fatture elettroniche pubblica amministrazione, fatture elettroniche, Viene approvato e pubblicato in G.U. 22 maggio 2013, n. 118, il Regolamento ( Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013che statuisce le disposizioni  operative le regole tecniche per la gestione dei processi di emissione, trasmissione e  ricevimento della fattura  elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche, attraverso il Sistema di interscambio (cd. SdI), ai  sensi dell’art. 1, commi da 209 a  214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Le disposizioni della Legge Finanziaria 2008 prevedono infatti che, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Il decreto entra in vigore a partire dal 06 giugno 2013.

In particolare, nell’allegato A al Regolamento in esame si delinea il contenuto informativo della fattura elettronica. Sono dunque descritte le informazioni presenti nella fattura da trasmettere al SdI, tuti dati che devono essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati stessi.

Nell’allegato B al Regolamento sono invece descritte le modalità di emissione della fattura elettronicaper la formazione del documento nella forma e nel contenuto previsto per la trasmissione successiva attraverso il Sistema di Interscambio .

In particolare, la trasmissione della fattura al SdI (e da questi ai soggetti riceventi) deve avvenire tramitel’utilizzo di uno dei seguenti canali:

  • un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse;
  • un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
  • un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
  • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all’interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
  • un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.

Le specifiche tecniche

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, saranno rese disponibili sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche di tali informazioni.