Per la verifica del limite di 65.000 euro dei ricavi di natura commerciale di cui all’art. 10 vengono in soccorso le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con il punto 3.7 della Circolare n. 18/E dell’1 agosto 2018.
Tra i soggetti esonerati, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazione dalla legge 136/2018, rientrano anche le ASD (associazioni Sportive Dilettantistiche) che non abbiano superato nel periodo precedente proventi di natura commerciale superiori ai 65.000 euro e che abbiano optato per il regime forfettario di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Infatti l’articolo 10 del Dl n. 119/2018 recita: “Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni (ndr: di emissione della fattura elettronica) i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.
Pertanto il soggetto che riceve la fattura cartacea dalla ASD che rientri tra i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica dovrà registrare la fattura di acquisto emessa in maniera analogica nel registro di cui all’articolo 25 del DPR 633/1972.
La disposizione in commento è applicabile anche alle società di capitali sportive dilettantistiche non lucrative che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991. Ciò in virtù del richiamo effettuato dall’art. 90 della legge n. 289/2002.
ASD non avente i requisiti per l’esonero di cui all’art. 10 del Dl 119/2018
Nella predetta ipotesi (ASD che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi nell’esercizio di attività commerciali per un importo complessivo superiore a 65.000 euro) il soggetto che riceve la fattura cartacea dovrà procedere alla emissione della fattura elettronica in cui il cedente risultasse la ASD, il cessionario la sua azienda, indicando il suo codice destinatario, e nel blocco 1.6 della fattura elettronica avrebbe dovuto indicare “CC”, ossia che la fattura è stata emessa dal cessionario per conto del cedente. Il numero della fattura le dovrebbe essere comunicato dalla ASD, in modo che possa essere rispettata, in capo ad essa, la numerazione progressiva delle fatture emesse
Determinazione dei proventi
3.7 Calcolo del plafond di 400.000 euro
Come accennato nel precedente paragrafo 3.3, possono optare per l’applicazione del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.
In sostanza, ai fini dell’opzione per l’applicazione del regime agevolativo della legge n. 398 del 1991, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono aver conseguito nel periodo d’imposta precedente proventi commerciali non superiori a 400.000 euro. Tale criterio vale sia per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sia per quelle con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Il periodo d’imposta da prendere come riferimento ai fini del computo del limite di proventi sopra citato sarà quello proprio dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
Per i soggetti di nuova costituzione l’opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 può essere esercitata qualora detti soggetti ritengano di conseguire nel medesimo periodo d’imposta proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 400.000 euro (NOTA 19).
Per quanto riguarda i soggetti di nuova costituzione, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso in cui il primo periodo di gestione dell’ente risulti inferiore all’anno solare, il limite di importo cui far riferimento si determina a stima rapportandolo al detto periodo computato a giorni.
Relativamente all’individuazione delle entrate da computare nel plafond di proventi commerciali ai fini dell’accesso al regime di cui alla legge n. 398 del 1991, già in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla stessa legge n. 398, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che nel plafond previsto per la fruizione del regime fiscale di cui trattasi trovano collocazione tutti i proventi costituenti ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR (NOTA 20) nonché le eventuali sopravvenienze attive di cui al successivo articolo 88 del medesimo testo unico (NOTA 21), relative alle attività commerciali esercitate (NOTA 22).
La stessa Amministrazione finanziaria ha precisato, invece, relativamente ad altre tipologie di proventi non concorrenti alla determinazione del reddito imponibile, che gli stessi proventi non vanno computati nel calcolo del plafond ai fini dell’applicazione del regime di favore di cui alla legge 398 del 1991.
Principi sostanzialmente analoghi a quelli appena richiamati sono stati inseriti al punto 1 delle istruzioni di cui all’allegato E del decreto del Ministro delle finanze del 18 maggio 1995.
Tale decreto, che ha fornito istruzioni per la compilazione dei modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso da parte degli enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro con opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, pur dovendosi ritenere superato nella parte dispositiva relativa all’approvazione dei modelli di distinta e dichiarazioni d’incasso nonché con riferimento alle specifiche istruzioni per la compilazione di detti modelli, conserva attualità, invece, nella parte in cui fornisce chiarimenti sui presupposti applicativi del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 (NOTA 23).
Il DM 18 maggio 1995, al punto 1, dell’allegato E, ha stabilito che nel plafond ai fini dell’accesso al regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 “trovano collocazione tutti i proventi di cui all’art. 53 [ora art. 85] del (…) TUIR (…) conseguiti con l’attività svolta nonché le sopravvenienze attive di cui al successivo art. 55 [ora art. 88 del TUIR], sempreché relative alle attività commerciali esercitate”.
Lo stesso decreto, sempre al punto 1, dell’Allegato E, ha stabilito che nel predetto limite di proventi non vanno invece computate:
– le plusvalenze di cui all’articolo 86 del TUIR (NOTA 24), essendo state escluse, dall’articolo 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991, dalla determinazione forfetaria del reddito, per essere assoggettate a tassazione in aggiunta al reddito così determinato (le cessioni aventi per oggetto beni patrimoniali – incluse quelle dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti – non rientrano, quindi, nel computo del limite in questione);
– “l’indennità di preparazione e promozione dell’atleta di cui all’art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non concorrendo la stessa alla determinazione del reddito” degli enti sportivi dilettantistici di cui alla legge n. 398 del 1991, ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge n. 398.
Preliminarmente deve essere osservato come, per i soggetti di nuova costituzione, che hanno avviato l’attività commerciale nel corso del periodo di imposta, il predetto limite debba essere parametrato ai giorni di effettivo svolgimento della stessa.
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