Ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633/72 il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti può essere esercitato con:
- l’esigibilità dell’imposta che si identifica con la data di effettuazione dell’operazione;
- il momento in cui si realizzano due requisiti: a) sostanziale dell’effettuazione dell’operazione; b) formale di possesso della fattura d’acquisto;
- la registrata entro il 15 del mese successivo della fattura di acquisto. nel mese precedente la registrazione, qualora l’operazione sia avvenuta nel mese precedente è la fattura ricevuta e registrata entro i primi 15 giorni del mese successivo;
- la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è ricevuta la fattura esercitando, quindi il diritto alla detrazione, entro il termine di presentazione della summenzionata dichiarazione.
Per cui, in base a quanto previsto dal sistema normativo applicabile, le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nello stesso mese la detrazione dell’Iva potrà essere esercitata alternativamente:
- nella liquidazione del mese di dicembre 2019;
- nella dichiarazione Iva dell’anno 2019 in scadenza al 30.04.2020. Qualora si opti per tale soluzione occorre annotare, le fatture di acquisto, “separatamente” in un apposito sezionale del registro Iva acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Modello Iva relativo al periodo di imposta 2019, senza rientrare in una liquidazione Iva.
Per le fatture con data dicembre 2019 e pervenute nel corso del mese di gennaio 2020 il diritto alla detrazione dell’IVA potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2020 oppure in alternativa con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020.
Pertanto i documenti avente data dicembre 2019 anche se ricevuti entro il 15 gennaio 2020 la relativa IVA non potranno essere considerata nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019 ma potrà essere esercitata la detrazione IVA nel mese di gennaio 2020.
L’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 129 del 10.07.2019 chiarito che la fattura si considera ricevuta:
- qualora il Sistema di Interscambio (SDI) riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
- qualora il Sistema di Interscambio (SDI), per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’Iva diventa detraibile.