FASDAPI – Circolare 31 dicembre 2018, n. 90
Contribuzione anno 2019 per le garanzie previste dall’art. 10 sezione seconda del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori p.m.i. per la copertura di tutte le prestazioni assistenziali: temporanea caso morte, invalidità permanente da malattia e infortuni
Si comunica che, in considerazione dell’andamento del Fondo ed in particolare dell’evoluzione della sua popolazione nonché della congiuntura economica generale, per l’anno 2019, i nuovi importi dei contributi annuali dovuti per i quadri superiori (di cui € 100,00 a carico del lavoratore), suddivisi nelle quattro fasce contributive, sono i seguenti:
ETA’ DEL QUADRO SUPERIORE | Contributo in Euro |
---|---|
FINO A 50 ANNI | 850,00 |
DA 51 A 55 ANNI | 950,00 |
DA 56 A 60 ANNI | 1.150,00 |
DA 61 A 75 ANNI | 1.350,00 |
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO.
Al fine di evitare disguidi amministrativi e quindi garantire la effettiva copertura dei rischi assicurati, si invitano tutte le Aziende a voler TASSATIVAMENTE PRETENDERE che la banca, presso la quale viene ordinato il pagamento del contributo, indichi, nella causale di versamento del bonifico bancario, il codice prestampato nel riquadro “causale versamento” della lettera d’ordine riportata in calce allo stesso mod. FASDAPI “10” allegato.
Il mancato pagamento dei contributi entro il 10 gennaio 2019, per il “rinnovo” delle coperture assicurate nel precedente anno, comporta la cancellazione dell’iscrizione al Fondo e la relativa cessazione delle garanzie sui rischi assicurati con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Il mancato pagamento dei contributi relativi alle nuove iscrizioni “ingressi in corso d’anno” comporta la non attivazione delle garanzie previste dall’art. 10 sezione seconda del c.c.n.l. dirigenti e quadri superiori p.m.i..
E’ confermata la norma sull’entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei quadri superiori decorre dalla data di assunzione o nomina del quadro superiore, a condizione che l’azienda provveda ad inviare al Fondo, entro 15 (quindici) giorni dalla stessa data di assunzione o nomina, il relativo modulo di “comunicazione di iscrizione ” debitamente sottoscritto anche dal quadro superiore. In caso di invio al Fondo della “comunicazione di iscrizione” dopo 15 giorni dalla data di assunzione o nomina, la copertura dei rischi decorrerà dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata a.r. al Fondo (risultante dal timbro postale di partenza).
Le garanzie delle prestazioni assistenziali cesseranno alle ore 24 del giorno in cui, per qualunque causa, sarà risolto il rapporto di lavoro con l’Azienda la quale è tenuta ad inviare al Fondo, entro i successivi 15 giorni, la relativa comunicazione a mezzo raccomandata a.r..
Per le aziende resta confermato il vantaggio economico derivante dalla iscrizione al Fasdapi nel senso che, sugli importi corrisposti al Fondo, devono essere conteggiati e versati, in favore dell’INPS, non i contributi ordinari ma soltanto il contributo di solidarietà del 10%.
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