Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato, con l’informativa n. 32 del 10 aprile 2020, una serie di risposte fornite dall’INPS sul tema dei trattamenti di integrazione salariale in ordine all’emergenza coronavirus di cui agli articoli n. 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
La prima risposta fornita, sollecitata dalla domanda su una problematica frequente nella compilazione della domanda di CIGO, è relativa alla possibilità di compilare un unica domanda per tutte le tipologia di contratto di lavoro a tempo parziale in luogo di una per ogni tipologia.
L’INPS ha precisato che le aziende con molteplici orari contrattuali per una unità produttiva possono inviare una sola domanda per tutti i beneficiari con l’orario medio settimanale. Il calcolo della media oraria va determinato dividendo le ore complessivamente lavorate in una settimana da tutti i lavoratori per il numero dei beneficiari.
Altro argomento trattato nelle FAQs è l’ipotesi in cui il periodo richiesto nella domanda di CIGO per tutte le 9 settimane riconosciute dal Decreto 18/2020 sia stato solo parzialmente usufruito. SI è chiesto se è possibile beneficiare di una proroga per le settimane residue, rimanendo sempre entro il termine di fruizione del 31 agosto 2020.
L’INPS nella risposta ha ricordato che i decreti di concessione possono autorizzare fino a 9 settimane, le quali vanno computate considerando le singole giornate di sospensione del lavoro e non quelle di calendario, considerando usufruita una settimana solo quando la contrazione del lavoro abbia interessato 6 giorni, o 5 in caso di settimana corta. Per cui ha ritenuto che sia possibile un ulteriore provvedimento, in tali casi, per usufruire del periodo residuo.
Altro aspetto molto avvertito è quello inerente i dati, nella compilazione del File CSV, di natura personale da fornire per accedere al trattamento di integrazione salariale, possono essere di difficile reperimento. L’INPS ha chiarito che, considerando la situazione di emergenza è possibile scrivere “0” (zero) in tutti i campi ferie, mentre per i dati degli addetti, in mancanza dei dati personali, è possibile inserire i dati dell’azienda o del consulente.
L’INPS ha anche chiarito che per la determinazione del requisito dimensionale per l’accesso all’assegno erogato dal FIS, che si ricorda è previsto per le aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che per il calcolo della media semestrale vanno presi anche i periodi di sospensione dell’attività.
FAQ INPS DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
DOMANDA
Stanno arrivando critiche da parte degli iscritti riguardo alla compilazione delle domande CIGO.
In un momento in cui si parla di semplificazioni non si vede il motivo di dover effettuare una domanda di CIGO per ogni tipologia di contratto part time.
E’ veramente così ??
Se si non è possibile variare ??
RISPOSTA
Aziende con molteplici orari contrattuali.
Le aziende con molteplici orari contrattuali per una Unità produttiva possono inviare una sola domanda per tutti i beneficiari con l’orario MEDIO settimanale.
L’orario MEDIO settimanale si calcola dividendo le ore complessivamente lavorate in una settimana da tutti i lavoratori per il numero dei beneficiari.
Ad esempio, se ci sono 10 lavoratori con orario 36 ore/settimana e 10 lavoratori con orario 28 ore/settimana, il totale delle ore lavorate in una settimana è (10 * 36H) + (10 * 28H) = 640H; dividendo 640:00 per i 20 beneficiari si ottiene 32:00. La domanda può pertanto essere presentata per i 20 lavoratori con orario contrattuale di 32:00. Si prega di verificare che il totale delle ore calcolate sul quadro G sia
almeno pari al numero di ore necessario per le settimane richieste.
DOMANDA – PROROGA AMMORTIZZATORI COVID-19
Nel caso in cui la domanda di CIGO / FIS / CIGD venisse effettuata con richiesta iniziale per tutte le 9 settimane riconosciute dal Decreto 18/2020 ed al termine di detto periodo non fossero interamente fruite, è confermata la possibilità (per tutte le tipologie di intervento) di richiedere una proroga per le settimane ancora disponibili, rimanendo entro il termine di fruizione del 31/08/2020 ?
RISPOSTA
Per le modalità di computo può far riferimento alla circolare 58/09 che prevede che i periodi possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
Si considera fruita una giornata anche se un solo lavoratore è sospeso.
I decreti possono autorizzare fino a 9 settimane.
Come previsto nella circolare 47, “Considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione.”
DOMANDA – FILE CSV Addetti Assegno Ordinario
Il file CSV ove riportare i dati dei lavoratori interessati dalla sospensione richiede l’indicazione di un indirizzo mail, di un numero di telefono e dei giorni residui anno precedente; indirizzo mail e numero di telefono, soprattutto se la procedura riguarda aziende di grandi dimensioni e visto il momento di difficoltà che ha portato alla chiusura le aziende (con le conseguenti problematiche che potrebbe avere l’ufficio del personale dell’azienda) potrebbero essere dati non disponibili o difficilmente recuperabili, mentre il dato delle ferie residue all’anno precedente dovrebbe essere un dato non essenziale per la concessione del trattamento; rimangono dati obbligatori per l’istruzione della domanda oppure possono essere considerati facoltativi ?
RISPOSTA
Poiché si era in emergenza, abbiamo usato un tracciato dati già pronto per rendere la procedura subito disponibile. Per l’emergenza covid è possibile scrivere “0” in tutti i campi ferie.
Per i dati degli addetti, in mancanza dei dati personali, è possibile inserire i dati dell’azienda o del consulente.
Inoltre se la colonna K viene messa ad ‘N’ , non serve mettere i dati di codice belfiore, caP, indirizzo, email e numero di telefono.
I campi sono da specificare quando per il lavoratore è stata programmata una riduzione di orario superiore a 50 % nei 12 mesi precedenti. (Art. 8, comma 1 D.Lgs. 148/2015) ovvero la Colonna ‘K’ è ad ‘S’.
DOMANDA – FIS – requisito dimensionale
In merito al requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini dell’applicazione del FIS la Circolare Inps 176/2016 recita quanto segue: “Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di
attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.”
Si chiede se in caso di un’attività stagionale che rimane aperta solo da maggio ad settembre (con in forza una decina di dipendenti) e per la quale da ottobre a aprile dell’anno successivo viene sospesa la matricola Inps, sia corretto calcolare la media del semestre precedente oppure debba essere considerarlo un nuovo inizio dell’attività.
RISPOSTA
La riattivazione di una posizione dopo un periodo di sospensione non è equiparabile ad un inizio attività e per determinare la media occupazionale devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività.
DOMANDA – Pagamento diretto CIGO/FIS
La circolare INPS 47/2020 chiarisce che in caso di richiesta di pagamento diretto dell’integrazione da parte dell’INPS, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, l’azienda non ha obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Si segnala che in calce alla domanda CIGO “Emergenza Covid-19 nazionale” compare (vedi allegato alla pagina 3)
PAGATO DIRETTAMENTE DA INPS, previa valutazione positiva dell’allegato 2 della circolare n. 197/15 da accludere alla domanda e dopo l’invio dei modelli SR41
Tale dicitura si pone in contrasto con quanto sostenuto nella circolare.
Ci confermate che non è da prendere in considerazione??
RISPOSTA
Confermiamo che non c’è più la valutazione positiva dell’allegato 2 della circ. 197/15, che pertanto non deve essere prodotto
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