PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 06 ottobre 2020
FAQ sul credito di imposta per i servizi digitali
Modalità di presentazione delle domande
Compilazione telematica della domanda
QUESITO: Vorrei conoscere le modalità di presentazione della domanda per l’accesso al credito d’imposta per i servizi digitali, previsto dall’art. 190 del decreto-legge n. 34; attualmente accedendo al sito impresainungiorno.gov.it non è ancora visualizzabile il link specifico per la presentazione della richiesta. Quando verrà attivato? Per la compilazione telematica della domanda, verranno fornite specifiche indicazioni?
RISPOSTA: Questo Dipartimento sta predisponendo, in collaborazione con Infocamere, la piattaforma per la presentazione delle domande attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”. Le domande dovranno essere presentate, ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2020, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020. Non appena sarà disponibile la procedura per l’accesso al credito d’imposta in oggetto, ne sarà data notizia nella sezione dedicata del sito internet, dove sarà pubblicato anche il Manuale utente della procedura.
QUESITO: Ai fini dell’accesso al credito d’imposta per i servizi digitali è possibile delegare un altro soggetto per la compilazione della domanda attraverso la GESTIONE SUBDELEGHE?
RISPOSTA: Non sarà prevista la possibilità di delegare altro soggetto per la compilazione della domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Requisiti di accesso
Iscrizione al registro degli operatori di comunicazione
QUESITO: Un’impresa edita una testata sia in formato cartaceo che in formato digitale e vorrebbe accedere alla misura agevolativa per la propria testata, già registrata al Registro degli Operatori di Comunicazione come edizione “a stampa”. Ai fini del possesso del requisito di iscrizione al Registro, l’impresa chiede di conoscere se, avendo le due testate la stessa denominazione, sia sufficiente la suddetta registrazione o se deve procedere anche all’iscrizione della testata digitale, peraltro già regolarmente iscritta al Tribunale.
RISPOSTA: Uno dei requisiti di ammissione alla misura agevolativa è l’iscrizione della testata edita in formato digitale al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione,
Essendo la testata iscritta soltanto come testata “a stampa”, è necessario che l’impresa editrice provveda ad integrare quanto indicato in precedenza al Registro, comunicando anche l’edizione della testata in formato “elettronico” mediante l’apposito modello (n. 9), presente nella sezione dedicata agli “Adempimenti ROC” del sito dell’AgCom. Pertanto, per ulteriori informazioni e chiarimenti, si suggerisce di rivolgersi direttamente all’Autorità.
Una volta effettuato l’aggiornamento al Registro, l’impresa potrà richiedere il riconoscimento del credito d’imposta per i servizi digitali per la propria testata, edita anche in formato digitale.
QUESITO: A quale data deve sussistere l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione? Alla data cui si riferisce la spesa o alla data di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del credito?
RISPOSTA: L’iscrizione della testata “in formato elettronico” al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, richiesta come requisito per l’ammissione delle imprese editrici al credito d’imposta per i servizi digitali, deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza e non alla data cui si riferiscono le spese per le quali l’agevolazione è richiesta.
Attribuzione codice ATECO
QUESITO: L’art. 190 del d.l. n. 34/2020 dispone che “Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.” Al riguardo si richiede un cortese chiarimento in merito alla possibilità che tra le imprese beneficiarie (letteralmente imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione) possano essere annoverate anche le agenzie di stampa editrici di una testata giornalistica in formato digitale dotata della figura del direttore responsabile e registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
RISPOSTA: L’art. 190 del decreto-legge n. 34/2020 fa espresso riferimento alle imprese editrici di quotidiani e periodici quali soggetti che possono accedere al credito d’imposta per i servizi digitali; pertanto le agenzie di stampa, seppur editrici di testate giornalistiche in formato digitale conformi ai requisiti previsti dalla legge, non rientrano tra i beneficiari di tale misura agevolatrice, non essendo peraltro in possesso del codice ATECO specificatamente richiesto dal D.P.C.M. 4 agosto 2020.
