La Cassazione con la sentenza n. 11490 del 14 maggio 2013 ha deciso su un a vicenda inerente l’emissione dell’avviso di rettifica concernente IVA per l’anno 1996, avviso emesso (a seguito di PVC e verifiche fiscali) sul presupposto che il contribuente avesse indebitamente detratto IVA a fronte di operazioni inesistenti fatturate da ditte dall’Amministrazione considerate “cartiere” ed avesse omesso di fatturare la cessione di animali vivi. I giudici di merito, conformandosi a quanto stabilito dai giudici del Tribunale penale, non aveva rilevato reati negli stessi fatti qui oggetto di controversia, sicché anche la Commissione Regionale riteneva di doversi conformare al giudicato penale e dichiarare regolari le contestate operazioni, in difetto di elementi che valessero a farle considerare fittizie.
L’Agenzia delle Entrate soccombente nei due gradi di giudizio ricorre in Cassazione per un solo motivo con cui si duole della sentenza di secondo grado per essere stata questa redatta in modo tale che è impossibile determinare con sufficiente precisione le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le determinazioni contenute nel dispositivo, in riferimento alle censure (proposte dalla odierna parte ricorrente con l’atto di appello) concernenti la contestata fittizietà delle operazioni di cui si è detto. Il semplice rinvio agli esiti del processo penale (quest’ultimo primo di efficacia vincolante nel processo tributano, a mente dell’art. 654 cpp) non avrebbe potuto integrare idonea ed autonoma valutazione delle circostanze di causa, con specifico riferimento alla rilevanza di queste ultime nella vicenda tributaria.
Gli Ermellini ritengono fondata la motivazione dell’Agenzia delle Entrate. Infatti i giudici di legittimità alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998) secondo la qua!e:”E denunziarle in sede dì legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica”.
Il giudice tributario che si convince della infondatezza dell’accertamento, quando il risvolto penale è favorevole all’imputato/contribuente, deve valutare e motivare la sentenza quando vuole utilizzate tali elementi. Questo è stato deciso dagli ermellini che ritengono che il giudice tributario non può sorvolare la ricostruzione logica giuridica delle motivazioni a sostegno della sentenza, riferendosi acriticamente e apoditticamente a sentenze di altre giurisdizioni.
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