Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 con cui ha chiarito in modo organico molteplici aspetti della fatturazione elettronica ha anche fornito precisazione in tema di data dell’operazione e al nuovo termine di 10 giorni.
la circolare in commento sul punto, oggetto del presente articolo, puntualizza che “L’articolo 11 del d.l. n. 119 del 2018, modificando l’articolo 21 del decreto IVA, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019 – dunque per le fatture emesse da tale giorno – che:
- tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);
- la possibilità di emettere la fattura «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» (così il nuovo comma 4, primo periodo).
Il legislatore, in applicazione delle previsioni unionali sul contenuto delle fatture, ha così previsto che, impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione (e di esigibilità dell’imposta), la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale – entro le ore 24 del medesimo giorno (cfr. la circolare n. 225 del 16 settembre 1996) – ma possa avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evidenza.
La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.
In premessa va rammentato – in richiamo a quanto già precisato in altre sedi (si veda la circolare n. 13/E del 2018, quesito 1.5, nonché il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018) – che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nelcampo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Calando in un esempio concreto quanto appena detto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).
La predetta impostazione, peraltro, è finalizzata a mantenere un principio di semplificazione e agevolazione per l’operatività dei soggetti passivi IVA obbligati ad emettere le fatture elettroniche via SdI ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, anche in considerazione di possibili difficoltà tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di predisposizione o trasmissione dei file delle fatture, oltre che evitare ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali e informatici che consentono oggi di predisporre una fattura. Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.
Va inoltre precisato che il termine previsto ordinariamente per l’emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA.
Ciò significa non solo che le ipotesi ed i termini ivi individuati per l’emissione delle fatture restano inalterati, ma che laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi «il dettaglio delle operazioni» (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA) – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.
Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Ugualmente restano fermi i più ampi termini di emissione della fattura previsti da disposizioni speciali, quali, ad esempio, il decreto ministeriale 18 novembre 1976 (6), nel caso di operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all’emissione dei documenti , ovvero dall’articolo 35-bis (7) del decreto IVA nel caso di eredi di un professionista.”
La circolare ha chiarito che l’art. 11 del D.L. 119/2018 prevede la possibilità dell’emissione della fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione, in luogo delll’emissione entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (circ. n. 225/1996), a che la fattura elettronica venga emessa dia evidenza della data di effettuazione dell’operazione. Per l’Agenzia delle Entrate sul punto ha fornite i seguenti chiarimenti:
- la data di emissione della fattura che non è quella di trasmissione allo SdI della fattura elettronica, ma la data fattura indicata nell’apposito campo “Data” della sezione “Dati Generali”
- non occorre indicare la data dell’operazione in uno specifico campo del tracciato, ma è sufficiente far coincidere la “Data fattura” con la data dell’operazione
Pertanto alla luce dei chiarimenti forniti la data dell’operazione sarà indicata nel campo “Data fattura” e da tale data decorreranno i 10 giorni previsti dall’art. 11 del D.L. 119/2018 per la l’invio telematico a mezzo dello SDI.
Si ricorda infine che con la conversione del cd. “Decreto Crescita” si è ampliato il termine dei 10 giorni per l’invio allo SDI della fattura elettronica
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