AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 aprile 2019, n. 103
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente, nel prosieguo istante, rappresenta il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è uno studio associato odontoiatrico che svolge attività di:
a) studio medico dentista;
b) prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
c) commercializzazione di prodotti estetici;
d) collaborazioni con aziende nell’ambito della chirurgia e medicina estetica.
Alla luce dell’attuale quadro normativo, l’istante chiede «Quale debba essere il corretto comportamento ai fini dell’applicazione della disciplina sull’emissione delle fatture elettroniche».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, in riferimento al quesito posto ed alle attività svolte, l’istante ritiene sussistere:
«1) Nessun obbligo (anzi divieto esplicito) di emissione della fattura elettronica anche in caso di mancato consenso del paziente (soggetto privato) alla trasmissione dei dati al Servizio Tessera Sanitaria
2) Obbligo di emissione della fattura elettronica anche per le prestazioni di medicina e chirurgia odontoiatrica qualora il destinatario sia soggetto diverso da persona (società, Ente pubblico o privato, Compagnia di Assicurazione ecc.)
3) Obbligo di emissione della fattura elettronica, nei confronti di qualsivoglia soggetto privato o no, per le prestazioni di medicina e chirurgia estetica in quanto espressamente escluse dall’obbligo di invio al Servizio Tessera Sanitaria
4) Obbligo di emissione della fattura elettronica, nei confronti di qualsivoglia soggetto privato o no, per la commercializzazione (rectius cessione a titolo oneroso) di prodotti estetici
5) Obbligo di emissione della fattura elettronica per le collaborazioni con aziende nell’ambito della medicina e chirurgia estetica».
Parere dell’agenzia delle entrate
Secondo quanto già evidenziato in precedenti occasioni (si veda, ad esempio, la risposta n. 78 pubblicata il 19 marzo 2019 sul sito internet della scrivente, sezione “Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica”, all’indirizzowww.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa), l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».
Il divieto, rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche.
L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».
Dal quadro normativo succintamente tratteggiato si trae che, per il 2019:
a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.
Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI.
Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili;
b) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SdI;
c) le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI. Fanno eccezione le cessioni che, in base alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati (cfr., ad esempio, la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018), sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.
Resta fermo che:
– gli obblighi recati dal d.lgs. n. 127 del 2015 non hanno mutato le ulteriori previsioni normative che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni (si pensi, per coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico ex articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al «rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» [cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696]);
– nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, a fronte dell’obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura, questa potrà essere elettronica extra SdI ovvero in formato analogico.
[…]
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