AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 12 luglio 2019, n. 73328/RU

Fatturazione elettronica – Chiarimenti in merito alle autofatture – Estrazione dei beni dai depositi IVA

Com’è noto, dal 1°gennaio 2019 produce effetto la previsione di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 909, lettera a), n.3, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e modificato dagli articoli 10 e 15 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni, dalla legge n.136 del 17 dicembre 2018.

Tale disposizione stabilisce che ” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio”.

Con l’introduzione di tale obbligo sono pervenute alla scrivente, da parte di alcune associazioni di categoria, richieste di chiarimenti circa il trattamento delle autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 104 del 9 aprile 2019 (NOTA 1), ha fornito delucidazioni circa l’argomento in oggetto.

Di seguito si riassumono i principi enunciati in tale risposta a seguito di interpello.

In linea di massima, i depositi IVA e l’estrazione dei beni dagli stessi, non si sottraggono alle regole generali in materia di fatturazione elettronica e pertanto permane l’obbligo di emissione in tale modalità con esclusione di obbligatorietà per i rapporti con soggetti non residenti o stabiliti in Italia i quali possono procedervi su base volontaria.

Nello specifico occorre ricordare che i beni introdotti in libera pratica in un deposito IVA non sono soggetti ad imposta, mentre l’estrazione, anche qualora venisse effettuata dallo stesso soggetto che li ha introdotti, ne comporta l’assolvimento mediante annotazione nel registro di cui all’art. 25 del DPR n. 633/72, di una fattura emessa ai sensi dell’art. 17, comma 2, del medesimo decreto (c.d. “autofattura”) (NOTA 2).

Nella normalità dei casi, la predetta autofattura è un mero documento integrativo che il soggetto passivo stabilito in Italia deve emettere al fine di assolvere al debito d’imposta, quando l’operazione rilevante ai fini IVA è effettuata da un soggetto non residente.

In detti casi, pertanto, “tale documento e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, può essere inviata al Sistema di Interscambio” (NOTA 3).

Tuttavia, in talune ipotesi, non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito ed il bene estratto (NOTA 4), in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili (NOTA 5) e, pertanto, l’autofattura emessa al momento dell’estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile.

In questa circostanza, l’autofattura deve seguire le regole generali e dovrà pertanto essere elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Per completezza di trattazione, giova sottolineare che, dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015 (NOTA 6) è stato espunto il riferimento ai soggetti identificati (identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i quali pertanto non sono tenuti alla fatturazione elettronica.

Nel caso, quindi, di operazioni nei loro confronti o da loro poste in essere, la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.

Considerato il particolare interesse della suddetta consulenza giuridica, codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale di Trento e di Bolzano vorranno assicurarne, in sede locale, la più ampia diffusione tra i dipendenti Uffici e gli operatori economici del settore, non mancando di segnalare le eventuali difficoltà operative che dovessero derivare dalla sua concreta applicazione..

(1) Risposta reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa.

(2) Cfr art.50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993

(3) Vd. a tal proposito la FAQ n. 36 del 27 novembre 2018 pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate

(4) è il caso delle lavorazioni o cessioni dei beni quando sono in giacenza

(5) Ex art.50-bis, comma 6 del d.l. n. 331/1993

(6) Comma modificato dagli art. 10, comma 1 e 15, comma 1 del D.L n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 17 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.