AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 marzo 2019, n. 78

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Fatturazione elettronica fisioterapisti

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

Il contribuente, nel prosieguo istante, rappresenta il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante è un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, titolo reso equivalente alla laurea in fisioterapia dal Ministero della salute, permettendo l’iscrizione all’Ordine delle professioni sanitarie tecniche delle riabilitazione e prevenzione.

L’istante è altresì titolare di un ambulatorio fisioterapico – autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche (fisiatria, ortopedia e traumatologia, pneumologia, scienza dell’alimentazione, radiologia [ecografo] e agopuntura) – diretto da un apposito direttore sanitario.

Alla luce delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie, l’istante chiede se lo studio di fisioterapia di cui è titolare in forma individuale possa:

a) «essere considerato come struttura accreditata per l’erogazione di servizi sanitari e quindi esonerato dall’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le prestazioni “mediche” prestate, comprensive quelle di massofisioterapia»;

b) ovvero, comporti «l’obbligo della fatturazione elettronica relativamente alle prestazioni di fisioterapia» e, in questo caso, se le prestazioni mediche svolte da medici chirurghi (ad esempio, ecografo) e fatturate dallo studio, «andranno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria per la compilazione del Modello 730 precompilato, e di conseguenza non fatturate elettronicamente».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante non formula alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».

Il divieto, rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche.

L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

Dal quadro normativo succintamente tratteggiato, in riferimento ai quesiti posti dall’istante, si trae che, per il 2019:

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;

b) qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI.

Resta, nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, l’obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura elettronica extra SdI ovvero in formato analogico.