AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 settembre 2020, n. 373
Fatturazione a Gruppo IVA – Errata indicazione partita IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante, ALFA S.p.A., è la rappresentante dell’omonimo Gruppo IVA”ALFA” (identificato dal numero di P. IVA XXXXX) a cui aderisce BETA S.p.A. società appartenente al medesimo gruppo di imprese operante nel settore assicurativo.
In particolare, la società istante e BETA S.p.A., essendo soggetti passivi d’imposta per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter del DPR n. 633 del 1972, hanno esercitato l’opzione, ai sensi dell’articolo 70-quater del predetto DPR n. 633, per la costituzione del Gruppo IVA con effetti a partire dal 1° gennaio 2019.
I soggetti aderenti al Gruppo IVA “ALFA”, ponendo in essere operazioni (assicurative) esenti dall’IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 2) del DPR n. 633 del 1972, hanno richiesto di essere esonerati, come previsto dall’articolo 36-bis del citato DPR n. 633, dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti effettuate dagli stessi, fermo restando l’obbligo di rilasciare fattura su specifica richiesta del cliente.
L’esercizio dell’opzione per la dispensa degli adempimenti, di cui al richiamato articolo 36-bis, comporta, come evidenziato dalla stessa società istante, la preclusione dell’esercizio del diritto di detrazione sia dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa sugli acquisti effettuati dai partecipanti al Gruppo IVA “ALFA” sia dell’imposta(eventualmente) esposta nelle autofatture emesse da quest’ultimo soggetto.
Ciò posto, ALFA S.p.A. evidenzia che i partecipanti all’omonimo Gruppo IVA,in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 3 del DM 6 aprile 2018, hanno comunicato ai loro fornitori la partita Iva del Gruppo IVA “ALFA” ed il codice fiscale del singolo acquirente aderente al medesimo Gruppo.
Tuttavia, spesso i fornitori nel rilasciare le fatture, oltre ad indicare il codice fiscale del singolo acquirente, inseriscono erroneamente la partita Iva di quest’ultimo soggetto invece della partita IVA che identifica il Gruppo IVA “ALFA” cui lo stesso committente appartiene.
A tal riguardo, la società istante rileva che l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 72/E datata 1° agosto 2019, ha fornito indicazioni in merito alle corrette modalità operative da osservare al fine di regolarizzare le fatture, emesse dai fornitori,con l’errata indicazione della partita Iva del committente partecipante al Gruppo IVA.
Nello specifico, con il documento di prassi da ultimo citato, è stato chiarito chele fatture rilasciate con l’indicazione inesatta della partita Iva del singolo acquirente in luogo di quella del Gruppo IVA devono essere regolarizzate tramite la procedura descritta dall’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Tanto premesso, la società ALFA S.p.A., nella veste di rappresentante dell’omonimo Gruppo IVA “ALFA”, chiede di conoscere la corretta procedura da adottare al fine di regolarizzare le fatture emesse con l’errata indicazione della partita Iva del committente (in luogo di quella del Gruppo IVA) nel caso in cui il Gruppo IVA abbia optato per la dispensa degli adempimenti di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che, ai fini della regolarizzazione della fattura recante l’errata indicazione della partita Iva del committente ricevuta dal fornitore, sia necessario, in linea con le istruzioni fornite con la risoluzione n. 72/E del 2019,avvalersi della procedura disciplinata dall’articolo 6, comma 8, lettera b) del D.lgs. n.471 del 1997.
Nello specifico, la società ALFA S.p.A. è dell’avviso che la regolarizzazione della fattura inesatta registrata debba comportare esclusivamente l’emissione di un documento integrativo da trasmettere tramite SDI, senza che sia necessario procedere alla registrazione dello stesso nella propria contabilità.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come chiarito con circolare n. 19/E del 2018, a seguito della costituzione del Gruppo IVA, le società aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini IVA e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES.
Il numero di partita IVA del Gruppo – cui è associato ciascun partecipante – deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In considerazione della soggettività unitaria del Gruppo IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da uno dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA, avendo come controparte un soggetto non partecipante al Gruppo medesimo, si considerano, quindi, effettuate (o acquisite) dal Gruppo stesso (in tal senso circolare n. 19/E del 2018 da ultimo citata).
A tal riguardo si evidenzia che, l’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018 – emanato in attuazione della disciplina in materia di Gruppo IVA – stabilisce che “ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente”.
Conseguentemente, le fatture ricevute dal Gruppo IVA devono riportare – nella sezione cessionario/committente – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile (in tal senso FAQ n.69 pubblicata il 19 luglio 2019).
La corretta indicazione della partita IVA del cessionario o committente, rientra,infatti, tra i requisiti essenziali della fattura individuati dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972.
Ciò posto, con la risoluzione n. 72/E del 2019 e, più recentemente, con la risposta ad interpello n. 133 pubblicata in data 18 maggio 2020 è stato chiarito che nel caso in cui il cessionario o committente aderente al Gruppo IVA riceva una fattura di acquisto con l’errata indicazione della propria partita IVA in luogo di quella che identifica il Gruppo IVA, “ai fini della sua registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa, deve necessariamente attivarsi per la sua regolarizzazione… mediante la modalità indicata dall’articolo 6, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997”.
Come già chiarito con la citata risposta n. 133, cui si rinvia, la regolarizzazione sopra descritta presuppone che il committente/cessionario abbia preventivamente comunicato, ove possibile, al prestatore/cedente l’errore commesso, affinché quest’ultimo proceda alla sua correzione mediante emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA a storno della fattura errata ed emissione di una nuova fattura corretta.
Solo laddove il prestatore/cedente non proceda in tal senso, il committente/cessionario – al fine di non incorrere nelle sanzioni – deve procedere secondo le indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, secondo cui “il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi (…) con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità…:
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.
Il successivo comma 9, del richiamato articolo 6 prevede, altresì, che “se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall’ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633 .
Con l’introduzione della fatturazione elettronica la regolarizzazione delle fatture elettroniche ricevute tramite il sistema di interscambio (SDI) deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, che al punto 6.4 prevede che “Per la regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo”TipoDocumento” con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento” (TD20 Autofattura) “e le sezioni anagrafiche delcedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente”.
Tanto premesso, sulla base della ricostruzione sopra operata, la società istante, in linea con le indicazioni fornite con la risposta n. 133 del 2020, dovrà segnalare al cedente o prestatore l’errore commesso, affinché quest’ultimo emetta una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26, del DPR n. 633 del 1972 a storno della fattura recante l’errata partita Iva del soggetto acquirente, in luogo di quella del Gruppo IVA, nonché rilasci una nuova fattura corretta.
Solo in caso d’inerzia da parte di quest’ultimo la società istante, al fine di non incorrere in sanzioni, dovrà avvalersi della procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 6, comma 8, lett. b) del D.lgs. n. 471 del 1997.
Ove la fattura originaria sia già stata registrata, trattandosi della correzione di un elemento formale, è sufficiente che l’istante annoti sul registro IVA acquisti – in corrispondenza della fattura di acquisto errata – che la regolarizzazione della fattura è avvenuta mediante emissione dell’autofattura (estremi del documento), conservando la stessa agli atti. L’errore regolarizzato non genera una “maggiore imposta” da versare. La medesima annotazione per memoria deve essere eseguita anche dal fornitore per dare evidenza che l’errore “formale” è stato corretto dal committente.
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