Abrogazione della scheda carburante ed anticipo dell’obbligo di fatturazione elettronica per i distributori di carburanti
Il comma 920 dell’articolo 1 legge 205/2017 ha introdotto un nuovo periodo al comma terzo dell’art. 33 del DPR 633/72 il quale prevede espressamente che “… gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica …” Pertanto la nuova disposizione riguarda i rifornimenti di benzina o gasolio per autotrazione effettuati da imprese e professionisti.
Per gli esercenti attività di distribuzione la legge 205/2017 con il comma 921 ha modificato il contenuto dell’art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al D.P.R. n. 696/1996 per cui i distributori di carburanti sono esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale unicamente in relazione alle forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione effettuate verso di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.
Con l’articolo 1 comma 917 lettera a della legge 205 del 27 dicembre 2017 è stato introdotto l’obbligo, con effetto dal 1° luglio 2018, di fatturazione elettronica relativamente alle cessioni di benzina o gasolio destinati all’autotrazione, il cui contenuto statuisce che «Fermo restando quanto previsto al comma 916 [applicazione delle nuove norme in tema di fatturazione elettronica ai soli documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2019, ndr.], le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;». L’Agenzia delle Entrate, al fine di chiare dubbi, ha diffuso la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018.
La prima precisazione fornita con la circolare n. 8/E del 2018 è stata quella di definire con esattezza per quali cessioni è stato anticipato, rispetto al 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica.
La circolare n. 8/E evidenzia che “nell’ambito dei carburanti, inoltre, sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa IVA (si veda l’articolo 1, commi 922 e 923, della legge n. 205 del 2017), limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge, o rimessi alla determinazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale vi ha provveduto, ad ora, con il provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.”
Esclusione dall’obbligo anticipato della fatturazione elettronica
Nel documento di prassi è stato chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le cessioni di benzina o gasolio per uso diverso da quello per autotrazione, per cui sono escluse le cessioni di benzina e gasolio utilizzati, quali ad esempio, per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, utensili da giardinaggio e simili o destinati ad alimentare macchinari. Sono escluse, fino al 1° gennaio 2019, anche le cessioni di carburante diverso dalla benzina o dal gasolio, per cui per tali cessioni, quale ad esempio di metano o GPL, fino all’introduzione dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronico (fino al 31 dicembre 2018) è possibile utilizzare la scheda carburante e per gli autotrasportatori, la fattura ordinaria.
Esclusione dall’obbligo anticipato anche per le prestazioni di servizi o per le cessioni di altro tipo, tranne nella circostanza che siano riepilogate in un’unica fattura insieme a cessioni di benzina o gasolio ad uso autotrazione, in tal caso sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.
Altra esclusione riguarda le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA.
Si puntualizza che in ogni caso tutte le ipotesi di esclusione verranno comunque meno a partire dal 1 gennaio 2019, che si rammenta rappresenta il momento in cui l’obbligo di fatturazione elettronica diviene generalizzato (obbligatorio in tutti i casi in cui si è obbligati all’emissione della fattura)
Rimango esclusi dall’obbligo solo le cessioni e le prestazioni effettuate dai contribuenti ‘minimi’ e ‘forfettari’, per cui possono continuare ad utilizzare la fatturazione cartacea.
Modalità di emissione e di invio
Gli elementi da indicare nella fattura e l’abrogazione della scheda carburante
Fermo restando che il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA. Pertanto non sono elementi obbligatori, pur potendo essere facoltativamente inseriti nella fattura elettronica con specifico riferimento ai carburanti, non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”.
L’Agenzia delle Entrate nell circolare n. 8/E precisa che “ … allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento.”
Per cui, ad esempio, qualora un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.
Per l’emissione della fattura elettronica occorre procedere alla “raccolta dati” necessari oltre a quelli previsti dall’articolo 21 del DPR 633/72 (ragione sociale, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, etc.) occorre anche la PEC, oppure il codice identificativo a sette cifre rilasciato dal SDI in caso di identificazione (non obbligatoria) dell’acquirente.
Nel caso in cui il cliente si sia identificato al SDI depositando un “indirizzo telematico preferenziale” di recapito delle fatture elettroniche (alternativamente una PEC o codice identificativo a 7 cifre) l’acquirente è tenuto a fornire tale recapito preferenziale, qualora ne fosse fornito uno diverso, quello depositato al SDI sarà comunque prevalente.
La fattura elettronica dovrà essere emessa anche in caso di assenza di PEC o codice identificativo, e sarà poi il sistema di interscambio a recapitare la fattura nell’area riservata del destinatario
Al fine di favorire la trasmissione dei dati occorrenti per l’emissione della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito di un generatore di QR CODE contenente i dati necessari. In pratica i titolari di partita IVA identificato nell’SDI potrà generare un codice bidimensionale che, una volta scannerizzato attraverso apposite apparecchiature (che possono consistere in una semplice App), registrano nel tempo di un “click”, visto che il codice viene “fotografato” o scannerizzato: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, eventuale PEC o codice identificativo a 7 cifre.
Facilmente intuibile i vantaggi dall’uso del QR CODE, sia dalla velocizzazione dell procedure ed in presenza di terminali di distributori automatici non serviti, dotati di appositi lettori, permetterebbe anche di far conoscere gli estremi di fatturazione in assenza di addetti.
Fatturazione differita
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2018 prevede la possibilità di poter emettere la fattura elettronica differita che siano accompagnate da un documento di trasporto. In particolare è stato evidenziato che “L’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime».
Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti come sopra identificate al punto 1, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 – in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» (cfr. l’articolo 1, comma 3, di tale decreto) – sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.”
Qualora la postazione non sia presidiata occorre che l’esercente sia comunque in grado di conoscere la circostanza che un determinato rifornimento (documentato da buono di consegna) dovrà poi essere oggetto di successiva fatturazione, diversamente il corrispettivo potrebbe essere inteso come relativo ad un rifornimento effettuato da un soggetto privato e pertanto incluso nella trasmissione giornaliera dei corrispettivi che, come abbiamo visto, interesserà gli introiti non documentati da fatturazione elettronica.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 sono state fissate le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche relativa alle cessioni di carburanti, prevedendo nel blocco “CodiceArticolo” l’indicazione della dicitura “CARB” al campo “CodiceTipo”, e specifiche codifiche al campo “CodiceValore”.
In particolare le disposizioni sono contenute nell’Allegato A al Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 89757, punto 2.1.8: Fattura elettronica body – Dati beni / servizi:
CodiceArticolo
CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV, EAN, SSC, …). Se la fattura è relativa alla vendita di gasolio o benzina, l’elemento deve essere valorizzato con la dicitura “CARB”.
CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia. Se l’elemento CodiceTipo è uguale a “CARB”, l’elemento CodiceValore deve contenere uno dei seguenti codici:
- “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98);
- “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98);
- “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%);
- “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%).
riportati nella tabella di riferimento per i prodotti energetici TA13 – pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane.
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