CNCE – Comunicato 02 novembre 2020
FAQ-Fondo Prepensionamento – Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento
Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 742 del 9 ottobre scorso, alla luce di quesiti pervenuti dal territorio, si allegano alla presente alcune FAQ relative al Fondo Prepensionamento.
Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.
Allegato
FAQ – Fondo Prepensionamenti
1) D. Quali sono gli importi della prestazione di “integrazione al reddito”?
- Gli importi della prestazione di integrazione al reddito sono equiparati al massimale netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta di prepensionamento. (cfr. COM. CNCE n. 742/2020 – schede di approfondimento punto. 1)
2) D. Ai fini della prestazione di integrazione al reddito, le tabelle di riferimento per gli importi dei massimali mensili netti previsti per la CIGO in vigore alla data della richiesta di prepensionamento, sono quelle previste dall’INPS?
- Sì, l’Inps annualmente, entro i primi mesi dell’anno, pubblica una circolare contenente le tabelle di riferimento (cfr. da ultimo circolare INPS n. 20 del 10 febbraio 2020)
3) D. Da dove si evincono gli importi della prestazione contributiva che deve erogare la Cassa?
- Gli importi si evincono dai bollettini Inps. Sarà, infatti, cura del lavoratore interessato presentare domanda per l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari o attraverso il servizio dedicato on line dell’INPS o, in alternativa, presso gli enti di patronato.
A seguito dell’accoglimento della domanda il lavoratore potrà ottenere gli avvisi di pagamento trimestrali (bollettini) in formato PDF, recanti la somma da versare a titolo di contribuzione volontaria, necessari per ottenere il rimborso dalla Cassa.
4) D. Quali sono le modalità per l’erogazione della prestazione contributiva?
- La prestazione contributiva viene sempre anticipata dalla Cassa al lavoratore affinché quest’ultimo possa versare i contributi volontari. Per la prima erogazione il lavoratore dovrà presentare l’avviso di pagamento trimestrale rilasciato dall’INPS, con l’importo da versare che sarà anticipato dalla Cassa. Per le erogazioni successive alla prima rata, il lavoratore dovrà di volta in volta presentare il bollettino INPS trimestrale, attestante l’avvenuto pagamento della rata precedente.
5) D. Con quali cadenze vengono erogate le prestazioni, mensilmente o trimestralmente?
- La prestazione di integrazione al reddito sarà erogata dalla Cassa mensilmente.
La prestazione contributiva sarà erogata dalla Cassa trimestralmente.
6) D. La Cassa competente a ricevere la richiesta come deve calcolare il requisito del montante contributivo complessivo di 2100 ore APE ai fini del diritto al prepensionamento?
- La Cassa, ai fini del calcolo delle 2100, deve tener conto dei 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, andando a ritroso, laddove in tale intervallo vi siano periodi di cassa integrazione, fino a un totale di 30 mesi di cassa nel quinquennio mobile. Laddove il lavoratore non raggiunga le 2100 ore presso la Cassa competente a ricevere la richiesta, ai fini del suddetto calcolo, la Cassa dovrà verificare, attraverso al Banca dati APE, le ulteriori Casse ove è risultato iscritto negli ultimi anni il lavoratore, per poter procedere alla certificazione delle 2100 ore.
7) D. Nel caso in cui l’impresa non abbia provveduto a versare la contribuzione dovuta e pertanto utile al raggiungimento del requisito delle 2100 ore (di montante contributivo APE) la domanda del lavoratore viene automaticamente scartata?
- No. La domanda viene sospesa in attesa della regolarizzazione dell’impresa. In particolare la Cassa procederà immediatamente al recupero di quanto dovuto ai fini della copertura del montante contributivo e, solo in caso di regolarizzazione dell’impresa, anche mediante eventuale rateizzazione secondo le regole attuali, la domanda sarà istruita.
8) D. Ai fini della verifica del montante contributivo delle 2100 ore negli ultimi 24 mesi al livello nazionale sulla Banca Dati Ape, con quale cadenze le Casse dovranno provvedere all’aggiornamento dei dati alla Banca Dati Ape?
- Come già anticipato nella Com. CNCE n. 742/2020 al punto 3, le Casse dovranno provvedere all’aggiornamento mensile della Banca Dati Ape.
9) D. Nella parte in cui l’accordo prevede le graduatorie stilate dalla CNCE in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, ci si riferisce solo al funzionamento del Fondo Nazionale?
- Sì, cfr. Com. CNCE n. 742/2020 – punto 7. Nella fase di competenza del Fondo Territoriale saranno le singole Casse a stilare le graduatorie.
10) D. Quando le Casse Edili/Edilcasse potranno trasmettere al Fondo Nazionale le istanze di prepensionamento?
- Le istanze dovranno essere presentate entro il 15 del mese precedente alle scadenze trimestrali così come riportate nella Com. CNCE n. 742/2020 punto 5. Nel caso del primo avvio, le richieste dovranno giungere presso il Fondo Nazionale entro il 15 marzo 2020″. Si rammenta che ai fini della presa in carico, da parte del Fondo Nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse sarà necessario:
1) aver esaurito le risorse territoriali necessarie per coprire le domande di prepensionamento;
2) aver presentato la rendicontazione (cfr. Com. CNCE n. 742/2020 – punto 7)
11) D. Il Fondo territoriale eroga prestazioni solo per le richieste pervenute dal 1 ottobre al 14 dicembre 2020 o anche le successive?
- Il Fondo Territoriale continuerà a erogare prestazioni fintanto che abbia riserve economiche sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento.
12) D. L’accordo sindacale per gli eventuali residui a cosa si riferisce?
- A fronte di “residui” non sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento, le parti sociali territoriali potranno destinare, con apposito accordo, tali somme ad analoghe prestazione volte ad agevolare il prepensionamento.
13) D. La dichiarazione trimestrale (all. 4) che il lavoratore deve presentare alla Cassa per non incorrere nella sospensione del beneficio deve essere correlata di mod. C2 aggiornato trimestralmente?
- Si
14) D. Tutte le tipologie di prestazione di prepensionamento previste dall’Accordo dovranno essere erogate solo dopo il totale utilizzo del periodo Naspi?
- Sì, come riportato nell’accordo, al termine del periodo di Naspi spettante
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Regolamento Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento - CNCE - Comunicato 09 ottobre 2020
- CNCE - Comunicato 20 ottobre 2020 - Fondo Prepensionamenti - Prestazioni per favorire l'accesso al pensionamento - Accordo del 10 settembre 2020
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