AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 gennaio 2022, n. 7
Fatturazione elettronica imposta di bollo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’ istante, rappresentando che “nel corso della progettazione di un sistema informatico che intende digitalizzare tutte le procedure e i procedimenti di competenza della struttura amministrativa (XX e YY) relativi al pagamento degli indennizzi riconosciuti (…) per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, al fine di garantire recuperi di efficienza della struttura stessa, maggiori livelli di efficacia dell’azione amministrativa e una riduzione sostanziale dei tempi dei procedimenti medesimi”, pone quesiti volti a conoscere la corretta interpretazione ed applicazione della normativa vigente in tema di imposta di bollo e fatturazione elettronica.
Nello specifico, chiede di conoscere:
1. in quali casi vada applicata, dall’Amministrazione che effettua il pagamento, l’imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall’importo totale da fatturare;
2. se per i pagamenti eseguiti … in favore del professionista che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, è sempre prevista l’emissione di fattura elettronica intestata all’Amministrazione che ha effettuato la liquidazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante non fornisce alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si osserva che l’articolo 5- sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 (recante la “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile”) dispone relativamente alle “Modalità di pagamento” prevedendo al comma 1 che “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce una validità semestrale di detta dichiarazione che deve essere redatta su appositi modelli approvati con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia.
Nei successivi commi si prevede che:
– ” Con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, (…) sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli (…), anche a mezzo di soggetti incaricati” (cfr. comma 3);
– ” L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti …” (cfr. comma 5);
– ” Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori.
I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro” (cfr. comma 9);
“Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può’ delegare all’incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale” (cfr. comma 10).
Ciò premesso, nel merito del quesito posto, si rileva che l’imposta di bollo che è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all’articolo 1 prevede che ne « Sono soggetti (…) gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa» .
Detta imposta si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile Iva, in riferimento all’art. 13 dell’Allegato A, Tariffa, Parte I, al d.P.R. n. 642 del 1972.
Detto articolo prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo in misura fissa di 2,00 euro, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando la somma indicata supera 77,47 euro.
L’art. 6 dell’Allegato B, al citato d.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l’elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, prevede che sono esenti dall’imposta di bollo ” le fatture ed altri documenti (…) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
Pertanto, relativamente al primo quesito, si ritiene che le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva siano esenti dall’imposta di bollo ai sensi del richiamato art. 6, mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Con riferimento al quesito n. 2), si osserva che, ogniqualvolta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, come stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’art. 1, commi da 209 a 214 , come modificata dalla lettera a) del comma 13- duodecies dell’art. 10, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 . Peraltro, come noto, a partire dal 1° gennaio 2019 – per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 – tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti “B2B” (” business to business”) che “B2C” (” business to consumer”).
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