QUESITO: Un’impresa con codice ATECO-RI 58.1 – Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali – che include attività di edizione di libri, giornali, riviste ed altri periodici, elenchi e mailing list, nonché di fotografie, incisioni, cartoline postali, calendari, moduli, manifesti e riproduzioni di opere d’arte – può concorrere per il credito d’imposta ai servizi digitali, pur non essendo in possesso dei codici specifici di classificazione previsti nel D.P.C.M. 4 agosto 2020?
RISPOSTA: L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, recante le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del credito d’imposta ai servizi digitali, prevede, quale requisito di ammissione, l’attribuzione del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”, con le seguenti specifiche:
– 58.13 (edizione di quotidiani);
– 58.14 (edizione di riviste e periodici).
Il credito d’imposta in questione si inserisce infatti nell’ambito delle “Misure per l’editoria” previste dal Capo II del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, dunque, destinatarie della misura sono le imprese editrici di quotidiani e periodici, a cui fa espresso riferimento l’art. 190 del decreto-legge n. 34 nell’individuare l’ambito soggettivo dei soggetti beneficiari.
L’attribuzione del solo codice generico 58.1 – che include anche attività diverse da quella editoriale – potrebbe integrare il requisito richiesto solo ove venga documentato che l’impresa svolge attività di edizione di una testata, quotidiana o periodica, e che i costi per l’acquisto dei servizi per i quali si chiede l’accesso all’agevolazione fiscale siano riferiti all’edizione in formato digitale della testata.
QUESITO: La nostra società ha il codice ATECO 58.19; vorrei sapere se è possibile accedere al credito d’imposta per i servizi digitali pur avendo un codice differente dai quelli previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020.
RISPOSTA: L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, recante le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del credito d’imposta ai servizi digitali, prevede, quale requisito di ammissione, l’attribuzione del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”, con le seguenti specifiche:
– 58.13 (edizione di quotidiani);
– 58.14 (edizione di riviste e periodici).
Il codice ATECO 58.19 “Altre attività editoriali” include tipologie di attività diverse da quella dell’edizione di una testata, quali: l’edizione, anche on-line di cataloghi commerciali, fotografie, incisioni e cartoline, biglietti di auguri, moduli, manifesti, riproduzioni di opere d’arte, materiale pubblicitario, altro materiale a stampa, calendari, cartoline riprodotte con sistemi meccanici o fotomeccanici, edizioni di registri e quaderni, edizione on-line di dati ed altre pubblicazioni.
Pertanto l’attribuzione di tale codice non consente l’accesso al credito d’imposta in questione, riservato alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
QUESITO: La nostra azienda possiede 2 codici ATECO, che sono i seguenti:
– 63.12.00 portali web
– 58.14.00 edizione di riviste e periodici
La società gestisce diverse testate giornalistiche, tra cui una cartacea e tutte le altre online;
avendo 2 codici di attività come dobbiamo comportarci?
RISPOSTA: Poiché il codice ATECO 58.14 è uno dei codici previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, non sembra vi siano motivi di preclusione alla presentazione della domanda per accedere all’agevolazione fiscale. In ogni caso, per una corretta valutazione in fase di istruttoria, dovranno essere indicati nella domanda entrambi i codici ATECO posseduti dall’azienda.
Servizi ammissibili
QUESITO: Sono ammissibili i costi relativi all’adattamento e pubblicazione dei contenuti della rivista sui siti web e i social network della testata?
In particolare: una rivista viene pubblicata come rivista in formato cartaceo e digitale; in cartaceo per la spedizione agli abbonati e la distribuzione in edicola; in digitale, attraverso sistemi di pubblicazione a pagamento ad uso esclusivo (www.miles33.com) o condiviso (es. PressReader, Readly, Zinio). La pubblicazione dei singoli articoli viene effettuata sul sito della testata con un estratto/anteprima che rimanda alla versione digitale per proseguire la lettura.
