AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 aprile 2019, n. 130

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fatturazione elettronica

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

Quesito

[ALFA] (di seguito istante), commerciante di autoveicoli, espone il caso concreto e personale qui di seguito sinteticamente riportato, in merito alla fatturazione elettronica.

In particolare, l’istante riferisce di esportare veicoli fuori dall’ambito UE e di aver scelto di emettere fatture elettroniche per tali operazioni, ma evidenzia che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l’identificativo della bolla doganale, documento quest’ultimo per il rilascio del quale è, tuttavia, necessario avere già emesso la fattura.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, l’istante propone, se ritenuto un comportamento fiscalmente corretto, di emettere la fattura cartacea da portare in dogana, per poi modificarla, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, e successivamente inviarla.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2019, “[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2”.

Il successivo comma 3-bis stabilisce che “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

In applicazione delle disposizioni sopra richiamate, l’istante non è, quindi, obbligato ad emettere fattura elettronica perché effettua cessioni all’esportazione, né ad effettuare la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali.

L’istante ha, comunque, la facoltà di emettere fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente, nei modi e nei termini previsti dal provvedimento prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, ossia tramite il Sistema di Interscambio (SdI), secondo le modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, inserendo un codice destinatario convenzionale.

Tanto premesso, con riguardo all’obbligo di presentare la fattura in dogana, si osserva quanto segue.

L’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in merito alle esportazioni stabilisce che “[…]. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni”.

A partire dal 1° luglio 2007 è stato adottato nella UE un sistema che consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, attraverso uno scambio di messaggi tra i diversi uffici doganali coinvolti nei vari paesi comunitari.

In particolare, con l’entrata in vigore del regolamento CE n. 1875 del 18 dicembre 2006, in ambito extra UE, la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all’Esportazione (Dae), che fornisce un codice Movement Reference Number (Mrn).

Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita. Per effetto dell’informatizzazione delle procedure, dunque, non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, poiché esso è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita, sicché risultano superate le criticità evidenziate dall’istante.