosciuto agli operai che non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni) assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche con apprendistato professionalizzante e nelle ipotesi di trasformazione di contratto a tempo determinato. Il Voucher di € 150,00, invece, è riconosciuto nelle medesime ipotesi ad esclusione dell’apprendistato professionalizzante.
2) D. Quali imprese hanno diritto alla prestazione?
R. Tutte le imprese che al momento della richiesta del beneficio e al momento della compensazione da parte della Cassa edile/Edilcassa competente siano in regola con i versamenti in tutte le Casse edili/Edilcasse in cui abbiano una posizione aperta. Hanno diritto anche le aziende con un piano di rateizzazione in corso, purché in regola con il versamento delle rate. Le aziende richiedenti non devono aver licenziato nei 6 mesi precedenti un lavoratore con medesimo livello e mansione del lavoratore neoassunto.
3) D. Nei casi di lavoratori che nel medesimo mese risultino iscritti in più CE/ED quale sarà l’ente competente a ricevere la domanda?
R. La CE/ED competente sarà quella del luogo in cui avviene l’assunzione
4) D. Nel caso di trasferimento del lavoratore dopo 3 mesi su altro cantiere di competenza di altra CE qual è la CE/ED competente ad effettuare la compensazione?
R. La CE/ED competente rimarrà quella del luogo in cui è avvenuta l’assunzione.
5) D. Quali sono le scadenze successive a quelle del 30 settembre 2020 per presentare le domande?
R. Le domande di accesso all’incentivo devono pervenire alla CE/ED competente (ad eccezione della fase di avvio del fondo) entro 30 giorni dalla data di assunzione e/o trasformazione, attraverso l’invio della documentazione tramite PEC. Le domande saranno esaminate ed elaborate entro la fine del mese successivo a quello di chiusura del semestre. Si ricorda che i due semestri sono 1° ottobre – 31 marzo e 1° aprile-30 settembre.
6) D. Nel caso di revoca dell’incentivo già compensato quale sarà la procedura da seguire?
R. In tale evenienza si provvederà a registrare, sulla posizione dell’impresa, il corrispettivo importo a debito maturato a seguito della revoca della compensazione che sarà prontamente comunicata all’impresa per il relativo recupero.
7) D. Per il computo del 30% si tengono in considerazione anche gli impiegati e i lavoratori a chiamata o part time?
R. SI. Ai fini del computo del 30% di cui al punto 8 del Regolamento si considera la media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’impresa nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all’unità superiore in caso di presenza di decimali.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati
8) D. In caso di dimissioni del lavoratore l’incentivo viene revocato?
R. NO. La revoca avviene nelle ipotesi di licenziamento di cui al punto 7 dell’art. 3 del Regolamento.
9) D. E’ dovuto l’incentivo in caso di trasformazione del contratto di apprendistato?
R. NO. L’incentivo è riconosciuto a tutte le imprese che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle trasformazioni di contratti a tempo determinato.
10) D. E’ obbligatorio richiedere entrambi gli incentivi (€600,00 compensazione contributi e € 150,00 voucher formativo) o le due provvidenze sono disgiunte?
R. Non è obbligatorio richiedere entrambi gli incentivi. Risulta trainante, però, al fine della richiesta del voucher di €150,00, aver richiesto l’incentivo di € 600,00. Il bonus formativo dovrà essere richiesto presentando apposita domanda attraverso il modello denominato “Domanda di incentivo- Voucher Formativo”.
11) D. La compensazione per il riconoscimento del beneficio dei 600 Euro su quali voci deve essere imputata?
R. La compensazione va effettuata su tutto quanto dovuto dall’impresa nel mese di competenza, fermo restando la verifica della Cassa circa la capienza del Fondo Incentivo Occupazione.
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