In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha precisato che “La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento (cfr. la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1) – comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, rubricato “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”, ossia, per ciascuna violazione:
– «fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
– «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi specificamente introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).
Troveranno altresì applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell’articolo 13 del medesimo d.lgs. (c.d. “ravvedimento operoso”).
In particolare occorre evidenziare che nel principio di diritto in commento l’Agenzia ha evidenziato che può essere utilizzato l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) o, in via alternativa si applica l’art. 12 del D.Lgs. 472/97, ossia il concorso di violazioni.
Riepilogo sanzioni fatturazione elettronica – importi diversi a seconda della violazione commessa:
Tipologia di violazione | Riferimento normativo | Sanzioni amministrative |
---|---|---|
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sulla liquidazione IVA di riferimento | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Da 250 euro a 2.000 euro |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Articolo 6 comma 2 d. lgs. 471/1997 | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
Violazioni solo formali | Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997 | Niente sanzioni |
Sanzioni fatturazione elettronica: ravvedimento operoso
In base all’istituto del ravvedimento operoso le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 in base al momento del perfezionamento del ravvedimento come di seguito riportato:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Sanzioni fatturazione elettronica: codice tributo modello F24 per il pagamento delle sanzioni
Il pagamento della sanzione in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica dovrà avvenire a mezzo del modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911 ed indicando nella colonna periodo di riferimento l’anno in cui si è commesso l’irregolarità.
Fattura elettronica: termine di emissione e data dell’operazione
Con l’articolo 12-ter del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto sulla Crescita) sono state apportate rilevanti modifiche ai termini di emissione delle fatture. Infatti modifica il citato comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 si è portato da 10 a 12 i giorni per l’emissione e trasmissione della fattura dall’effettuazione della operazione.
L’articolo 11 del decreto n. 119 modifica il comma 2 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 con l’inserimento della nuova lettera g-bis,) con cui si stabilisce che nella fattura vada indicata la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Infine, con effetto dal 1° luglio 2019, nei casi in cui l’emissione della fattura, e la sua trasmissione allo SDI, non avvenga contestualmente all’effettuazione dell’operazione, ma entro i 12 giorni successivi, nel documento deve essere indicata anche la data di effettuazione dell’operazione. Tale indicazione non risulta invece richiesta se la fattura viene emessa e trasmessa nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione.
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