Applicazione della Delibera n. 1 dell’ 11 gennaio 2017: Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG
1) Domanda: La delibera n. 1/2017 si applica anche agli Smart CIG?
Risposta: No. L‘ambito di applicazione della Delibera n. 1/2017 sono solo i CIG. Gli Smart-CIG per loro natura non prevedono una “fase“ di perfezionamento. Si precisa che, viceversa, il perfezionamento è dovuto per tutti i CIG “ordinari”, compresi quelli acquisiti per importi inferiori alla soglia dei 40.000 euro.
2) Domanda: come è possibile avere l’elenco dei CIG non perfezionati?
Risposta: Sul sistema Simog è disponibile la funzione “Elenco CIG acquisiti” attraverso la quale ciascun utente abilitato al profilo di RUP può visionare tutti i CIG acquisiti dalla stazione appaltante, ivi compresi quelli non perfezionati (o in lavorazione), di altri RUP e di altri centri di costo. E’ possibile filtrare per codice fiscale del RUP richiedente, per centro di costo della stazione appaltante e per intervallo di date di acquisizione. Attraverso la funzionalità di ricerca standard il RUP può inoltre scaricare in formato csv i CIG relativi al proprio centro di costo, ivi compresi quelli non perfezionati.
3) Domanda: La cancellazione automatica dal sistema si applica anche ai CIG creati prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 1/2017?
Risposta: No. La disposizione relativa alla cancellazione automatica dal sistema si applica ai soli CIG creati a decorrere dal 16 febbraio 2017, data di entrata in vigore della delibera. Per i CIG acquisiti prima dell’entrata in vigore della Delibera valgono le indicazioni fornite al punto 2 della Delibera stessa di cui si riporta la disposizione testuale: “Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati. Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
4) Domanda: Come deve essere conteggiata la tempistica dei novanta giorni prevista dalla Delibera n.1/2017 per il perfezionamento dei CIG?
Risposta: I novanta giorni di tempo utile per perfezionare i CIG acquisiti devono intendersi naturali e consecutivi.
5) Domanda: E’ possibile ripristinare un CIG annullato d’ufficio trascorsi i 90 giorni dalla sua acquisizione senza che sia stato perfezionato?
Risposta: Non sono previste al momento procedure per il ripristino del CIG. La Stazione Appaltante dovrà provvedere ad acquisire un nuovo CIG. Peraltro, va ricordato che il CIG deve essere acquisito prima della pubblicazione del bando o dell’invio della lettera di invito, ma nell’imminenza del “perfezionamento” dello stesso.
6) Domanda: Nel caso il CIG sia stato acquisito per partecipare alla concessione di finanziamenti da parte di un Ente superiore e le procedure di assegnazione non si siano concluse entro i novanta giorni dall’acquisizione, è possibile estendere la validità del CIG?
Risposta: Non sono previste al momento procedure utilizzabili per prorogare o sospendere la scadenza prefissata della validità del CIG acquisito. Anche in questo caso, nell’ipotesi che il CIG venga cancellato d’ufficio è previsto che la SA acquisisca un nuovo CIG. Poiché la problematica investe la prassi in uso presso alcune Amministrazioni di richiedere il Codice CIG ai fini della concessione del finanziamento per l’espletamento di un appalto, si invitano le Amministrazioni a rappresentare all’Ente superiore l’esistenza della tempistica degli obblighi di perfezionamento di cui Delibera n.1/2017, al fine di una valutazione circa l’opportunità di regolamentare diversamente l’iter di concessione del finanziamento, escludendo quindi l’utilizzo del CIG quale identificativo dell’intervento da finanziare (si potrebbe suggerire di valutare se allo scopo può essere confacente l’utilizzo del solo Codice CUP).
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