AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 gennaio 2020, n. 12
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fatturazione elettronica per servizi resi da società cooperative sociali di tipo B
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] società cooperativa sociale di tipo B (di seguito istante) fa presentequanto qui di seguito sinteticamente riportato:
– l’istante ha stipulato con [BETA] un accordo quadro per i servizi di prima accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, con riferimento ai quali il decreto del Ministero dell’interno 7 marzo 2017 “ha introdotto il capitolato Minniti che ha esteso la rendicontazione dei beni e servizi oggetto dell’appalto anche ai CAS [centri di accoglienza straordinaria, ndr], non contemplati nel precedente schema di capitolato del 2008 …
“- …qualsiasi cooperativa o consorzio aggiudicatario di un appalto nel servizio di accoglienza dei richiedenti asilo deve soddisfare determinati criteri di qualità e rendicontare ogni spesa alla prefettura e quindi alla Ragioneria territoriale dello Stato. Le fatture devo essere corredate da adeguata documentazione, tra cui registri delle presenze degli ospiti, il numero dei pasti e beni forniti (compreso il pocket money), i contratti di subappalto e fornitura
“- … l’accordo quadro di riferimento CIG 7436485D8B ha recepito la normativa sopra richiamata e all’art. 10 punto 2 recita : ‘presentazione di regolare fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione del servizio reso dal direttore dell’esecuzione del contratto, individuato nella figura del Dirigente del sevizio dell’Area IV o di un funzionario all’uopo delegato, per cui la fatturazione dei servizi resi, è subordinata al rilascio del nulla osta che ne attesti la regolare esecuzione e le liquidazioni degli importi autorizzati’
“- … il rilascio del nulla osta può avvenire anche oltre 180 giorni dall’esecuzione del servizio … .”.
Tanto premesso, l’istante chiede un parere in merito alle modalità di fatturazione finora adottate. In particolare, l’istante fa presente di emettere “fattura nei confronti del competente organo di territorio alla fine del mese di competenza per la prestazione di servizi. La fattura emessa viene inviata alla PA attraverso lo SDI dopo la ricezione del nulla osta”. Detto termine sembrerebbe in contrasto con quanto chiarito dalla circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 che, interpretando il novellato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), ha precisato che la fattura può essere emessa “entro dieci giorni [ora dodici per effetto della modifica recata dall’articolo 12-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ndr]dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante, prospetta le seguenti soluzioni.
“Opzione 1. Fattura data fine mese per la prestazione resa. Invio allo SDI entro il termine di 12 giorni. Attesa ricezione nulla osta. Invio nota credito e/o integrazione conforme al nulla osta.
Opzione 2. Emissione fattura a ricezione nulla osta con invio allo SDI entro i termini per le prestazioni rese fino a 180 giorni prima (esempio: fattura per prestazione resa a gennaio 2019 con data di emissione al 31/08/2019 e invio allo SDI entro i termini.”
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 21 del decreto IVA, così come modificato dall’articolo 11, comma 1,lettere a) e b), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dall’articolo 12-ter, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, stabilisce che:
a) la fattura deve contenere l’indicazione della “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura” (comma 2, lettera g-bis);
b) la possibilità di emettere la fattura “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6” (comma 4, primo periodo), fermo restando che “In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime” [comma 4, terzo periodo, lettera b), che disciplina la fattura c.d. riepilogativa differita].
Con riferimento alle operazioni “interne”, che intervengono tra soggetti stabiliti in Italia, ovvero alle operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, rese nei confronti di privato consumatore, la regola generale relativa al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è contenuta nel terzo comma dell’articolo 6 del decreto IVA, che individua come momento di effettuazione dell’operazione quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che, in base al quarto comma del citato articolo 6, “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.
Quindi, in base all’articolo 21 del decreto IVA, definiti i momenti di effettuazione dell’operazione, così come individuati dal predetto articolo 6, la documentazione della stessa, se non è contestuale, può avvenire nei dodici giorni successivi indicando in fattura la data di effettuazione dell’operazione oppure, in caso di fattura riepilogativa differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite sistema di interscambio (SdI), come chiarito dalla circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. Tanto premesso, sul piano tributario si ritengono ammissibili entrambe le soluzioni interpretative prospettate dall’istante, fermo restando che, vanno rispettate nel rapporto fra le parti le condizioni disciplinate dall’accordo quadro.
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