AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 novembre 2019, n. 476
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Fattura elettronica e forniture ex D.M. 24 ottobre 2000, n. 370
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune istante, che gestisce in forma diretta il servizio idrico integrato, espone quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
Fino al 31 dicembre 2018 ha addebitato la fornitura di acqua e diritti di depurazione e fognatura tramite bollette/fatture ai sensi del decreto ministeriale 24ottobre 2000, n. 370 (di seguito, decreto).
Ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 527125 del 28 dicembre 2018, i soggetti che prestano i servizi disciplinati dal decreto sono inclusi – ancorché emettano bollette/fatture – tra i destinatari dell’obbligo della fattura elettronica.
Ciò posto, il Comune istante chiede di sapere se l’obbligo della fatturazione elettronica faccia venir meno la semplificazione prevista dall’articolo 2 del decreto in merito alla registrazione dei corrispettivi, che consente di annotare il totale dei corrispettivi riscossi e delle bollette/fatture non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, il Comune istante esclude che l’obbligo di fatturazione elettronica faccia venir meno la semplificazione prevista dal citato articolo 2 del decreto in merito alla registrazione dei corrispettivi.
Se così non fosse, i Comuni sarebbero obbligati ad istituire e annotare nello specifico registro le fatture emesse e, soprattutto, ad anticipare all’erario l’imposta esigibile non riscossa.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il decreto – recante particolari modalità di applicazione dell’IVA nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta -, all’articolo 1, comma 1, dispone che per l’addebito dei corrispettivi relativi,tra le altre, alle somministrazioni di acqua, nonché per le operazioni relative al servizio di fognatura e depurazione, “possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture”, anche agli effetti previsti dall’articolo 26 del decreto IVA, “sempreché contengano tutti gli elementi di cui all’articolo 21 del medesimo decreto”.
La risoluzione n. 68/E del 21 settembre 2018 ha chiarito che “stante il disposto dell’articolo 1 del D.M. n. 370 del 2000, le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua,gas, energia elettrica,ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo”.
L’equiparazione tra bollette e fatture implica che, con l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica, i soggetti (inclusi i Comuni) che prestano i servizi di cui al citato articolo 1, comma 1 del decreto, sono tenuti all’emissione di fatture elettroniche.
Tale obbligo è confermato dall’articolo 1, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che dispone: “Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione.”
In attuazione della norma citata, il predetto provvedimento del 28 dicembre 2018ha previsto specifiche disposizioni per le “fatture elettroniche, emesse nei confronti di persone fisiche residenti in Italia che non operano nell’ambito di attività d’impresa,arte e professione, riferite a prestazioni di servizi di pubblica utilità disciplinate (…)dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370.”, al fine di consentirne l’emissione anche in assenza del codice fiscale del destinatario.
Per quanto concerne le modalità di registrazione dei corrispettivi, l’articolo 2 del decreto dispone: “1. L’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel registro previsto dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione.
“2. Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate, anziché nel registro di cui al comma 1, in quello previsto dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi indicate.
“3. I soggetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 possono effettuare le prescritte annotazioni indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare, entro il mese successivo al trimestre stesso con riferimento alla data della loro emissione”.
Le semplificazioni previste dalla norma citata si applicano ai servizi i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta – fattura.
Alla luce di quanto precede, si è dell’avviso che l’assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche – con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante – non faccia venir meno la loro sostanziale riconducibilità all’ambito applicativo del decreto. Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica “non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore.” (cfr. risoluzioni n. 88/E del 19 ottobre2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015).
Ne deriva che, in mancanza di un’abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all’articolo 2 del decreto, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette/fatture emesse in base all’articolo 22 del decreto IVA.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 4 del decreto, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche – che possono essere effettuate “entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi” – deve tenersi conto di “tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare”, ancorché non riscossa.
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