FAQs – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
1) Qual è la procedura per accedere al credito d’imposta cofinanziato con risorse del PON I&C?
Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno devono presentare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta all’Agenzia delle entrate in via telematica (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, modificato con provvedimento del 29 dicembre 2017).
L’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione e previa verifica dei dati dichiarati nella stessa, trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
A seguito del rilascio dell’autorizzazione alla fruizione, l’Agenzia delle entrate trasmette, i soli progetti presentati da PMI non appartenenti al settore primario, al Ministero dello sviluppo economico che ne valuta la cofinanziabilità con risorse del PON I&C, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del DM 29 luglio 2016.
Giova precisare che l’attività istruttoria svolta dal Ministero è circoscritta alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C.
Con riferimento alle PMI beneficiarie del credito d’imposta per le quali l’attività istruttoria si conclude con esito positivo, il Ministero adotta un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON I&C recante, tra l’altro, gli obblighi e gli adempimenti a carico dell’impresa beneficiaria derivanti dal cofinanziamento comunitario.
Con riferimento, invece, alle domande che non superano l’istruttoria svolta dal Ministero, in quanto carenti dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del DM 29 luglio 2016, resta fermal’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.
2) La PMI beneficiaria che ha ricevuto l’autorizzazione alla fruizione da parte dell’Agenzia delle entrate deve attendere l’esito dell’istruttoria del Ministero dello sviluppo economico per la fruizione dell’agevolazione?
No. La PMI destinataria dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate può utilizzare in compensazione il credito d’imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Ministero dello sviluppo economico. La circolare n. 34/E dell’Agenzia delle entrate del 3 agosto 2016, paragrafo 6, fornisce chiarimenti sulle modalità e sui termini per l’utilizzo del credito d’imposta.
L’istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico è volta unicamente a verificare il possesso dei requisiti per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C.
3) Le imprese beneficiarie del credito d’imposta hanno l’obbligo di rendicontare al Ministero dello sviluppo economico le spese di acquisizione delle immobilizzazioni previste nella Comunicazione per la fruizione?
Le spese di acquisizione delle immobilizzazioni devono essere rendicontate al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente da parte delle PMI destinatarie del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON I&C, ai sensi dell’articolo 5 del DM 29 luglio 2016, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 4 del decreto direttoriale 4 gennaio 2017.
4) A chi vanno rivolte le richieste di informazioni relative all’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta?
Esclusivamente all’Agenzia delle entrate.
Sono di pertinenza di questo Ministero unicamente le tematiche riguardanti le condizioni per l’utilizzo delle risorse del PON I & C per il finanziamento di crediti d’imposta autorizzatidall’Agenzia delle entrate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.…
- Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n.…
- Cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali
- Cumulo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali - Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Risposta 16 settembre 2020, n. 360 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…