Questi estratti vengono promossi con dei post sui diversi social network. Di fatto, quindi, questo lavoro di inserimento dei contenuti è un sistema di pubblicazione per la vendita delle copie della rivista.
La domanda è se il costo per questo lavoro di recupero dell’articolo, trasformazione per la pubblicazione sul sito e rilancio sui social network sia ammissibile.
RISPOSTA: I costi per l’adattamento di contenuti della rivista sui siti web sono da considerarsi ammissibili se ricadono nell’ambito di acquisizione di servizi di manutenzione evolutiva per testate edite in formato digitale. Non sono invece ammissibili i costi relativi alla pubblicazione dei contenuti della rivista sui siti web o sui social network, in quanto rientranti nei costi di gestione corrente della testata – come più in generale i costi per servizi promozionali – non riconducibili ad alcuna delle categorie di spesa indicate dall’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 4 agosto 2020.
QUESITO: Cosa si intende per information technology di gestione della connettività? È possibile avere qualche esempio?
RISPOSTA: Nell’ambito della categoria di costi “information technology di gestione della connettività” ricadono i costi per l’acquisto di software e hardware necessari alla gestione della connettività e costi per l’acquisto di servizi di connettività, tra cui è possibile indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di acquisto di dispositivi di rete quali switch, modem, router oppure costi per l’acquisto di servizi di collegamento a Internet.
QUESITO: L’espressione “acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale” va interpretata nel senso che la sola manutenzione evolutiva deve essere riferita alle testate edite in formato digitale, mentre l’acquisizione dei servizi di server e l’hosting può essere effettuata dalle imprese editrici di quotidiani e periodici per la totalità della loro attività?
Notebook, smartphone e storage possono essere considerati esempi di “information technology di gestione della connettività”?
RISPOSTA: La misura è volta all’incentivazione dell’editoria digitale, pertanto sia l’acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva che l’acquisizione dei servizi di server e di hosting devono essere riferiti all’edizione della testata in formato digitale
Nell’ambito della categoria dei costi “information technology di gestione della connettività” ricadono in generale quelli connessi all’attuazione di una rete, quindi i costi per l’acquisto di software e hardware necessari specificamente alla gestione della connettività ed i costi per l’acquisto di servizi di connettività (per es. l’acquisto di dispositivi di rete, quali switch, modem, router oppure l’acquisto di servizi di collegamento a Internet).
I costi relativi a dispositivi quali notebook, smartphone e storage non sono direttamente costi di rete, e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito della categoria “information technology di gestione della connettività”.
QUESITO: Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 4 agosto 2020, ai fini dell’accesso al credito d’imposta per i servizi digitali, l’effettuazione delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata da determinati soggetti abilitati.
È possibile avere maggiori informazioni riguardo alla suddetta attestazione e alla documentazione che l’impresa editrice deve produrre?
RISPOSTA: L’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 4 agosto 2020 – nel disporre che le spese effettuate per l’acquisizione dei servizi digitali devono risultare da apposita attestazione – si riferisce al visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché alla conformità di queste ultime alla documentazione contabile. Tale attestazione, prevista dall’articolo 35, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 richiamato nel suddetto articolo 3, può essere rilasciata:
a) dal responsabile del centro di assistenza fiscale, ove la dichiarazione fiscale sia stata predisposta dallo stesso centro (art. 35, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 241/1997);
b) dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso dei diplomi indicati dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 241/1997, su richiesta dei contribuenti e purché abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte;
c) dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 4 agosto 2020).
Si fa presente che la documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità sopra indicate non dovrà essere fornita in sede di domanda, ma dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo successivo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 19 ottobre 2021 - Dipartimento per l’informazione e l’editoria - Al via le domande per il credito di imposta per i servizi digitali per il 2021
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 29 dicembre 2021 - Dipartimento per l’informazione e l’editoria - Credito di imposta servizi digitali: elenco delle imprese beneficiarie per l’anno 2021
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