FASDAPI – Circolare 01 dicembre 2019, n. 96
Contribuzione anno 2020 per le garanzie previste dall’art. 12 sezione prima del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori p.m.i.. per la copertura di tutte le prestazioni assistenziali: temporanea caso morte, invalidità permanente da malattia e infortuni
Con accordo del 02 dicembre 2019 Confapi e Federmanager hanno elevato a 300 mila euro le somme da riconoscere al dirigente o ai suoi aventi diritto, in caso di accertata invalidità permanente o morte dovuta a cause diverse da quelle dell’infortunio comunque determinato e dalla malattia professionale. Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione Fasdapi ha deliberato di adeguare gli importi delle quattro fasce contributive.
Per l’anno 2020 pertanto gli importi dei contributi annuali dovuti per i dirigenti (di cui € 200,00 a carico del lavoratore) per la copertura di tutte le prestazioni assistenziali: temporanea caso morte, invalidità permanente da malattia e infortuni, come previsti dall’art. 12 sezione prima del c.c.n.l.. Confapi-Federmanager, sono suddivisi come segue:
ETA’ DEL DIRIGENTE | Contributo in Euro |
---|---|
FINO A 50 ANNI | 1.650,00 |
DA 51 A 55 ANNI | 1.800,00 |
DA 56 A 60 ANNI | 2.200,00 |
DA 61 A 75 ANNI | 2.450,00 |
E’ confermata la copertura “Long Term Care” (perdita di autosufficienza per lo svolgimento di alcune delle fondamentali funzioni ed attività della vita quotidiana come, ad esempio, vestirsi o svestirsi, igiene del corpo, mobilità, bere e mangiare, ecc.) entrata gratuitamente in vigore dal 1° gennaio 2002. L’indennizzo annuo assicurato è pari ad € 9.300,00.
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO.
Al fine di evitare disguidi amministrativi e quindi garantire la effettiva copertura dei rischi assicurati, si invitano tutte le Aziende a voler TASSATIVAMENTE PRETENDERE che la banca, presso la quale viene ordinato il pagamento del contributo, indichi, nella causale di versamento del bonifico bancario, il codice prestampato nel riquadro “causale versamento” della lettera d’ordine riportata in calce allo stesso mod. FASDAPI “12” allegato.
Il mancato pagamento dei contributi entro il 20 gennaio 2020, per il “rinnovo” delle coperture assicurate nel precedente anno, comporta la cancellazione dell’iscrizione al Fondo e la relativa cessazione delle garanzie sui rischi assicurati con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
Il mancato pagamento dei contributi relativi alle nuove iscrizioni “ingressi in corso d’anno” comporta la non attivazione delle garanzie previste dall’art. 12 sezione prima del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori p.m.i..
E’ confermata la norma sull’entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei dirigenti di aziende che applicano il c.c.n.l. stipulato da Confapi e Federmanager dalla data di assunzione o nomina del dirigente, a condizione che la stessa azienda provveda ad inviare al Fondo, entro 15 (quindici) giorni dalla stessa data di assunzione o nomina, il relativo modulo di “comunicazione di iscrizione ” debitamente sottoscritto anche dal dirigente, reperibile nella sezione moduli vari, area DIRIGENTI del sito www.fasdapi.it. Ovviamente, in caso di invio al Fondo della “comunicazione di iscrizione” dopo 15 giorni dalla data di assunzione o nomina del dirigente, la copertura dei rischi decorrerà dalle ore 24 del giorno dell’invio (risultante dal timbro postale di partenza) al Fondo della predetta comunicazione, a mezzo raccomandata a.r.
L’entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei dirigenti di aziende che applicano un c.c.n.l. diverso da quello stipulato da Confapi e Federmanager decorrerà dalle ore 24,00 del giorno dell’invio (risultante dal timbro postale di partenza) al Fondo, a mezzo raccomandata a.r. del relativo modulo di “domanda di iscrizione dirigenti” e previa accettazione da parte del Fasdapi.
Le garanzie assicurate cesseranno alle ore 24 del giorno in cui, per qualunque causa, sarà risolto il rapporto di lavoro con l’Azienda la quale è tenuta ad inviare al Fondo, entro i successivi 15 giorni, comunicazione inerente.
Per le aziende resta confermato il vantaggio economico derivante dalla iscrizione al Fasdapi nel senso che, sugli importi corrisposti al Fondo, devono essere conteggiati e versati, in favore dell’INPS, non i contributi ordinari ma soltanto il contributo di solidarietà del 10%.
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